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ART.1
Preambolo
Le parti rilevano che
l’informazione è oggetto di particolare tutela e garanzia nel nostro
ordinamento giuridico a partire dall’art. 21 della Costituzione.
In questo quadro si inseriscono
le norme volte a tutelare la diffusione di prodotti editoriali,
nonché la fruizione degli stessi, da parte del pubblico dei
lettori.
Il legislatore si è, inoltre,
preoccupato di assicurare i mezzi di informazione a mezzo stampa
attraverso misure di tutela. In questa direzione si colloca in
particolare l’art. 16 della legge 416/81 che sancisce il dovere in
capo alle imprese di distribuzione di garantire, a parità di
condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie
distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate
giornalistiche che ne facciano richiesta.
Nella stessa direzione si muove
anche il decreto legislativo 170/01 che definisce il sistema di
vendita della stampa quotidiana e periodica ribadendo che esso si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita
esclusivi e non esclusivi.
Tutti i punti di vendita, per
esercitare l’attività, devono ottenere il rilascio di autorizzazione
da parte dei comuni; per le rivendite esclusive tale autorizzazione
è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione.
La normativa prevede, inoltre,
che i punti di vendita esclusivi sono tenuti a porre in vendita
tutti i prodotti editoriali che ne fanno richiesta assicurando nella
vendita parità di trattamento alle diverse testate.
I punti vendita non esclusivi,
identificati negli esercizi elencati espressamente nel decreto
legislativo, sono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono
autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici, essendo
tenuti ad assicurare parità di trattamento alle testate nell’ambito
della tipologia prescelta.
Rientrano, quindi, nella dizione
di punti vendita esclusivi sia le rivendite che effettuano
esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici sia i
tradizionali esercizi promiscui, attivati in vigenza della legge
416/81, all’interno dei quali, assieme ai giornali e alle riviste,
sono poste in commercio altre tipologie merceologiche.
Sono invece da considerare punti
vendita non esclusivi sia gli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione per la vendita di quotidiani e/o periodici, in base
alla legge 108/99 sia gli esercizi attivati ai sensi del precitato
decreto legislativo n. 170/01.
Da ciò discende l’esigenza di un
sistema di remunerazione a percentuale – peraltro generalmente
applicato in tutti i paesi – liberamente pattuito tra le parti, nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, previsti dalla legge
e ai quali si devono attenere gli esercizi esclusivi e quelli non
esclusivi.
Le parti concordano, inoltre, nel
ritenere che il processo di distribuzione della stampa quotidiana e
periodica che trae origine dalle aziende editoriali, passando
eventualmente attraverso le imprese di distribuzione nazionale e
quelle di distribuzione locale per giungere ai punti di vendita
finali si avvale di una serie di modelli negoziali atipici nei quali
la fornitura delle pubblicazioni avviene a fronte dell’obbligo, da
parte di chi le riceve, di pagare il prezzo delle pubblicazioni,
salvo che le restituisca nei modi e nei termini stabiliti.
Le parti concordano di fare
riferimento – ai fini dell’applicazione dei modelli negoziali sopra
richiamati – alla definizione di prodotto editoriale contenuta nella
legge 62/01 e nella legge 47/48.
Tutto ciò premesso, le parti
ritengono che la legislazione particolare riservata all’editoria
determini la necessità di una condivisione di norme pattizie
riservate agli esercizi esclusivi (per le loro caratteristiche di
professionalità) con una funzione complementare rispetto alla
normativa pubblica, facendo riferimento al decreto legislativo
170/01 per la stipulazione delle norme di seguito convenute.
La rete di vendita esclusiva
svolge, infatti, nel nostro Paese un ruolo centrale e di riferimento
per la vendita del prodotto editoriale in coerenza con i principi
costituzionali e legislativi sopra richiamati.
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^
^
ART.2
Definizioni
Le parti individuano le seguenti
definizioni allo scopo di indicare la corretta interpretazione dei
termini contenuti nel presente Accordo e definire ruoli e funzioni
degli operatori della filiera della produzione, della distribuzione
e della diffusione del prodotto editoriale quotidiano e periodico.
_
Buono (sconto o omaggio)
^
^
Per buono (sconto o omaggio) si intende un coupon stampato
dall’editore o da un’azienda autorizzata dallo stesso che consente
all’acquirente di ritirare, presso la rivendita, un quotidiano o un
periodico. Il buono può coprire parzialmente (sconto) o totalmente
(omaggio) il prezzo al pubblico del prodotto editoriale cui lo
stesso fa riferimento e per tale valore viene accreditato nel primo
estratto conto utile.
_
Carta da collezione
^
^
Per carta da collezione si intende il singolo elemento illustrativo
non destinato ad integrare un periodico ma, eventualmente, destinato
ad un mero raccoglitore. Tale prodotto, di norma commercializzato in
bustine, deve essere comunque registrato come periodico.
_
Circuito
distributivo
^
^
Per circuito distributivo si intende la filiera del settore composta
dagli editori, dalle aziende che svolgono l’attività di
distribuzione nazionale e locale e dai punti di vendita.
_
Codice a barre
^
^
Per codice a barre si intende la rappresentazione grafica del
corrispettivo numerico che permette, tramite lettura ottica,
l’identificazione univoca della singola uscita del prodotto così
come si presenta per la messa in vendita.
Lo standard prescelto dalla filiera è la struttura EAN 13 con
aggiunta di un Add On di cinque cifre.
_
Compiegamento
^
^
Per attività di compiegamento (o abbinamento) si intende
l’operazione di unione preventiva alla messa in vendita di due
pubblicazioni o della pubblicazione di riferimento con i relativi
inserti.
_
Distributore locale
^
^
Per distributore locale si intende l’impresa che, a livello locale,
effettua la distribuzione di prodotti editoriali quotidiani e
periodici.
_
Distributore nazionale
^
^
Per distributore nazionale si intende l’impresa che, a livello
nazionale, effettua la distribuzione di prodotti editoriali
quotidiani e periodici.
_
Distribuzione locale
^
^
Per attività di distribuzione locale si intende l’attività
distributiva dei prodotti editoriali quotidiani e periodici svolta
nei confronti della rete di vendita direttamente dall’editore o dai
distributori incaricati dall’editore o dal distributore nazionale.
_
Editore
^
^
Per editore si intende l’Azienda che realizza il prodotto editoriale
e svolge l’attività quale proprietaria del prodotto fino al momento
della vendita dello stesso al lettore. L’editore può anche svolgere
l’attività di distribuzione.
_
Figurina
^
^
Per figurina si intende un elemento illustrativo (di norma stampato)
destinato ad integrare un periodico (album) attraverso una
numerazione prestabilita dall’editore. Di norma le figurine sono
commercializzate in bustine.
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Inserti
^
^
Per inserti si intendono i supplementi, i supporti integrativi
(esempio: VHS,DVD o CD) e gli altri beni ceduti unitamente alle
pubblicazioni di riferimento non dotati di diffusione e prezzo di
vendita autonomi.
_
Materiale promozionale
^
^
Per materiale promozionale si intende il materiale destinato alla
promozione del prodotto editoriale da consegnare all’acquirente
(esempio: cartoline per giochi a premi).
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Permanenza
^
^
Con il termine permanenza si intende il lasso di tempo nel quale la
rivendita deve assicurare la messa in vendita del prodotto
editoriale nelle modalità indicate dall’editore, curandone la
migliore esposizione possibile.
_
Prezzo defiscalizzato
^
^
Per prezzo defiscalizzato si intende il prezzo di vendita al
pubblico del prodotto editoriale a cui viene sottratta una
percentuale di defiscalizzazione definita dalle parti contraenti il
presente Accordo con protocollo separato. Sul prezzo defiscalizzato
vengono calcolati gli sconti pattuiti.
_
Prezzo di vendita al
pubblico
^
^
Per prezzo di vendita al pubblico si intende il prezzo del prodotto
definito dall’editore. Tale prezzo, nel caso di prodotti in
confezione, deve essere indicato in maniera visibile. In caso di
prodotti da compiegarsi a cura del rivenditore la quota parte del
prezzo di vendita dei singoli componenti dell’offerta editoriale
dovrà essere indicata sugli stessi, oppure, nel caso di offerta
editoriale indivisibile obbligatoria, su uno solo dei componenti, in
entrambi i casi sempre in maniera visibile.
_
Prodotto collezionabile
^
^
Per prodotto collezionabile si intende la pubblicazione periodica di
durata di norma predeterminata e destinata alla composizione di una
collana editoriale avente carattere omogeneo per argomento.
_
Prodotto editoriale
^
^
Il prodotto editoriale quotidiano e periodico immesso nella rete di
vendita deve corrispondere alla definizione di cui all’art. 1 della
legge 62/01 e assolvere agli obblighi di cui al combinato disposto
degli articoli 2 e 5 della legge 47/48 salvo quanto stabilito
dall’articolo 16 della legge 62/01.
Le norme stabilite nel presente
Accordo si applicano ai prodotti editoriali quotidiani e periodici e
non ai prodotti:
a)
non considerati quotidiani o periodici dalle vigenti norme;
b)
che giungano alle rivendite non in base ai modelli negoziali
descritti nel preambolo;
c)
non editoriali.
