Processo di distribuzione della stampa

RESE A SEGUITO VENDITA EDICOLA

BOLLE DI FORNITURA, DOCUMENTI E INFORMATIZZAZIONE:
COSA DICE IL NUOVO ACCORDO

OTTIMIZZAZIONE DELLE FORNITURE

ARRETRATI GARANTITI

RESTITUZIONE GADGET DETERIORATI

TUTELA DEL RIVENDITORE SULLE FORNITURE NON OTTIMIZZATE

MI DEVO ANDARE A PRENDERE LE COPIE: QUANTO MI SPETTA?

CODICE A BARRE INCOMPLETO E IDENTIFICAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

COME VISUALIZZARE LE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI CLASSIFICATI

RESE DI NUMERI UNICI O ALTRI PERIODICI IN CONTO DEPOSITO

DENUNCIA DI COMPENSI NON DOVUTI AL DISTRIBUTORE LOCALE

RISPETTO DEI TEMPI DI RICHIAMO IN RESA

COPIE DIMENTICATE: COSA FARE

 

 

Torna alla pagina iniziale

RESE A SEGUITO VENDITA EDICOLA

VORREI CHIEDERE SE UN DISTRIBUTORE PUO' RIFIUTARSI DI RITARE DELLA RESA DI GIORNALI VECCHI IN SEGUITO ALLA VENDITA DELL'EDICOLA.

IN BREVE:

IO STO VENDENDO LA MIA EDICOLA E VORREI RECUPERARE I SOLDI DEI GIORNALI CHE HO PAGATO DI TASCA MIA, RESTITUENDOLI APPUNTO AL DISTRIBUTORE, QUEST'ULTIMO, MI DICE CHE PIU' DI UN CERTO NUMERO CHE NATURALMENTE NON HA SPECIFICATO NON ME LI PAGA, IO MI CHIEDO SE LO PUO' FARE, HO GUARDATO L'ACCORDO NAZIONALE E NON MI SEMBRA POSSA RIFIUTARE. 

L’Accordo Nazionale, all’art.10 (punto 15 dei compiti del distributore), le consente la resa totale del prodotto giacente non scaduto con modalità stabilite dal distributore locale. Al punto 5 dei compiti del rivenditore, stesso art.10, è previsto che il distributore possa accettare eccezionalmente copie dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa. Inoltre, come prevede l’art.13, deve verificare se sia stato ottemperato a suo tempo, da parte sua come rivendita, a comunicare al distributore locale la presenza in edicola di copie giacenti e non richiamate di cui siano decorsi tutti i termini di richiamo resa previsti. In quel caso il distributore avrebbe dovuto provvedere entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione al relativo richiamo in resa.

Essendo questi i casi previsti dall’Accordo in seguito alla vendita dell’edicola, deve pertanto valutare con il distributore quali giornali le restano in giacenza che siano tali da godere delle suddette condizioni di resa. In caso di necessità, le consigliamo di farsi assistere dalla locale struttura del SINAGI.

torna alle domande

BOLLE DI FORNITURA, DOCUMENTI E INFORMATIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO

Da un paio di giorni con un fornitore stiamo lavorando con le nuove bolle...previste dal contratto...

Domanda?

come mai non avete previsto una copia che rimanga al rivenditore come controllo...invece di dover provvedere a fare una copia...di un A5! ogni giorno a nostre spese?

Non dovrebbe essere di legge avere una copia cartacea "bolla" della merce ricevuta?

NB. in futuro aderiremo ad inforiv...e spero serva a risolvere i problemi della cosiddeta "filiera"...con la quale non si riesce a lavorare in un modo...ottimale.

Spero che il programma venga utilizzato per migliorare questi problemi...e non solo per agevolare il lavoro in edicola....
 