Nel presente Accordo il prodotto
editoriale quotidiano e periodico viene, per brevità, altresì
definito “prodotto editoriale”, “pubblicazione” o “prodotto”.
Il prodotto corredato dai
relativi inserti o composto da pubblicazioni di norma vendute in
forma autonoma e avviate separatamente al punto vendita costituisce,
nella messa in vendita, un’offerta editoriale indivisibile:
opzionale, qualora l’acquirente possa scegliere tra una o più
proposte, oppure obbligatoria.
_
Prodotto ricopertinato
^
^
Per prodotto ricopertinato si intende un prodotto editoriale singolo
o composto da un insieme di diversi numeri della stessa testata
fisicamente legati o assemblati e dotato di una nuova
copertina. Nel caso di prodotto composto è necessaria una
registrazione autonoma.
_
Prodotto ridistribuito
^
^
Per prodotto ridistribuito si intende il prodotto immesso nuovamente
nel circuito distributivo nella medesima area geografica. A tale
categoria appartiene anche il prodotto costituito da confezioni
(busta o altro contenitore) di diversi numeri della stessa
pubblicazione o di pubblicazioni diverse già immessi precedentemente
nel circuito distributivo in forma commerciale singola o accorpata.
In questa categoria non rientrano i prodotti sottoposti a test.
_
Remunerazione
^
^
La remunerazione è costituita dagli sconti e dai sovrasconti
riconosciuti ai rivenditori per l’attività di vendita.
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Ristampe
^
^
Per ristampe si intendono le nuove stampe di periodici o di offerte
editoriali avviati alla vendita nel primo periodo di vita
commerciale e le nuove stampe di periodici o di offerte editoriali
che recano, stampati sulla copertina (non mediante adesivi, bollini
o sticker ovvero ancora quando l’indicazione “ristampa” sia stampata
su supporto cartaceo diverso da quello della pubblicazione),
l’indicazione “ristampa” e un nuovo codice a barre.
_
Rivendita
^
^
Per rivendita si intende il punto di vendita esclusivo di quotidiani
e periodici come definito dal decreto legislativo 170/01.
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Sottotitolo
^
^
Qualora la scritta di maggiore visibilità che contraddistingue il
prodotto editoriale differisca dal titolo, la stessa deve essere
indicata nei documenti di fornitura e richiamo resa come
“sottotitolo”.
_
Supplemento
^
^
Il supplemento autonomo viene avviato alla vendita come supplemento
dotato di diffusione e prezzo autonomi rispetto alla pubblicazione
di riferimento.
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Titolo
^
^
Per titolo di una pubblicazione si intende la testata registrata
dall’editore. Di norma il titolo coincide con la scritta di maggiore
visibilità che contraddistingue il prodotto editoriale.
^
^
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ART. 3
Agibilità
della rete di vendita
Le parti sottolineano
l’importanza della rete delle Rivendite esclusive, come terminale
principale, imprescindibile e strategico del processo di diffusione
dei prodotti editoriali.
Tale ruolo centrale della rete di
vendita esclusiva deve essere svolto in coerenza con i principi
costituzionali e legislativi richiamati nel Preambolo. Ne consegue
l’esigenza di individuare criteri di agibilità della rete di vendita
esclusiva compatibili con le esigenze del pubblico dei lettori, in
modo che sia garantita la circolazione della libera espressione del
pensiero e il pluralismo dei mezzi di informazione rappresentati dai
prodotti editoriali quotidiani e periodici.
Allo scopo di garantire al
pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di
acquisto dei prodotti editoriali, l’orario di funzionamento dei
punti vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore
giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle 13 della
domenica, fatto salvo quanto previsto successivamente. Per ogni
singola Rivendita la Commissione Provinciale di cui al successivo
art. 4 individuerà l’orario ottimale di funzionamento in relazione
alle esigenze di mercato e distributive della singola zona.
Ogni Rivendita deve esporre un
cartello con l’orario di attività e in caso di chiusura deve
indicare le tre Rivendite esclusive più vicine aperte.
Le pubblicazioni devono essere
poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed
impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro
diffusione.
I riposi facoltativi potranno
essere fruiti nei limiti di seguito indicati tenendo conto
dell’esigenza che venga sempre assicurata l’apertura di almeno il 50
per cento delle rivendite esclusive esistenti nei vari comuni
secondo una preventiva programmazione, salvaguardando le esigenze di
vendita nelle singole zone:
-
le chiusure domenicali possono essere esercitate con cadenza
quattordicinale;
-
le chiusure annuali possono essere esercitate sino ad un massimo di
tre settimane:
due settimane consecutive possono essere fruite nei periodi 2
agosto-15 agosto o 17 agosto-30 agosto; la terza settimana può
essere goduta o all’inizio del primo periodo sopra indicato (2
agosto-15 agosto) oppure alla fine del secondo periodo indicato (17
agosto-30 agosto), pure in forma parziale, ma
esaustiva e non frazionabile; detta terza settimana può essere in
alternativa goduta, pure in forma parziale, ma esaustiva e non
frazionabile, anche in altro periodo dell’anno, secondo una
preventiva programmazione coordinata dalla Commissione Provinciale
di competenza di cui al successivo art. 4; le chiusure annuali
assorbono eventuali ricorrenze sotto specificate che dovessero
essere comprese nelle settimane di fruizione.
Durante il periodo coincidente con le
chiusure annuali è sospeso l’esercizio facoltativo delle chiusure
domenicali.
Avendo la programmazione delle
chiusure annuali suesposta carattere profondamente innovativo, la
stessa è da considerarsi sperimentale e applicata nei due periodi
estivi successivi alla firma dell’Accordo. Entro il 30 novembre
dell’anno relativo al secondo periodo estivo le parti esamineranno
la funzionalità della programmazione, valutando eventualmente il
mantenimento delle relative norme o la loro modifica.
Nel caso in cui non si trovi un
accordo fra le parti entro il 31 gennaio dell’anno successivo,
riavranno vigenza le norme previste in materia di agibilità della
rete contenute nell’Accordo Nazionale 4 marzo 1994 (artt. 2 e 3).
La rete di vendita esclusiva deve
garantire la messa in vendita delle pubblicazioni ricevute tutti i
giorni ad esclusione delle seguenti festività:
-
1 gennaio;
-
lunedì di Pasqua;
-
16 agosto;
-
25 e 26 dicembre.
La chiusura pomeridiana facoltativa,
dopo le ore 13, è attuabile nelle seguenti giornate:
-
tutte le domeniche;
-
6 gennaio;
-
25 aprile;
-
1 maggio;
-
2 giugno;
-
15 agosto;
-
1 novembre;
-
8 dicembre.
Infine è prevista la possibilità
di posticipare l’apertura dei punti di vendita esclusivi nella
giornata del 2 maggio. Tale apertura deve comunque avvenire entro le
ore 12.
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ART. 4
Commissioni
sulla agibilità della rete
La realizzazione della più ampia
agibilità possibile della rete e la verifica periodica della
rispondenza alla luce delle esigenze espresse dalle Parti, sono
esercitate da una apposita Commissione Nazionale incaricata di
definire i problemi connessi alla funzionalità della rete stessa. A
tale Commissione Nazionale partecipano pariteticamente le Parti
interessate.
La Commissione Nazionale ha sede
presso gli uffici della F.I.E.G. di Milano.
Alla Commissione Nazionale è
affidato prioritariamente il compito di indicare metodi e criteri
per realizzare e garantire, nella misura più estesa possibile, la
agibilità della rete di vendita in tutti i giorni, salvo quanto
previsto al precedente art. 3, ed ha il compito di coordinare la
fruizione dei riposi facoltativi di cui all’articolo precedente.
Devono essere sempre
salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole zone e non è
consentita la chiusura nelle località in cui vi sia un solo
rivenditore, ove lo stesso non garantisca l’effettuazione della
vendita provvisoria delle pubblicazioni quotidiane e periodiche a
cura di altro esercizio commerciale localizzato nelle vicinanze del
punto di vendita.
Eventuali richieste di fruizione
di chiusura previste in periodi diversi da quanto indicato
all’articolo precedente devono pervenire alla Commissione Nazionale
in forma scritta, a cura della Commissione Provinciale, entro e non
oltre il 31 marzo. Non saranno prese in considerazione richieste che
perverranno dopo tale data.
Vengono istituite inoltre
apposite Commissioni Provinciali, composte dai rappresentanti delle
Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, tramite delegati che
operano principalmente in ambito locale, comunque integrate con la
partecipazione delle Aziende di distribuzione locale interessate,
col compito di svolgere un monitoraggio sullo stato di agibilità
della rete.
Compito di tali Commissioni è di
verificare l’osservanza dei criteri di agibilità previsti dal
presente Accordo, di determinare l’orario ottimale di attività
all’interno delle singole piazze e la corretta apposizione dei
cartelli degli orari di apertura recanti, in caso di chiusura,
l’indicazione delle Rivendite esclusive più vicine aperte. Le
Commissioni Provinciali devono verificare che in occasione delle
chiusure annuali sia garantita una corretta copertura del territorio
in base alle esigenze di mercato delle singole zone e devono
coordinare, programmare ed autorizzare le richieste di fruizione
della terza settimana di chiusura annuale, non fissata dalla
Commissione Nazionale.
La Commissione Nazionale, su
proposta delle Commissioni Provinciali, fissa anche le date di
svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse
turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo
estivo.
L’attività delle Commissioni che
devono svolgere il monitoraggio si esplicherà attraverso la raccolta
dei dati messi a disposizione dagli Editori e dalle imprese di
distribuzione locale, nonché attraverso la disamina dei dati
suddetti e la loro valutazione. La segreteria delle Commissioni
Provinciali e la funzione di coordinamento viene assicurata dalla
Federazione Italiana Editori Giornali.
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ART. 5
Chiusure non
previste dall’Accordo Nazionale
Qualsiasi motivo di ostacolo al
regolare svolgimento dell’attività di rivendita di quotidiani e
periodici deve essere tempestivamente segnalato, oltrechè al
soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, alla
competente Commissione Provinciale tramite una nota scritta
giustificativa, per l’opportuna disamina.
Il coordinatore della
Commissione, vagliando la nota giustificativa, può effettuare un
primo intervento sulla rivendita interessata finalizzato
all’osservanza delle norme del presente Accordo in materia di
agibilità.
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ART. 6
Affissione delle locandine e propaganda promozionale
Al fine di richiamare
l’attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende Editoriali possono
avvalersi della esposizione di locandine sul punto di vendita. I
rivenditori di prodotti editoriali devono curare e/o consentire la
corretta e proporzionale esposizione del materiale ricevuto. Su tale
tema, le Organizzazioni dei Rivenditori, anche a livello locale,
formuleranno proposte.
In occasione del lancio o del
rilancio di prodotti editoriali quotidiani e periodici, le rivendite
devono riservare un maggior spazio espositivo, limitatamente
ai primi due numeri, alle locandine inviate dalle Aziende
interessate.
Questo criterio sarà applicato
anche in occasione di rilanci programmati.
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ART. 7
Classificazione dei prodotti editoriali quotidiani e periodici
Le
parti ritengono che per rendere più efficiente la distribuzione del
prodotto editoriale siano indispensabili:
-
la presenza del codice a
barre, in prima pagina per i quotidiani e in prima o quarta di
copertina per i periodici, o comunque in posizione leggibile,
anche sull’inserto da compiegare facente parte di un’offerta
editoriale opzionale;
-
l’indicazione, nei documenti
scambiati tra la rete di vendita e la rete di distribuzione,
anche del sottotitolo;
-
la presenza visibile del
prezzo di vendita del prodotto.
Il prodotto editoriale viene così classificato:
-
A) prodotto immesso per la
prima volta nel circuito distributivo che riporta, in posizione
visibile esternamente, le indicazioni relative al numero
progressivo della pubblicazione, alla periodicità e il codice a
barre.
A questa categoria appartengono anche le ristampe e il prodotto
ricopertinato che riportino stampati, numero progressivo,
periodicità e codice a barre. Appartengono anche le singole
uscite di riedizioni del prodotto “collezionabile” che, anche
senza alcun mutamento editoriale, siano immesse nuovamente nel
circuito distributivo, purché siano riportati in posizione
visibile sulla confezione un nuovo codice a barre che
specifichi il numero di edizione e le altre indicazioni di cui
sopra.
-
B) prodotto avviato alla
vendita come supplemento autonomo. Tale prodotto deve riportare
in posizione visibile l’indicazione “supplemento”, il proprio
codice a barre e la testata di riferimento.
Rientrano in questa categoria anche le figurine e il prodotto
ridistribuito con nuovo codice a barre, numero progressivo e
periodicità.
-
C) prodotto ridistribuito con
proprio codice a barre e periodicità costituito da confezione di
diversi numeri della stessa pubblicazione, oppure da una busta o
da altro contenitore contenente pubblicazioni varie già immesse
in precedenza nel circuito distributivo, in forma commerciale
singola o accorpata.
Rientrano in questa categoria anche le carte da collezione.
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ART. 8
Remunerazione per l’attività di vendita
La
remunerazione riconosciuta alla rete per l’attività di vendita è
calcolata sulla base del prezzo di copertina defiscalizzato di
cessione al pubblico dei prodotti editoriali. La quota di
defiscalizzazione del prezzo è definita fra le Parti con protocollo
separato, in relazione ai mutamenti legislativi in tema fiscale.
Il
soggetto che effettua la distribuzione locale non deve applicare
alcuna percentuale di defiscalizzazione sul prodotto ridistribuito
alla rete di vendita qualora l’Editore dichiari di aver già assolto
l’I.V.A. sul medesimo prodotto optando per il sistema di calcolo
dell’imposta sulla base della resa forfetaria conformemente alla
vigente legislazione fiscale.
La
remunerazione è effettuata in misura percentuale, con i seguenti
sconti, facendo riferimento alla classificazione del prodotto di cui
all’art. 7:
-
per i prodotti classificati alla lettera A): 19% sulla base del
prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico;
-
per i prodotti classificati alla lettera B): 24% sulla base del
prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico;
-
per i prodotti classificati alla lettera C): 29% sulla base del
prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico.
Il
primo numero delle pubblicazioni di nuova uscita e le enciclopedie
esclusivamente alfabetiche e composte di soli fascicoli cartacei
destinate ad essere rilegate in volumi, nonché le relative copertine
e raccoglitori, sono soggetti ad uno sconto supplementare del 5%
sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico.
Tutti i prodotti, qualora privati dall’Editore anche di un solo
elemento indicato nell’art. 7, saranno soggetti ad un ulteriore
sconto del 5% sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al
pubblico.
Le
pubblicazioni quotidiane non saranno soggette a tale sovrasconto nel
caso in cui non sia esplicitata solamente la periodicità.
Le
Aziende Editoriali praticheranno, inoltre, i seguenti sovrasconti
sul prezzo defiscalizzato nelle occasioni sotto specificate:
-
quotidiani editi il 27
dicembre, sovrasconto dell’8%;
-
periodici settimanali editi
nella settimana di Natale, sovrasconto del 6%;
-
periodici quindicinali editi
nella seconda quindicina di dicembre e mensili editi nel mese di
dicembre, sovrasconto del 3%.
Le
Parti concordano che per mensili editi nel mese di dicembre si
intendono quelli che riportano, come data commerciale, la dicitura
“dicembre”, anche nel caso di numeri doppi.
I
sovrasconti sopra indicati saranno direttamente accreditati alla
consegna del prodotto al quale fanno riferimento, a partire dal mese
di dicembre del terzo anno di vigenza del presente Accordo. Per i
primi due esercizi, relativamente a tali sovrasconti, rimarranno in
vigore le norme previste nell’Accordo nazionale 4 marzo 1994.
Le
Aziende Editoriali comunicheranno alle Organizzazioni dei
Rivenditori i numeri sui quali verranno applicati gli sconti
di cui sopra.
Quando un’Azienda Editoriale fornisce un prodotto con uno o più
inserti avviati separatamente, è riconosciuto, alla rete di vendita,
un sovrasconto in cifra fissa pari a 0,0185 euro per ogni inserto
compiegato al prodotto venduto.
Nel caso in cui l’Azienda Editoriale stabilisca un prezzo di vendita
del prodotto editoriale maggiorato in coincidenza con la presenza di
uno o più inserti e lo sconto sull’aumento di prezzo dell’offerta
editoriale indivisibile non copra interamente il sovrasconto di
0,0185 euro, alla rete di vendita è riconosciuta la differenza di
sconto fino a concorrenza del sovrasconto sopra definito.
Nel caso in cui invece lo sconto su tale aumento di prezzo di
vendita del prodotto editoriale copra interamente il sovrasconto di
0,0185 euro, e tale aumento sia inferiore ai 5 euro, alla rete di
vendita è riconosciuta una remunerazione 0,0037 euro per ogni
inserto compiegato ad una copia venduta dell’offerta editoriale
indivisibile.
Nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da
soli quotidiani di norma venduti in forma autonoma e avviati
separatamente al punto vendita, alla rete di vendita che effettua il
compiegamento è riconosciuto un sovrasconto di 0,0185 euro.
Nel caso in cui l’offerta editoriale indivisibile sia composta da
prodotti con periodicità tra loro diversa e di norma venduti in
forma autonoma e avviati separatamente al punto vendita, alla rete
di vendita che effettua il compiegamento è riconosciuto un
sovrasconto di 0,0037 euro.
Alla rete di vendita non è dovuto alcuno sconto supplementare per i
prodotti contenenti inserti giunti già compiegati al rivenditore.
Alle strutture di vendita che operano nel regime di ritiro al banco
è riconosciuto, infine, uno sconto supplementare dell’1% sul prezzo
defiscalizzato, rispetto agli sconti sopra definiti.
La
distribuzione del materiale promozionale fornito dall’Azienda
Editoriale non è soggetta a sovrasconto.
Tutte le remunerazioni, definite nei commi precedenti, sono
correlate all’osservanza delle previsioni normative contenute nel
presente articolo.