 

L’art.10 del nuovo Accordo Nazionale prevede il rilascio al rivenditore di tutti i documenti previsti, da parte del distributore locale, affermando che l’attività di distribuzione locale dovrà essere eseguita “… emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali che vengono forniti al singolo Rivenditore indicando …” (vedi punto 2 art.10, attività di distribuzione locale). Nei successivi punti dal 9 al 12 sono specificati i documenti che il distributore locale è tenuto ad emettere, quali documento di richiamo resa, estratto conto, documentazione contabile distinta.

Al punto 16, l’art.10 dell’Accordo specifica tra i compiti del distributore quello “di fornire mensilmente, se richiesto dalla singola Rivendita di volta in volta per giustificati motivi, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita.”

Inoltre, sul nostro sito www.sinaginazionale.it , abbiamo pubblicato la circolare n. 58, con la visualizzazione integrale del verbale del 14 ottobre 2004 del Gruppo di Lavoro tra le Parti contraenti sulla trasparenza delle informazioni riguardanti il rapporto di fornitura delle pubblicazioni. Si tratta di un documento importante e che vi invitiamo vivamente di consultare.

Nella suddetta circolare specifichiamo quanto segue: “Il “test-bolla”, come potrete notare, risulta regolarmente controfirmato per approvazione dagli attori dell’Accordo e rappresenta la riprova della reale fattibilità della bolla stessa. Raccomandiamo pertanto di attivarsi nei confronti della distribuzione locale affinché provveda rapidamente al rispetto della norma contrattuale. Per ulteriore informazione, raccomandiamo di esigere la separazione dei quotidiani e dei loro inserti nelle due bolle di fornitura, che debbono essere consegnate distinte ai rivenditori.”

Pertanto il verbale del 14 ottobre sancisce i modi corretti di applicazione dell’Accordo riguardo ai documenti, stabilendo che “un corretto rapporto commerciale prevede, da un lato, che il distributore locale fornisca sempre la stampa dello sviluppo analitico delle rese nel caso di contestazione di valori e, giornalmente, qualora non vi siano impedimenti tecnici e, dall’altro, che il rivenditore valorizzi il totale della resa in termini di importo netto e di copie e che non effettui rese di copie non richiamate in bolla.”

E, a maggior ragione, il gruppo di Lavoro ritiene appropriato “che venga creata un’apposita modulistica per le comunicazioni tra rivenditore e distributore”. Così come afferma che “la struttura definitiva della bolla verrà poi proposta alla rete di vendita dalla singola impresa di distribuzione locale, eventualmente affinata sulla base delle intese con i Sindacati locali”. Il verbale prosegue poi indicando la trasmissione di tutti i dati dell’anagrafica delle pubblicazioni da parte del distributore locale al rivenditore, riportandoli in bolla. Specifica quindi che la parte della resa, se stampata su supporto separato, sia integrata degli elementi previsti nel verbale per la corretta identificazione del prodotto.

Come si vede, è ben prevista l’emissione da parte del distributore locale di tutti i documenti necessari al rivenditore.

Infine, considerato che il nuovo sistema di comunicazione in filiera ne è base essenziale, il nuovo accordo parla chiaro all’art. 11, riguardo al programma e al processo di informatizzazione: “Le Parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le Parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.”

Non resta che attivare al massimo l’intervento delle strutture sindacali e la partecipazione dei rivenditori per esigere la piena applicazione dell’Accordo.

torna alle domande

OTTIMIZZAZIONE DELLE FORNITURE

Vorrei sapere perchè è stato cancellato l'articolo dall'Accordo Nazionale riguardante  l'ottimizzazione della fornitura per eccesso o difetto, o forse non ho capito bene.
Le edicole sono spesso ingolfate di prodotti fuori logica di vendita. Nel mio caso ho l'edicola così piena di roba che è veramente difficile cercare e vendere
qualche pubblicazione quando viene richiesta.
Per problemi di spazio pubblico ho un chiosco  troppo piccolo rispetto ai prodotti che il distributore mi invia e devo portare a casa ed in auto parte di essi.
Che posso fare?
 

 

Sui problemi di ottimizzazione esposti nel quesito, la cosa migliore è essere sostenuti dal Sindacato, contattando la sede SINAGI più vicina, reperibile sul nostro sito www.sinaginazionale.it cliccando sulla cartina d’Italia la Regione e poi su sedi.

La situazione giustamente lamentata è una di quelle che dovrebbero risolversi con l’informatizzazione della rete di vendita, quindi con il tempestivo scambio di informazioni e richieste tra edicolante, distributore, editori, a seguito dell’entrata a regime dell’art. 11 del nuovo Accordo Nazionale.
Seguite sul nostro sito come questo processo sta andando avanti e chiedete alla Segreteria Regionale competente cosa già è previsto per la vostra provincia.

Il nuovo Accordo nazionale non ha affatto cancellato il richiamo sull’ottimizzazione delle forniture, che è posto tra gli impegni del distributore locale nell’art.10 (vedi il testo sul sito, nello Speciale Accordo Nazionale). Si deve fare appello a questo articolo verso il proprio distributore, per pianificare meglio le forniture in base alle esigenze del punto vendita. Assieme al proprio Sindacato Provinciale, va richiesto il rispetto di questo passaggio fondamentale dell’art.10 (processo di distribuzione della stampa) dell’Accordo nazionale entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, di cui riportiamo di seguito il passaggio essenziale riguardante i doveri del distributore locale.



Dall’Art 10 dell’Accordo nazionale:

“L’attività di distribuzione locale, svolta direttamente dagli Editori o dai Distributori Locali incaricati, dovrà essere eseguita secondo i principi e con le modalità di seguito indicate:

1. assicurando la migliore diffusione dei prodotti, anche attraverso autonomi interventi durante il periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie invendute ed ottimizzare i punti di vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni editoriali di commercializzazione, tenuto anche conto dei dati storici e statistici del singolo punto vendita;

2. emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali che vengono forniti al singolo Rivenditore..”

torna alle domande

ARRETRATI GARANTITI

Possiedo vari clienti che seguono dei periodici, per esempio uno in particolare: "I Meridiani" della DE AGOSTINI; dal primo fino all'ottavo numero è andato tutto bene poi all'improvviso niente più, telefono al mio fornitore per conoscere il motivo e mi risponde dicendo che dal prossimo sarà di nuovo fornito intanto però il mio cliente sta continuando ma senza alcuni numeri.
Ora vorrei sapere come faccio a richiedere gli arretrati senza pagarli il doppio? perché così mi è stato risposto. 

Dal 25 febbraio 2006 la De Agostini prevede un servizio di copia garantita. Ne diamo notizia all’interno del num.7 del nostro giornale "NUOVE DALL’ EDICOLA" distribuito a tutte le edicole.

Per eventuali problemi di arretrati, in genere, occorre richiamare il nuovo Accordo Nazionale, che all’ art.10 (compiti dell’editore) prevede al punto 8): “l’editore… fornisce ai Rivenditori, ove disponibili e qualora richiesti, i numeri arretrati delle pubblicazioni di durata predeterminata, tramite l’Impresa di distribuzione locale o direttamente al punto vendita”.

torna alle domande

RESTITUZIONE GADGET DETERIORATI

Faccio questo mestiere da 15 anni e cerco, con fatica, di seguire le trasformazioni continue di esso nel corso del tempo.
Tra queste, una delle più eclatanti, è il convivere con tutti oggetti non editoriali che ormai quasi quotidianamente le riviste allegano.
Oggetti sovente di natura elettronica: supporti dvd-radio-radiosveglie-orologi-vivavoce-adattatori per cellulari ecc...
La domanda è: quando il cliente mi ritorna in negozio dicendo che il gadget in questione non funziona (e purtroppo non capita di rado) come mi devo comportare? Chi ne risponde?