Le
Aziende Editoriali comunicano alla rete di vendita, con la
necessaria tempestività e chiarezza, le iniziative da attuarsi
attraverso buoni sconto o omaggio. Tali buoni sono richiamati con
cadenza settimanale, per il loro accredito.
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ART.9
Cambio e
cessazione di Impresa di distribuzione locale
Cessazione
di una pubblicazione
Nel
caso di cambio di Impresa di distribuzione locale o di cessazione
della stessa, salvo accordo tra Distributori coinvolti nonché previa
comunicazione alle Organizzazioni Sindacali locali dei Rivenditori
aderenti alle strutture firmatarie del presente Accordo, le copie di
resa sono riconsegnate e addebitate all’Impresa che ne ha effettuato
la distribuzione in occasione della loro naturale scadenza, qualora
non vengano richiamate in resa anticipata, fino a copertura del
credito della stessa Impresa di distribuzione locale. Eventuali
eccedenze saranno rese alla nuova Impresa di distribuzione su
indicazione dei singoli Editori, sempre nel rispetto del periodo di
validità della stessa resa.
Nel caso di cessazione dell’attività dell’Impresa di distribuzione e
in assenza della possibilità di restituzione delle copie di resa
all’Impresa di distribuzione che le ha fornite, le Amministrazioni
Editoriali interessate comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali
dei Rivenditori o alle singole Rivendite la destinazione di tali
copie e le modalità di accredito delle stesse.
Nel caso di cessazione di una pubblicazione, l’Amministrazione
Editoriale interessata, o per essa l’Impresa di distribuzione, deve
effettuare il richiamo resa entro e non oltre 10 giorni dal termine
della periodicità. Decorso tale termine, la rete di vendita
comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la
presenza delle copie in edicola. Entro quattro giorni dal
ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la
distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa.
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ART. 10
Processo di
distribuzione della stampa
Il
processo di distribuzione della stampa coinvolge tutti i soggetti
della filiera con ruoli e compiti diversi ma finalizzati al
raggiungimento di un obiettivo finale comune.
In questo quadro l’Azienda
Editoriale (Editore) e/o di Distribuzione nazionale svolge i
seguenti compiti:
1) determina la strategia
di posizionamento del prodotto sul mercato, definendo le variabili
di marketing relative all’offerta del prodotto stesso;
2) definisce la strategia
di commercializzazione del prodotto, fissando la politica di
copertura del territorio e la conseguente tiratura;
3) determina autonomamente
la fornitura da inviare in sede locale per soddisfare le esigenze
diffusionali dei singoli punti di vendita, compatibilmente con le
esigenze di economicità dell’Azienda stessa, utilizzando oltre i
dati di fornito anche quelli di resa ove possibile comunicati
dall’Impresa di distribuzione locale;
4) fornisce i prodotti
all’Impresa di distribuzione locale o direttamente ai punti di
vendita (in quest’ultimo caso l’Editore svolge i compiti del
Distributore Locale)
Nei documenti scambiati tra
Azienda Editoriale e Impresa di distribuzione locale devono
comparire i seguenti elementi:
-
titolo e, ove presente,
sottotitolo del prodotto editoriale quotidiano o periodico;
-
data/numero del prodotto
editoriale;
-
periodicità;
-
codice di identificazione
della pubblicazione;
-
classificazione delle
pubblicazioni con riferimento alle fasce di classificazione del
prodotto editoriale quotidiano e periodico;
-
prezzo di vendita al
pubblico;
-
prezzo di cessione alla
Rivendita;
-
sconto di cessione alle
Rivendite;
-
percentuale di
defiscalizzazione.
Gli elementi di cui sopra vengono messi a disposizione delle parti
contraenti e degli utilizzatori del sito Inforiv, contestualmente
all’entrata in vigore dell’Accordo nazionale.
5) comunica alla rete di
vendita, direttamente o per tramite del Distributore Locale,
eventuali iniziative editoriali che richiedono la fattiva
collaborazione della rete stessa;
6) provvede all’addebito
ed all’incasso del valore del venduto nei confronti dell’Impresa di
distribuzione locale;
7) effettua controlli di
verifica delle copie rimaste invendute;
8) fornisce ai
Rivenditori, ove disponibili e qualora richiesti, i numeri arretrati
delle pubblicazioni di durata predeterminata, tramite l’Impresa di
distribuzione locale o direttamente al punto vendita.
L’attività di distribuzione locale, svolta direttamente dagli
Editori o dai Distributori Locali incaricati, dovrà essere eseguita
secondo i principi e con le modalità di seguito indicate:
1. assicurando la migliore
diffusione dei prodotti, anche attraverso autonomi interventi
durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da
massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute
ed ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente con le
indicazioni editoriali di commercializzazione, tenuto anche conto
dei dati storici e statistici del singolo punto vendita;
2. emettendo la bolla di
consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali che vengono
forniti al singolo Rivenditore indicando:
Sezione consegna
-
numero: per i quotidiani
potrà essere utilizzata la data, per i periodici il numero;
-
titolo e, ove presente, il
sottotitolo: il titolo andrà inserito nella prima riga, il
sottotitolo nella seconda;
-
fornito: copie fornite;
-
prezzo lordo: il prezzo di
vendita al pubblico (6 caratteri);
-
prezzo netto di cessione al
Rivenditore (8 caratteri comprensivi di 4 decimali);
-
prezzo netto della
pubblicazione chiamata in resa;
-
copie rese: copie che il
Rivenditore rende;
-
fornito precedente: copie
fornite del numero precedente;
-
periodicità (Q-S-M-A),
variazione prezzo (+ o -), classificazione (categoria A, B e C),
defiscalizzazione e sconto (unico carattere che individui anche
eventuali sovrasconti).
Sezione resa
-
numero/data delle copie
richiamate in resa;
-
codice identificativo della
pubblicazione. Il massimo spazio da dedicare quest’informazione
è di 9 caratteri (ISSN + variante prodotto);
-
prezzo netto della
pubblicazione chiamata in resa;
-
titolo/sottotitolo (vedi
punto 2);
-
copie rese: copie che il
Rivenditore rende;
-
prezzo lordo: si riferisce
alla pubblicazione chiamata in resa.
Nel caso di prodotti inviati con pagamento al richiamo della resa,
la sezione consegna deve riportare, al momento del richiamo in resa,
nella seconda riga destinata al sottotitolo della pubblicazione, la
data di distribuzione della stessa, compatibilmente con gli spazi
dedicati al sottotitolo.
3.
Provvedendo al trasporto dei prodotti – di norma in forma
assemblata – e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita
organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto,
franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto
determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso. Tale
attività è svolta in modo da garantire la compatibilità territoriale
della consegna dei prodotti editoriali quotidiani e periodici ai
Rivenditori secondo il calendario di uscita delle pubblicazioni
predisposto dall’Editore ed in tempi ottimali per la vendita, con
impegno professionale adeguato, assicurando comunque, in accordo con
l’Editore, la distribuzione e la consegna dei prodotti ai punti di
vendita anche in situazioni di emergenza e straordinarietà. Sono
confermate le situazioni in atto di ritiro al banco delle
pubblicazioni da parte dei Rivenditori, salvo richieste di
introduzione del servizio franco punto di vendita presentate da
almeno tre quarti delle Rivendite operanti nella piazza e/o
dall’Azienda che svolge l’attività di distribuzione locale per le
quali, in entrambi i casi, vi sia parere favorevole della
Commissione di cui all’art. 15. Le strutture locali delle
Organizzazioni firmatarie del presente Accordo rappresentano al
soggetto che svolge l’attività di distribuzione le esigenze della
rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti, al
fine di ottimizzare il servizio; la Rivendita non è tenuta a
corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione
alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da
oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate
allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o
qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non
presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel
presente Accordo;
4. eseguendo giornalmente il
conteggio delle copie invendute, restituite da tutti i punti di
vendita verificandone la consistenza nonché l’integrità indicandone
il relativo valore in estratto conto;
5. rendendo disponibili all’Editore con la
massima tempestività i dati di distribuzione, di vendita e di resa
relativi alle testate dello stesso Editore sia in forma complessiva
che per singolo punto di vendita, a livello di singola uscita;
6. effettuando rilevamenti, in
collaborazione con la rete di vendita;
7. effettuando la consegna, ai punti
di vendita, del materiale espositivo e del materiale informativo
inerente eventuali iniziative editoriali che richiedono la
collaborazione della rete di vendita;
8. assicurando la tempestiva comunicazione
scritta di eventuali iniziative editoriali che richiedano la
collaborazione della rete di vendita, utilizzando la bolla di
consegna;
9. emettendo il documento di richiamo resa
nei tempi indicati nel successivo art. 13 con i
necessari elementi previsti al precedente n.2;
10. richiamando in resa per almeno due volte
successive, a distanza di dieci giorni, il prodotto che ha cessato
la pubblicazione;
11. emettendo estratto conto per i prodotti consegnati,
accreditando le copie di resa restituite nei tempi e nei modi
definiti nel presente Accordo;
12. fornendo documentazione contabile distinta per i
prodotti normati dal presente Accordo, nonché esponendo
nell’estratto conto in forma separata e distinta gli importi
relativi ai prodotti non normati dal presente Accordo;
13. informando in tempo utile i Rivenditori soggetti ad
eventuale sospensione delle forniture delle pubblicazioni,
motivandone le ragioni;
14. consentendo, in caso di sospensione delle forniture
di prodotto editoriale, la resa delle pubblicazioni via via scadute
durante il periodo di sospensione;
15. consentendo, in caso di interruzione definitiva del
rapporto commerciale con il soggetto che svolge l’attività di
distribuzione locale, la resa totale del prodotto giacente non
scaduto, con le modalità stabilite dal soggetto che svolge
l’attività di distribuzione;
16. fornendo mensilmente, se richiesto dalla singola
Rivendita di volta in volta per giustificati motivi, documentazione
contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in
pagamento differito giacenti presso il punto vendita.