Tenendo anche conto del fatto che:
1) spesso non ho altre copie disponibili per una eventuale sostituzione.
2) altrettanto spesso non sono in condizione di provare l'oggetto.

Sarei tentato di rispondere che io in origine avevo aperto un edicola e non un bazar di elettrocianfrusaglie.


PS mi hanno pure riportato indietro una T-Shirt perché leggermente scucita in una manica... ci vuole molta pazienza.. 

L’art.10 del nuovo Accordo Nazionale prescrive al punto 2. dei compiti del rivenditore, che questi “comunica al soggetto che svolge l’attività di distribuzione locale, subito dopo il ricevimento, le copie danneggiate o prive di supporti integrativi o altri beni allegati, che restituirà con comunicazione nel documento di richiamo resa del giorno successivo, tenendo separato tale prodotto dalla resa del numero precedente”.

In casi di gadget allegati danneggiati occorre quindi attenersi alla procedura di cui sopra e, per eventuali contenziosi, consigliamo vivamente di rivolgersi alla propria struttura SINAGI Provinciale (consultare il testo dell’Accordo e la mappa delle sedi in home page sul sito).

 

 

 

 

 

torna alle domande

TUTELA DEL RIVENDITORE SULLE FORNITURE NON OTTIMIZZATE

Sono un'edicolante di Cetona (SI). La settimana scorsa tre dei miei clienti si sono lamentati con me poiche' non avevo in edicola delle pubblicazioni che a loro interessavano. Io ho risposto loro che se non le avevo era perche' non erano uscite (da notare che la mia e' l'unica edicola del paese), costoro si sono recati nei paesi limitrofi e lì hanno trovato in giacenza cio' che a me non era stato consegnato.
Ho chiamato il distributore e mi ha risposto un dipendente dandomi delle spiegazioni per niente convincenti, ma piene di arroganza e minacce che si sono concretizzate nell'inviarmi nei giorni seguenti una miriade di titoli che io non avevo mai avuto in edicola (e di cui non so che fare), mentre le pubblicazioni di cui io reclamavo l'invio erano titoli che avevo precedentemente avuti e su cui non avevo mai effettuato la resa.
Vorrei sapere cosa posso fare per tutelarmi da atteggiamenti cosi' arroganti e quali siano i miei diritti poiche' ho intenzione di andare a lamentarmi con il titolare della distribuzione locale.

Abbiamo già dato indicazioni sul problema in questa stessa rubrica (vedi “Ottimizzazione delle forniture”), per cui lo ribadiamo e aggiungiamo ulteriori indicazioni derivate dalle prime riunioni di Commissione Nazionale ex art. 15.
Il nuovo Accordo Nazionale in vigore, tra gli obblighi previsti per la distribuzione, all’art.10 prevede che il distributore locale debba operare, anche attraverso autonomi interventi, in modo da massimizzare le vendite e contenere il numero delle copie di resa, tenendo anche conto dei dati di vendita del singolo punto vendita. Il richiamo sull’ottimizzazione delle forniture è posto tra gli impegni del distributore locale al primo comma dell’art.10. Si deve fare appello a questo articolo verso il proprio distributore, per pianificare meglio le forniture in base alle esigenze del punto vendita. Assieme al proprio Sindacato Provinciale, va richiesto il rispetto di questo passaggio fondamentale dell’art.10 (processo di distribuzione della stampa) dell’Accordo nazionale.

Ricordiamo inoltre che il Verbale n. 2 di Commissione ex art. 15 dell’Accordo nazionale del 15 febbraio 2006 testualmente recita: “la rete di vendita, entro sette giorni dal ricevimento, può segnalare un prodotto ai propri rappresentanti del Gruppo ristretto qualora lo ritenga oggetto di errore di sconto o inidoneo alla messa in vendita. La segnalazione dei prodotti sottoposti ad esame deve pervenire altresì alla FIEG almeno quattro giorni prima della riunione del Gruppo ristretto, riportando il titolo, il sottotitolo e l’amministrazione editoriale coinvolta. È indispensabile che venga prodotta una copia della pubblicazione in sede di discussione.”

Inoltre, essendo insediato l’Organo di Conciliazione e Garanzia, è possibile produrre allo stesso le denunce di inadempienze o violazioni dell’Accordo Nazionale. La Segreteria Nazionale è a disposizione per valutare assieme alle Strutture che intendono ricorrere le fattispecie da porre in esame e coordinare l’azione da intraprendere.

In base a quanto sopra, diviene quindi indispensabile per il rivenditore rivolgersi alla propria struttura sindacale provinciale, affinché questa intervenga nei confronti della distribuzione locale e segnali il caso in sede nazionale, come indicato nella nostra circolare n. 72 del 4 aprile 2006.

Ribadiamo ancora quanta importanza assume, verso un corretto piano di vendita, la stessa informatizzazione prevista dall’art. 11 dell’Accordo. Non intendiamo, oltremodo, derogare sul rispetto delle regole e principi fissati dall’Accordo Nazionale, iniziando dalla compiuta realizzazione del comma 1 art.10 sui doveri della Distribuzione.

torna alle domande

MI DEVO ANDARE A PRENDERE LE COPIE: QUANTO MI SPETTA?

Ho un'edicola nella provincia di Firenze, il mio problema è quello dell'orario d'arrivo dei giornali.
La mattina apro alle 7 ma i giornali di entrambe le agenzie di distribuzione mi arrivano tutti i giorni dopo le 8 spesso anche alle 9. Per sopperire in parte a questo disagio sono costretta ad andare a prendere una parte dei quotidiani da un collega che essendo il primo scarico della gita, i giornali li riceve alle 6.
Il disagio non è solo mio ma anche delle altre 2 edicole della zona. Abbiamo contattato il SINAGI e anche l'ispettore della Repubblica però fino ad oggi non si è risolto niente.
Vorrei sapere se posso detrarre dall'E.C. le spese che ho andando a prendermi i quotidiani (km e perdita di tempo 7 gg su 7) dal collega e anche i mancati guadagni per le mancate vendite non avendo all'ora di apertura i quotidiani. 

In casi del genere, bisogna richiamare gli articoli 8 e 10 del nuovo Accordo Nazionale vigente. Laddove il distributore locale non ottemperi (per qualsiasi ragione) al suo obbligo di consegna e ritiro rese, per cui un rivenditore deve recarsi in agenzia o presso altri punti a prendere le copie necessarie, valgono le stesse condizioni previste per il ritiro al banco, con conseguente maggiorazione della percentuale di sconto dovuta alla portatura non effettuata.

Pertanto, possibilmente con l’assistenza del sindacato locale, si dovrà richiamare l’art.10 dell’Accordo Nazionale, che prescrive nei doveri del distributore locale quanto segue: “L’attività di distribuzione locale, svolta direttamente dagli Editori o dai Distributori Locali incaricati, dovrà essere eseguita secondo i principi e con le modalità di seguito indicate: … (vedi punto 3)… Provvedendo al trasporto dei prodotti – di norma in forma assemblata – e al ritiro delle copie invendute ai punti di vendita organizzando in via del tutto autonoma i servizi di trasporto, franco punto vendita, fatte salve le consuetudini in atto determinate da elementi oggettivi di difficoltà di accesso.” Se i servizi distributivi franco punto vendita vengono a mancare, il rivenditore che deve provvedere da sé a rifornirsi, viene di conseguenza remunerato con la maggiorazione dovuta dell’1% sui prodotti di fascia A, B, C (quindi portati al 20%, 25%, 30%), come previsto dal seguente passaggio dell’art. 8 (remunerazione) dell’Accordo Nazionale: “Alle strutture di vendita che operano nel regime di ritiro al banco è riconosciuto, infine, uno sconto supplementare dell’1% sul prezzo defiscalizzato, rispetto agli sconti sopra definiti.”