Il
punto di vendita (Rivenditore) svolge i seguenti compiti:
1. riceve e mette in vendita al
dettaglio tutti i prodotti forniti esclusivamente dall’Azienda
Editoriale o dalla Impresa di distribuzione locale incaricata dalla
stessa con la tempestività, la continuità e l’impegno professionale
adeguati per favorire lo sviluppo della loro diffusione, assicurando
nella vendita parità di trattamento alle diverse testate;
2. comunica al soggetto che
svolge l’attività di distribuzione locale, subito dopo il
ricevimento, le copie danneggiate o prive di supporti integrativi o
altri beni
allegati, che restituirà con comunicazione nel documento di richiamo
resa del giorno successivo, tenendo separato tale prodotto dalla
resa del numero precedente;
3. assicura la migliore
diffusione dei prodotti;
4. effettua, ove indicato, le
necessarie operazioni di compiegatura o abbinamento di componenti di
prodotto editoriale che siano stati consegnati separatamente al
punto vendita, in modo da presentare al consumatore l’offerta di
prodotto prestabilita, con le modalità e la remunerazione di cui al
precedente art. 8;
5. restituisce il prodotto
rimasto invenduto – di norma in forma assemblata -, completo di
supporti integrativi o altri beni allegati, esclusivamente a seguito
del documento di richiamo resa predisposto dal soggetto che esercita
l’attività di distribuzione, compilandolo puntualmente e
correttamente secondo i criteri contenuti nel presente articolo;
residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per
errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate
eccezionalmente, e nel caso in cui non siano intervenuti più
richiami resa, solo con il numero successivo;
6. fornisce i dati di giacenza
dei prodotti in corso di vendita;
7. paga i prodotti al soggetto
che svolge l’attività di distribuzione locale, nei modi e nei
termini previsti nel presente Accordo, prestando idonee garanzie che
tengano conto delle caratteristiche – eventualmente sopravvenute –
di solvibilità del punto di vendita e siano rapportate alla valenza
temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei prodotti
editoriali e alle modalità dello stesso;
8. garantisce il massimo della
visibilità al prodotto editoriale sia attraverso l’esposizione del
prodotto stesso che del materiale espositivo;
9. riserva gli spazi espositivi
della struttura di vendita esclusivamente alle pubblicazioni, in
coerenza con le normative vigenti;
10. non attua forme di commercializzazione
dei prodotti difformemente dalle norme previste dal presente Accordo
né dà in lettura a nessun titolo e per nessun motivo le
pubblicazioni poste in vendita.
Norme transitorie
Le Parti ritengono che le modalità di esecuzione del processo
distributivo di cui all’art.10 corrispondono alle comuni esigenze
dei comparti della filiera distributiva; a tal fine, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si impegnano a
valutare congiuntamente la coerenza tra i principi espressi nella
nuova disciplina e la prassi in vigore anche a livello locale.
^
^
^
ART. 11
Rapporto di
fornitura delle pubblicazioni
Le
Parti, al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi
della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme
di consultazione, nell’ambito della Commissione di cui all’art. 15,
che consentano alle Organizzazioni dei Rivenditori di esprimere
pareri e formulare richieste che – sulla base di documentate
rilevazioni – si propongano di armonizzare i programmi elaborati
dalle singole Aziende Editoriali con la potenzialità effettiva del
mercato attraverso l’ottimizzazione delle forniture.
Le
Parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di
informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più
agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal
fine le Parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le
quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di
vendita.
Le
parti potranno formulare proposte in relazione alle forme tecniche
più efficaci per assicurare l’adempimento, da parte delle Rivendite,
di quanto previsto al punto 7 dell’articolo 10, tra i compiti dei
punti di vendita, in relazione alla prestazione delle garanzie.
^
^
^
ART. 12
Quote e
comunicazioni sindacali
Le
Organizzazioni locali dei rivenditori e le Imprese di distribuzione
locale della stampa possono raggiungere intese riguardanti la
raccolta delle quote sindacali e la diffusione di comunicazioni
presso la rete di vendita osservando criteri di imparzialità tra le
sigle sindacali.
La
distribuzione alle Rivendite di comunicazioni di carattere
sindacale, che non devono essere in busta chiusa, può essere
effettuata dalle strutture – messe a disposizione dal Distributore
Locale e sostenute dagli Editori – dedicate alla veicolazione del
prodotto editoriale in edicola, sempre che il messaggio contenuto
non si ponga in contrasto con i diritti e gli interessi delle
Aziende Editoriali e di distribuzione.
^
^
^
ART. 13
Permanenza
dei prodotti presso i punti vendita
La
permanenza dei prodotti presso i punti di vendita segue i seguenti
criteri:
1. i prodotti sino alla periodicità di
bimestrale devono essere richiamati in resa all’uscita del numero
successivo. In mancanza dell’uscita del numero successivo il
richiamo resa deve avvenire:
-
a) entro il 10° giorno dalla
consegna nel caso di settimanale;
-
b) entro il 21° giorno dalla
consegna nel caso di quindicinale;
-
c) entro il 40° giorno dalla
consegna nel caso di mensile.
Il
termine di cui sopra relativo al prodotto settimanale, quindicinale
e mensile viene elevato rispettivamente al quindicesimo, al
trentesimo e al sessantesimo giorno dalla data di distribuzione nel
caso di numero doppio programmato o per ritardo nell’attività
produttiva, comunicato tempestivamente alla rete di vendita, fermo
restando l’obbligo di richiamo in resa con il numero successivo. Ai
fini della identificazione della periodicità, per le pubblicazioni
con periodicità mensile si intende un prodotto editoriale periodico
che immetta nel circuito distributivo almeno 10 numeri all’anno.
2. I prodotti con periodicità uguale
o superiore al bimestrale e i supplementi con prezzo di
vendita autonomo devono essere comunque richiamati in resa entro il
sessantesimo giorno dalla data di distribuzione;
3. gli inserti di pubblicazioni
quotidiane e periodiche non cedibili senza la pubblicazione di
riferimento, avviati separatamente con prezzo di vendita, salvo
diversa indicazione preventiva dell’Editore al soggetto che svolge
l’attività di distribuzione, devono essere richiamati in resa:
-
a) entro 7 giorni dalla loro
consegna, se allegati ad un quotidiano;
-
b) alla scadenza del periodo
di permanenza delle pubblicazioni di riferimento, se queste sono
settimanali, quattordicinali, quindicinali o comunque se hanno
una periodicità inferiore o uguale a quella mensile.
L’editore dovrà comunque richiamare tali inserti entro 60 giorni
dalla consegna.
4. il primo numero dei nuovi
prodotti editoriali quotidiani e periodici – sino alla periodicità
settimanale – nonché delle nuove pubblicazioni collezionabili può
essere richiamato in resa in occasione dell’uscita del terzo numero;
5. il prodotto che fa
riferimento a servizi pubblici è richiamato in resa all’uscita del
numero successivo;
6. le figurine dovranno essere
richiamate in resa entro sei mesi dalla data di inizio della
distribuzione della raccolta, le carte da collezione entro tre mesi;
7. tutti i buoni, sconto o
omaggio, saranno richiamati con cadenza settimanale; il relativo
accredito dovrà essere contabilizzato sul primo estratto conto
utile. L’ultimo richiamo in resa dei buoni da parte del soggetto che
svolge l’attività di distribuzione dovrà avvenire entro il 15°
giorno dalla data di scadenza della promozione.
Decorsi tutti i termini di richiamo in resa di cui al presente
articolo, il punto di vendita comunicherà al soggetto che effettua
la distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti
e non richiamate. Entro quattro giorni dal ricevimento della
comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale
provvederà al relativo richiamo in resa.
Fermo restando il principio sancito dal punto 5 dell’art. 10 nella
parte relativa ai compiti del rivenditore, in nessun caso il
rivenditore può effettuare la resa prima del termine di permanenza
del prodotto editoriale. Tale possibilità è prevista solo in caso di
richiamo in resa anticipato da parte del soggetto che svolge
l’attività di distribuzione o dietro richiesta dell’editore.
Nota a verbale
Le Parti ritengono che costituisce grave violazione degli accordi
sulla distribuzione delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune
rivendite di porre in resa i prodotti editoriali prima del termine
di permanenza concordato e sempre in assenza del richiamo resa da
parte del soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale,
sottolineando gli effetti negativi che la resa anticipata produce
sull’economia degli editori e di tutta la filiera distributiva.
Tanto
premesso, le parti effettueranno un’attenta analisi delle cause di
tale fenomeno presso due o più aree test in modo da identificare
opportune soluzioni dissuasive.
^
^
^
ART. 14
Pagamento
delle forniture
Il
prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla
consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il
soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale e la
Rivendita, scomputando l’equivalente delle copie invendute e
documentate come rese.
Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua
l’attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di
fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente, lo
stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del
periodo di riferimento e lo scomputo dell’equivalente delle copie
invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del
periodo corrispondente di fornitura.
I
prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli
inserti di cui alle lettere a) e b) del numero 3 dell’art. 13 per i quali l’Editore
richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato
nell’articolo stesso nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e
C di cui all’art. 7 sono pagati al ritiro della resa.
Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2.
dell’art. 13 anche su richiesta delle OO.SS. dei rivenditori, può
essere preventivamente concordata. In tal caso l’importo relativo
alle forniture di tali inserti verrà addebitato nel primo estratto
conto utile.
La
prima fornitura delle figurine, dei relativi album, delle carte da
collezione e degli eventuali raccoglitori è pagata al ritiro della
resa. Eventuali rifornimenti saranno pagati contestualmente alla
consegna.
^
^
^
ART. 15
Commissione
Nazionale
Viene
costituita una Commissione Nazionale alla quale partecipano le Parti
interessate alla rete di diffusione.
Tale Commissione si occupa di:
-
assicurare la corretta
interpretazione delle norme contrattuali;
-
regolamentare eventuali
fattispecie non disciplinate nell’Accordo Nazionale;
-
studiare e proporre
iniziative volte a migliorare la professionalità nella gestione
delle Rivendite;
-
monitorare il sistema
distributivo e diffusionale, proponendo eventuali studi a
livello macroeconomico della dinamica delle variabili
fondamentali del canale di vendita sia quantitative (venduto-reso-distribuito)
che qualitative.
Alla Commissione potranno partecipare complessivamente fino a
dodici membri in rappresentanza di ogni Parte firmataria del
presente Accordo. In ogni caso dovranno essere presenti, per
quanto riguarda le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
Accordo, il Presidente o Segretario Generale o un Segretario
Nazionale munito di poteri. Potrà essere invitato ad assistere chi
sia ritenuto interessato ai temi trattati nella specifica riunione.
La
Commissione avrà sede presso gli uffici di Milano della F.I.E.G. che
ne assicura la segreteria e la presidenza, e si riunirà su
iniziativa del suo Presidente o su richiesta di uno dei componenti
della Commissione entro 20 giorni dalla richiesta.
^
^
^
ART. 16
Aggiornamento e formazione dei rivenditori
Le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, nel quadro
degli obiettivi condivisi volti ad accrescere il grado di
professionalità della rete dei punti di vendita esclusivi, si
impegnano a promuovere anno per anno, con l’accordo della F.I.E.G.,
corsi di formazione rivolti ai rivenditori finalizzati anche alla
introduzione delle nuove tecnologie in edicola.
L’organizzazione di tali corsi verrà curata dalle Organizzazioni dei
Rivenditori le quali congiuntamente, relazioneranno annualmente alla
F.I.E.G. che, a fronte del servizio prestato, autorizzerà la
fatturazione alla Promopress 2000 S.r.l. di un compenso, definito
con Accordo a latere.
^
^
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ART. 17
Organo di
Conciliazione e Garanzia
Viene istituito un organo collegiale con lo scopo di definire anche
in via conciliativa, le controversie derivanti da violazioni del
presente Accordo o delle risoluzioni della Commissione Nazionale
istituita dall’art. 15 secondo modalità, criteri e termini previsti
nel regolamento attuativo.
Il
collegio è costituito da tre componenti permanenti nominati dalle
Delegazioni firmatarie con mandato congiunto.
La
sede dell’Organo è a Milano presso la F.I.E.G., che ne assicura la
segreteria.
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le
parti firmatarie indicheranno le personalità componenti il Collegio
ed approveranno il regolamento.
L’Organo di Conciliazione e Garanzia eroga sanzioni di carattere
pecuniario.
La
riscossione delle sanzioni e della quota fissa a carico del
ricorrente sono assicurate da Promopress 2000 S.r.l. che assolve le
spese relative al funzionamento dell’Organo, qualora risultassero
insufficienti i proventi delle sanzioni pecuniarie.
L’attività dell’Organo di Conciliazione e Garanzia avrà inizio
trascorsi tre mesi dalla data in cui l’Accordo nazionale acquisterà
efficacia.
Prima dell’inizio dell’attività dell’Organo eventuali liti derivanti
da violazioni del presente Accordo saranno esaminate dalla
Commissione Nazionale. Nei primi tre mesi di attività dell’Organo la
stessa Commissione esaminerà in via preventiva tutti i ricorsi
fornendo la corretta interpretazione dell’Accordo nazionale.
^
^
^
ART. 18
Vigenza del
contratto e decorrenza
Il presente Accordo nazionale ha validità sino al 31 dicembre 2009
(quattro anni). Al termine del secondo anno di vigenza le Parti si
riuniranno per verificare la rispondenza delle attività previste
dagli accordi, con le possibili evoluzioni del prodotto editoriale.
Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di
anno in anno ove non sia stato disdettato da una delle parti
contraenti con lettera raccomandata e con preavviso di sei mesi.
Durante il periodo di vigenza del presente accordo le parti potranno
addivenire ad intese dirette ad integrare o a modificare parte della
normativa.
La
decorrenza del presente accordo è a far data dal 1° gennaio 2006,
ove nel testo del medesimo non sia stata espressamente prevista
altra data. Dalla data di decorrenza si intendono decaduti tutti gli
accordi precedenti, in contrasto con le normative del presente testo
e con il decreto legislativo 170/01.
^
^
^
___.___
REGOLAMENTO PER
L’ORGANO DI CONCILIAZIONE E GARANZIA
PREAMBOLO
Oggetto
dell’accordo
Le
Organizzazioni firmatarie dell’Accordo nazionale sulla vendita dei
giornali quotidiani e periodici, unitamente all’A.NA.DI.S. in
qualità di aderente allo stesso Accordo, ed alle rispettive Aziende
associate, con il presente regolamento attuano quanto stabilito
all’art. 17 dell’Accordo Nazionale del 19 maggio 2005 sulla vendita
dei giornali quotidiani e periodici.
A
tale scopo le parti convengono l’opportunità di proporre il ricorso
dei propri associati a tale procedimento che, pur non derogando alla
competenza ed alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria, ha come obiettivo la conciliazione o la decisione sulle
controversie tra gli associati e la garanzia di corretta
applicazione dell’Accordo. L’Organo deciderà sulla base dei principi
e del contenuto dell’Accordo e delle sue eventuali
integrazioni e modificazioni eventualmente sopravvenute ad opera
della Commissione di cui all’Art. 15, nonché delle norme vigenti.
Le
parti condividono altresì il principio di automatica devoluzione
delle somme provenienti dall’applicazione del presente regolamento a
favore della Promopress 2000 S.r.l., società delegata dalle parti
stesse all’esecuzione del presente regolamento.
Titolo I: l’Organo
Articolo 1
Sede
dell’Organo
L’Organo competente per l’irrogazione delle sanzioni ha sede in
Milano presso la Federazione Italiana Editori Giornali. Può peraltro
validamente operare anche in Roma presso la Federazione
Italiana Editori Giornali. L’Organo è assistito da una segreteria,
il cui funzionamento è assicurato dalla F.I.E.G..
Articolo 2
Competenza
e composizione dell’Organo
Le
controversie derivanti da violazioni dell’Accordo nazionale o
delle risoluzioni della Commissione Nazionale saranno deferite
all’Organo di Conciliazione e Garanzia costituito da un Collegio di
tre componenti permanenti, di cui uno con funzioni di coordinatore
scelto dai membri stessi, nominati con mandato congiunto delle parti
firmatarie del presente regolamento.
Se
nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti le
parti devono provvedere alla loro sostituzione.
L’Organo rimane in carica per tutta la vigenza dell’Accordo
Nazionale.
Nel corso dell’incarico i membri dell’Organo non possono
intrattenere rapporti di lavoro di alcun genere con le parti
firmatarie del presente regolamento o loro associati.
I
membri non sono revocabili, se non congiuntamente e con adeguata
motivazione.
Titolo II: instaurazione del procedimento
Articolo 3
Promozione
dell’intervento dell’Organo
L’intervento dell’Organo può essere richiesto da una o più
Amministrazioni editoriali o Imprese di distribuzione locale o
rivenditori anche unitamente alle rispettive associazioni.
L’istanza deve contenere i seguenti elementi:
-
indicazione dell’Organo al
quale viene indirizzata la richiesta;
-
nome cognome o ragione
sociale e residenza o sede dell’istante con elezione di
domicilio;
-
nome cognome o ragione
sociale e residenza o sede della parte accusata di violazione;
-
sintetica esposizione in
fatto;
-
data e luogo della
violazione;
-
data;
-
sottoscrizione del titolare o
del rappresentante dell’azienda;
-
eventuale indicazione
dell’associazione di riferimento;
-
copia della ricevuta di
versamento di € 50 a favore di Promopress 2000 S.r.l.. (diritto
di segreteria) per ogni parte accusata di violazioni, sino ad un
massimo di € 400.