Dobbiamo ancora ricordare che lo stesso punto 3 dell’art.10 (nei doveri del distributore) prescrive quanto segue in riferimento anche a problemi di orari di consegna e altro: “Le strutture locali delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo rappresentano al soggetto che svolge l’attività di distribuzione le esigenze della rete di vendita in merito agli orari di consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare il servizio; la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo”.

Diviene pertanto essenziale richiedere l’intervento della struttura sindacale provinciale per risolvere il contenzioso con la distribuzione locale o per sottoporre, in ultima analisi, il caso agli Organismi previsti dall’Accordo Nazionale.

torna alle domande

CODICE A BARRE INCOMPLETO E IDENTIFICAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

SONO UN EDICOLANTE CHE UTILIZZA I CODICI A BARRE ORAMAI PRESENTI SU TUTTE LE PUBBLICAZIONI A LIVELLO NAZIONALE

PERO' RISCONTRO QUALCHE PROBLEMA SULLE FIGURINE E SULLE PUBBLICAZIONI DI MANI DI FATA IN QUANTO NON HANNO L'ADD-ON CIOE' LA PARTE AGGIUNTIVA CHE IDENTIFICA IL NUMERO DELLA PUBBLICAZIONE

L'ACCORDO NAZIONALE NON PREVEDE LO STANDAND EAN 13 + ADD-ON 5 CIFRE? 

Lo standard prescelto dalla filiera è la struttura EAN 13 con aggiunta di un Add On di cinque cifre, così dispone l’art. 2 (definizioni) del nuovo Accordo nazionale in vigore. Le definizioni sono importanti, per questo sono poste in capo all’Accordo, poiché da esse discendono il trattamento delle pubblicazioni e la relativa remunerazione alla rete di vendita.

Infatti l’art. 7 (classificazione dei prodotti) definisce al punto B) il prodotto avviato alla vendita come supplemento autonomo. Tale prodotto deve riportare in posizione visibile l’indicazione “supplemento”, il proprio codice a barre e la testata di riferimento. Rientrano in questa categoria anche le figurine e il prodotto ridistribuito con nuovo codice a barre, numero progressivo e periodicità.

Ne discende il fondamentale passaggio dell’art. 8 (remunerazione): “Tutti i prodotti, qualora privati dall’Editore anche di un solo elemento indicato nell’art. 7, saranno soggetti ad un ulteriore sconto del 5% sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione al pubblico.”

Laddove non venga rispettato il dettato dell’Accordo come sopra esposto, e siano riscontrate irregolarità circa l’identificazione delle pubblicazioni nell’estratto conto, non risolvibili nel rapporto diretto con la distribuzione locale, bisogna rapportarsi a quanto indicato nella nostra circolare n. 72 del 4 aprile 2006 e al Verbale n. 2 di Commissione ex art. 15 dell’Accordo nazionale del 15 febbraio 2006 che recita: “la rete di vendita, entro sette giorni dal ricevimento, può segnalare un prodotto ai propri rappresentanti del Gruppo ristretto qualora lo ritenga oggetto di errore di sconto o inidoneo alla messa in vendita. La segnalazione dei prodotti sottoposti ad esame deve pervenire altresì alla FIEG almeno quattro giorni prima della riunione del Gruppo ristretto, riportando il titolo, il sottotitolo e l’amministrazione editoriale coinvolta. È indispensabile che venga prodotta una copia della pubblicazione in sede di discussione.”

Inoltre, essendo insediato l’Organo di Conciliazione e Garanzia, è possibile produrre allo stesso le denunce di inadempienze o violazioni dell’Accordo Nazionale.