La
mancanza anche di un solo elemento rende invalida la
richiesta.
La
richiesta di intervento deve essere contestualmente inviata a cura
dell’istante anche al soggetto contestato senza necessità di
ulteriori atti.
La
richiesta, opportunamente documentata, deve essere depositata presso
la segreteria dell’Organo o fatta pervenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento , a pena di irricevibilità, entro 60 giorni
dalla violazione.
La
segreteria trasmette senza ritardo alle parti contraenti l’Accordo
nazionale copia del ricorso pervenuto.
Ciascun membro della Commissione Nazionale può chiedere la
convocazione della stessa al fine di fornire all’Organo la corretta
interpretazione dell’Accordo Nazionale con riferimento all’oggetto
della controversia.
La
Segreteria provvede alla fissazione della data del luogo e dell’ora
dell’udienza.
Copia del provvedimento di fissazione dell’udienza è comunicato a
cura della Segreteria tempestivamente alle parti presso le loro
residenze o sedi o i domicili eletti come indicate dall’istante nel
proprio atto introduttivo, con espresso avvertimento ed invito al
resistente a presentare propria memoria scritta ed eventuale
documentazione nel termine di dieci giorni dall’udienza. Tra la
data di comunicazione del provvedimento e la data dell’udienza deve
trascorrere un termine non inferiore a trenta giorni.
Articolo 4
Risposta
della parte resistente
La
parte resistente può presentare all’Organo di conciliazione e
garanzia la propria risposta scritta che deve contenere i seguenti
elementi:
-
indicazione dell’Organo al
quale viene indirizzata la risposta;
-
nome cognome o ragione
sociale e residenza o sede del resistente con eventuale
elezione di domicilio;
-
nome cognome o ragione
sociale dell’istante;
-
data;
-
sottoscrizione del titolare o
del rappresentante dell’azienda;
-
eventuale indicazione
dell’associazione di riferimento;
La
risposta della parte resistente deve essere depositata presso la
segreteria dell’Organo o fatta pervenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a pena di irricevibilità, entro dieci giorni
dalla data fissata per l’audizione delle parti.
La
Segreteria dell’Organo provvede a trasmettere alla parte ricorrente
l’atto di risposta della parte resistente.
Articolo 5
Attività
e retribuzione dei componenti dell’Organo
La
retribuzione dei tre componenti permanenti dell’Organo è corrisposta
da Promopress 2000 S.r.l. nella misura complessiva di € 1.500 per
ogni singola seduta. Per l’attività prestata al di fuori della
seduta non è prevista retribuzione o rimborso spese.
L’organo, qualora adito, si riunisce una volta al mese, ad
esclusione dei mesi di agosto e dicembre, per esaminare le istanze,
tranne quelle pervenute negli ultimi venti giorni.
Titolo III: procedura
Articolo 6
Istruttoria
La segreteria, appena ricevuta la richiesta di intervento, rimette
immediatamente gli atti all’Organo.
L’Organo può disporre l’espletamento di ogni mezzo istruttorio e a
tale scopo dà disposizioni alla segreteria per l’acquisizione di
ogni atto od elemento ritenuto utile. L’Organo può avvalersi di
consulenti tecnici.
In
nessun caso sono ammessi il giuramento decisorio, suppletorio o
estimatorio.
In
caso di mancata fornitura degli atti od elementi da parte dei
soggetti ai quali è stata rivolta la richiesta nei quindici giorni
successivi, l’Organo dispone la trattazione secondo le modalità di
cui al successivo articolo 8 ovvero pronuncia la decisione, per la
quale si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 9.
Articolo 7
Rappresentanza
Le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da
un procuratore, eventualmente assistite da un libero professionista.
Articolo 8
Trattazione
All’udienza le parti devono comparire personalmente o a mezzo di
procuratori muniti di delega anche a conciliare.
Ove la parte resistente non compaia, l’Organo verifica la regolarità
della comunicazione, disponendo, in caso di irregolarità, la
rinnovazione della comunicazione .
L’assenza della parte ricorrente sarà ritenuta dall’Organo
manifestazione di rinuncia al ricorso.
Viene ascoltato prima l’istante e quindi la parte resistente che, in
ogni caso, potrà esporre oralmente le sue conclusioni per ultima. In
nessun caso è ammessa più di una replica.
L’Organo tenta la conciliazione delle parti. Se la conciliazione
riesce la segreteria dell’Organo redige verbale di conciliazione.
Se
la conciliazione non riesce l’Organo invita le parti a precisare
definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande
e a discutere la controversia assegnando, ove richiesto anche da una
sola di esse, un termine per la presentazione di memorie e prove non
superiore a 10 giorni ed un ulteriore termine non superiore a 5
giorni, per repliche.
Titolo IV: la decisione
Articolo 9
Deliberazione e requisiti della decisione
Il Collegio, non appena ritenga di essere in possesso di ogni
elemento utile per la decisione, adotta la pronuncia sulla
richiesta.
La
decisione è deliberata a maggioranza di voti dai componenti anche in
luogo diverso dalla sede dell’Organo e viene redatta per iscritto.
La
decisione può essere sottoscritta dai componenti dell’Organo di
conciliazione e garanzia in tempi e luoghi diversi.
Le
sottoscrizioni dei componenti dell’Organo possono risultare da
esemplari diversi della decisione, purché dichiarati tra loro
conformi dalla Segreteria.
L’Organo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande che
costituiscono il merito della controversia.
La
segreteria mantiene la raccolta delle decisioni, sia sul merito,
sulla procedura, sulle rinunzie, interlocutorie ed ogni altra
decisione, in ordine cronologico nonché un registro cronologico
firmato ed un repertorio alfabetico delle decisioni medesime.
Articolo 10
Termine di
deposito della decisione
La
decisione viene depositata dall’Organo presso la Segreteria entro 15
giorni dall’udienza di trattazione o dalla scadenza assegnata per il
deposito delle repliche.
Il
termine è prorogato dall’Organo quando ricorrano giusti motivi.
La
Segreteria trasmette copia della decisione a ciascuna parte ed alla
Commissione di cui all’articolo 15 senza ritardo assicurando
comunque la messa a disposizione di un originale alla parte
interessata.
Articolo 11
Sanzioni
Con la pronuncia, che riconosce la responsabilità delle violazioni
accertate rispetto agli obblighi gravanti sulle parti ai sensi
dell’Accordo vigente al momento della violazione, viene irrogata la
sanzione pecuniaria che non deve essere inferiore o superiore alle
seguenti misure minime e massime:
-
nei confronti delle
Amministrazioni editoriali da un minimo di € 1.000 ad un massimo
di € 5.000;
-
nei confronti dei
distributori locali, da un minimo di € 400 ad un massimo di €
2.000;
-
nei confronti delle rivendite
da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500.
La
sanzione viene commisurata alla gravità e alla consistenza temporale
ed economica della violazione, nonché all’esistenza di cause
limitative della responsabilità.
Le
sanzioni possono essere aumentate sino al doppio della misura
massima in caso di recidiva specifica.
Con la pronuncia che accerta l’assenza di responsabilità del
resistente è ammessa l’eventuale proponibilità del ricorso nei
confronti dei terzi; in tal caso il termine di cui all’art. 3 comma
4 decorre dalla pronuncia.
Articolo 12
Esecuzione
della decisione
La
decisione è esecutiva.
La
parte sanzionata è tenuta al pagamento della somma entro e non oltre
60 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.
Immediatamente dopo il deposito ed in difetto di adempimento della
parte tenuta al pagamento della sanzione nei termini di cui al
precedente comma 1 la decisione viene inviata a Promopress 2000
S.r.l. destinataria del pagamento della sanzione a norma
dell’articolo 17 dell’Accordo nazionale.
La
decisione può tuttavia essere annullata dalla Commissione Nazionale
qualora contrasti con lo spirito o la lettera dell’Accordo
nazionale.
La
stessa Commissione può chiedere all’Organo di riformulare la
decisione uniformandosi alla corretta interpretazione dell’Accordo.
In
entrambi i casi Promopress 2000 S.r.l. provvederà alla restituzione
degli importi eventualmente versati a titolo di sanzione.
La
società provvede anche alla liquidazione di ogni onere relativo al
funzionamento dell’Organo.
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___.___
AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE DEI RIVENDITORI
(art.16
dell’Accordo nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e
periodici)
Articolo 1 –
PREAMBOLO
Le
organizzazioni firmatarie con il presente accordo regolano e danno
attuazione a quanto previsto dall’art. 16 dell’Accordo nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.
Articolo 2 –
SCOPO DELLE QUOTE DI SERVIZIO
Il
comparto editoriale, anche alla luce delle nuove norme contrattuali
delle tecnologie disponibili e dei mutamenti avvenuti all’interno
delle tipologie di prodotto editoriale fornito alla rete di vendita,
ritiene necessario l’accrescimento della professionalità dei
giornalai.