Per avviare queste procedure, il rivenditore che produce le segnalazioni deve rivolgersi al Sindacato locale.

torna alle domande

COME VISUALIZZARE LE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI CLASSIFICATI

Dall'art. 7 del Nuovo Accordo Nazionale:

"Il prodotto editoriale viene così classificato:

a) prodotto immesso per la prima volta nel circuito distributivo che riporta, in posizione visibile esternamente............ ecc., ecc..

b) prodotto avviato alla vendita come supplemento autonomo: ......... e via dicendo;

c) prodotto ridistribuito con proprio codice a barre e periodicità, ecc. ecc..

Vorrei chiedere se, per chi - come me - entra a far parte ora di questo mondo, c'è la possibilità di visualizzare - da qualche parte - una lista più o meno completa dei prodotti facenti parte le varie tipologie.

Nell'Accordo Nazionale, infatti (come è giusto che sia) sono descritti sommariamente un paio di esempi per gruppi.


C'è un modo per avere un elenco completo?

La visualizzazione dei prodotti e delle loro tipologie è possibile accedendo al servizio telematico INFORIV previsto dall’art. 11 dell’Accordo Nazionale vigente.

Chieda informazioni alla sede sindacale della sua provincia circa quanto può essere in atto localmente per le procedure di informatizzazione dei rivenditori (il progetto Inforiv prevede tre collegamenti giornalieri per lo scarico della bolla ecc.).
Intanto, come spieghiamo nella circolare n. 75 visibile dalla prima pagina del nostro sito www.sinaginazionale.it, abbiamo fornito i dati di accesso al sito INFORIV per visualizzare tutte le testate finora caricate nel database con l’indicazione delle rispettive caratteristiche previste dall’Accordo.

 

 

 

 

torna alle domande

RESE DI NUMERI UNICI O ALTRI PERIODICI IN CONTO DEPOSITO

Sono un’edicolante che gestisce la sua attività con carta e penna.

Alcune volte mi ritrovo con delle bolle così lunghe e di difficile interpretazione, per le così ricche testate, prezzi diversi e i vari abbinamenti, che alcuni richiami mi sfuggono.

Quale deve essere il mio comportamento per poter rendere quei giornali in giacenza nella mia edicola e già richiamati in reso? Non parlo tanto dei mensili o settimanali che vanno resi con l'uscita successiva, ma di quelle pubblicazioni uniche o conti deposito scaduti. Distinti saluti.

I numeri unici delle pubblicazioni o quelle in conto deposito di periodicità superiore al bimestrale, come pure supplementi con prezzo di vendita autonomo, sono indicati all’art.13 (permanenza dei prodotti presso i punti vendita) del vigente Accordo Nazionale. Tutti questi prodotti devono essere richiamati in resa entro sessanta giorni dalla loro data di distribuzione.

Lo stesso art.13 prevede poi, per tutti i tipi di prodotti (quindi comprese periodicità inferiori al bimestrale e conti deposito vari), che “decorsi tutti i termini di richiamo in resa di cui al presente articolo, il punto di vendita comunicherà al soggetto che effettua la distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. Entro quattro giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto che effettua la distribuzione locale provvederà al relativo richiamo in resa.”

Inoltre l’art.14 (pagamento delle forniture) stabilisce che “I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti di cui ai numeri 1. 2. dell’art.13 per i quali l’Editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’articolo stesso nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e C (supplementi autonomi, ridistribuiti, buste…) di cui all’art. 7 sono pagati al ritiro della resa.”

Infine, bisogna ricordare sempre diritti e doveri dei distributori come dei rivenditori. In questo senso va quanto è contenuto nell’art.10 (processo di distribuzione della stampa) che al punto 16 dei compiti del distributore locale gli impone di fornire mensilmente, se richiesto dalla singola Rivendita di volta in volta per giustificati motivi, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita.

Al punto 5 dei compiti del rivenditore, lo stesso art. 10 prevede che residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate eccezionalmente, e nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo.

L’Accordo Nazionale in vigore dal 1° gennaio 2006 offre quindi ampi strumenti al rivenditore per individuare le varie tipologie di pubblicazioni da restituire in resa, meglio ancora se ciò sarà fatto utilizzando la rapidità dell’ausilio fornito dal servizio Inforiv tramite Internet.