In
questo quadro le Aziende fornitrici di prodotto editoriale sono
favorevoli a mettere a disposizione risorse economiche atte a
promuovere corsi di formazione e di aggiornamento che dovranno
essere organizzati a cura delle Organizzazioni Sindacali dei
Rivenditori oppure da Società da queste indicate (di seguito anche
“Organizzatori”).
Tali corsi di formazione e/o aggiornamento dovranno riguardare i
seguenti temi:
-
La normativa di settore
comprendendo in essa anche quanto previsto nel nuovo accordo
nazionale;
-
informatizzazione del punto
vendita;
-
Contabilità e fiscalità;
-
Esposizione del prodotto e
rapporti con la clientela;
-
L’organizzazione della
filiera distributiva.
Articolo 3 –
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
I
corsi, da programmarsi in un’ottica semestrale, potranno essere
organizzati in maniera disgiunta o congiunta da parte di uno o più
Organizzatori.
Dovranno essere corsi di natura collettiva e coinvolgere un numero
minimo di 8 rivenditori e un massimo di 16 per ogni sessione di
corso. Ogni sessione non dovrà essere inferiore a quattro mezze
giornate oppure a 16 ore complessive.
Ai
rivenditori dovrà essere consegnato un attestato del corso
effettuato.
Articolo 4 –
APPROVAZIONE DEL CORSO
Gli Organizzatori presenteranno congiuntamente alla F.I.E.G. un
piano preventivo dei corsi da tenersi nel semestre successivo.
Tale piano dovrà contenere per ogni sessione di corsi:
-
Luogo, data e orari in cui
sarà tenuto;
-
Numero massimo e minimo dei
partecipanti previsto;
-
Argomenti trattati;
-
Docenti coinvolti;
-
Target di rivenditori
esclusivi coinvolti;
-
Organizzazione Sindacale o
Società Organizzatrice;
-
Costi del corso per
partecipante o per sessione
I
piani dovranno pervenire alla F.I.E.G. per ogni anno di riferimento,
entro il 15 ottobre per i corsi da tenersi nel periodo primo
gennaio – trenta giugno ed entro il 15 aprile per il periodo primo
luglio – 31 dicembre.
Entro 15 giorni dal ricevimento del piano F.I.E.G. farà pervenire
l’eventuale approvazione.
Rappresentanti del comparto editoriale potranno presenziare ai
corsi, come pure partecipare in qualità di relatori o docenti.
Articolo 5 –
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI
Successivamente all’approvazione dell’autorizzazione, la F.I.E.G. o
una società incaricata dalla stessa erogherà il 30% dell’importo
richiesto per l’effettuazione del corso, dietro presentazione di
relativa fattura da parte dell’Organizzatore.
Il
restante importo verrà liquidato all’atto di presentazione dei
seguenti documenti:
-
Elenco dei partecipanti;
-
Dichiarazione del legale
rappresentante dell’Organizzatore della corretta effettuazione
del corso, controfirmata dal responsabile dell’Organizzazione
Sindacale a cui tale Società fa riferimento;
-
Fattura a saldo.
I
documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi entro il 15 luglio
per i corsi tenuti nel primo semestre di ogni anno ed entro il 15
gennaio dell’anno successivo per i corsi tenuti nel secondo
semestre.
La
società incaricata dalla F.I.E.G. effettuerà il pagamento entro 15
giorni dal ricevimento della documentazione.
Articolo 6 –
LIMITI DI NATURA ECONOMICA
Le
Aziende indicate dall’art. 2 fissano in € 500.000 annui l’importo
massimo erogabile per la sovvenzione dei corsi sopra descritti per
gli anni completi di vigenza del contratto. Tale importo massimo
potrà essere aumentato, trascorsi due anni dall’inizio della vigenza
dell’accordo, fino a un massimo del 20%, per il terzo e quarto anno,
nel caso in cui si siano raggiunti nell’organizzazione dei corsi
tangibili e incontrovertibili risultati.
Nel caso in cui in un esercizio non fossero organizzati un numero
sufficiente di corsi per riconoscere tale importo, questo non sarà
aggiunto alle disponibilità dell’anno successivo.
In
ogni caso ogni corso non dovrà prevedere un contributo per
partecipante superiore a 250 euro.
Per i primi dodici mesi di vigenza dell’accordo, il cinquanta per
cento della cifra massima annua erogabile potrà essere destinato
all’organizzazione di incontri da tenersi anche in forma assembleare
o congressuale aventi lo scopo di esporre e spiegare ai rivenditori
la normativa contrattuale appena controfirmata. Il calendario delle
riunioni dovrà essere comunque preventivamente presentato
congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
dell’accordo alla F.I.E.G..
All’atto della approvazione del piano, che dovrà avvenire entro i
quindici giorni successivi, F.I.E.G. o la società da essa incaricata
provvederà alla liquidazione di 125.000 euro. Il saldo, cioè gli
ulteriori 125.000 €, verrà erogato al termine del sesto mese di
vigenza dell’accordo nazionale.
Per i primi ventiquattro mesi di vigenza dell’accordo nazionale, una
quota pari al cinquanta per cento della cifra annua stanziata verrà
erogata a fronte degli investimenti necessari da attuarsi a cura
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Nazionale per
permettere alle stesse di creare le strutture che poi si occuperanno
dell’effettuazione dei corsi.
Le
Organizzazioni Sindacali percepenti tali fondi presenteranno alla
F.I.E.G. il criterio di ripartizione degli stessi.
I
fondi verranno erogati come segue: 250.000 € al termine del
dodicesimo mese di vigenza dell’accordo nazionale e 250.000 € al
termine del diciottesimo mese di vigenza dello stesso.
L’erogazione di tutti gli importi di cui al presente regolamento
sono subordinati alla presentazione di idonea documentazione
fiscale, cioè fattura, e al rispetto delle norme contenute nel
presente regolamento.
^
^
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___.___
Adesione A.NA.DI.S.
In
Roma il 19 maggio 2005, l’Associazione Nazionale Distributori Stampa
(A.NA.DI.S.), innanzi alle Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici
preso atto
-
che in data 26 marzo 2002 è
stata avviata dalla Delegazione Editoriale e dalle
Organizzazioni di categoria dei rivenditori di giornali
quotidiani e periodici la trattativa di rinnovo dell’Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici;
-
che a tale trattativa hanno
partecipato i rappresentanti dell’A.NA.DI.S. come membri della
Delegazione Editoriale;
-
che in data 18 aprile 2005 è
stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale il cui testo è
allegato in copia al presente atto;
dichiara
di
aderire all’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani
e periodici sottoscritto in data 18 aprile 2005 e alle intese
correlate in condizione di reciprocità nei confronti delle Parti
firmatarie dello stesso Accordo, impegnandosi ad osservare e a far
osservare alle aziende associate le norme contenute nell’Accordo
stesso e nelle intese correlate.
A.NA.DI.S.
Firma per
accettazione delle condizioni di adesione
Federazione
Italiana Editori Giornali
SI.NA.G.I. Aff.
S.L.C.-C.G.I.L.
C.I.S.L.-GIORNALAI
U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI
U.SI.A.GI.-UGL
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___.___
Adesione U.S.P.I.
In
Roma il 19 maggio 2005, l’Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I..),innanzi
alle Parti firmatarie dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei
giornali quotidiani e periodici
preso atto
-
che in data 18 aprile 2005 si
è conclusa la trattativa avviata dalla delegazione editoriale e
dalle Organizzazioni di categoria dei rivenditori di giornali
quotidiani e periodici per il rinnovo dell’Accordo Nazionale
sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici;
-
che in data 18 aprile 2005 è
stato sottoscritto il nuovo Accordo Nazionale il cui testo è
allegato in copia al presente atto;
dichiara
-
di aderire all’Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici
sottoscritto in data 18 aprile 2005 e alle intese correlate
impegnandosi ad osservare e a far osservare alle Aziende
associate le norme contenute nell’Accordo stesso e nelle intese
correlate, anche tramite opportune comunicazioni.
U.S.P.I.
Firma per
accettazione delle condizioni di adesione
Federazione
Italiana Editori Giornali
SI.NA.G.I.
Aff. S.L.C.-C.G.I.L.
C.I.S.L.-GIORNALAI
U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI
U.SI.A.GI.-UGL
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Adesione N.D.M.
in
Miiano il 17 gennaio 2006, la NETWORK DIFFUSION MEDIA (N.D.M.),
innanzi alle Parti firmatarie dell'Accordo Nazionale sulla vendita
dei giornali quotidiani e perioclici
preso atto
dichiara
-
di aderire all'Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici
stipulato in data 19 maggio 2005 ed alle intese correlate in
condizione di reciprocità nei confronti delle Parti firmatarie
dello stesso Accordo, impegnandosi ad osservare e a far
osservare alle aziende associate le norme contenute nell'Accordo
stesso e nelle intese correlate.
N.D.M..
Firma per
accettazione delle condizioni di adesione
Federazione
Italiana Editori Giornali
SI.NA.G.I.
Aff. S.L.C.-C.G.I.L.
C.I.S.L.-GIORNALAI
U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI
U.SI.A.GI.-UGL
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