 

 

 

 

torna alle domande

 

Sono un rivenditore stagionale di giornali in una località turistica.
Il nostro fornitore per la distribuzione dei giornali ci obbliga a pagare un trasporto quantificato in 5 euro giornalieri.
Inoltre è utilizzato per la consegna dei giornali nel nostro punto vendita il medesimo automezzo, che distribuisce nello stesso giorno altre edicole stagionali e rivenditori annuali, facendoci pagare a noi stagionali  5 euro giornalieri per la consegna.
Il pagamento per il trasporto non viene citato nel contratto da noi
stipulato con la società  sopra indicata, e di conseguenza non ci viene emessa nessun tipo di fattura per le spese di trasporto. Vorremo sapere se tutto ciò è previsto dall’ accordo nazionale.

Nell'Accordo vigente il servizio di portatura è franco punto vendita. Per eventuali richieste di costi aggiuntivi non dovuti che fossero state rivolte, consigliamo di richiedere l'intervento della più vicina struttura sindacale.

L’art.10 dell’Accordo Nazionale, al punto 3 dei doveri della distribuzione locale così prescrive:

“la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo”.

Pertanto il distributore locale in questione deve essere richiamato all’assoluto rispetto del dettato contrattuale sopra esposto, a maggior ragione in assenza di specifiche nel contratto di fornitura locale in merito a compensi non previsti dall’Accordo nazionale e, soprattutto, mancando la fatturazione d’obbligo a norma di legge.

In casi come questi è indispensabile rivolgere denuncia alla sede sindacale provinciale (vedere i recapiti sul nostro sito www.sinaginazionale.it sulla mappa delle regioni d’Italia, voce sedi). La struttura sindacale trasmetterà la denuncia ai competenti organismi istituiti in sede di Accordo Nazionale, con le modalità previste dai verbali di Commissione Nazionale ex art. 15 e come esposto sulle nostre circolari (documenti consultabili sempre sul nostro sito).

Sottolineiamo che per le rivendite stagionali valgono espressamente le medesime disposizioni di tutte le altre rivendite, tanto più nel caso in specie dove viene svolto lo stesso servizio con gli stessi mezzi per tutte le rivendite della località interessata anche nel periodo di apertura di stagione.

torna alle domande

 

Quali sono i tempi non oltre i quali il mio DL deve riconoscermi la merce dallo stesso chiesta in resa?

E' possibile che avanzo ancora l'accredito di molte rese da me inviate a Dicembre 2005?

Questo mi lascia perplesso, inoltre chiedo se nel nuovo contratto vengano specificati i tempi nei quali i DL hanno degli obblighi rispetto a noi venditori.
Gli estratti conto settimanali vengono pagati regolarmente rispettando i termini previsti dalla legge. Che tutela abbiamo noi venditori?

Se non esiste una legge specifica che preveda queste cose, come mi devo comportare?

I tempi dei richiami in resa sono stabiliti dall’art.13 del vigente Accordo nazionale. Variano secondo la periodicità del prodotto, come si può vedere – caso per caso – nel testo in questione (sul volumetto a stampa inviato alle edicole oppure sul nostro sito, nello speciale Accordo nazionale visibile in prima pagina). Come dice l’art.13, decorsi tutti i termini di richiamo resa…il punto vendita comunicherà alla distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. Il distributore locale deve provvedere al richiamo in resa entro quattro giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del rivenditore.

Si veda anche l’art.14, secondo paragrafo relativo all’estratto conto comprendente più giorni di fornitura e lo scomputo equivalente tra fornito e reso. Così come, sempre all’art.14, le modalità per prodotti che richiedono tempi superiori di permanenza.

Soprattutto, riguardo alla tempistica, il distributore locale è tenuto a rispettare l’art.10 del  nuovo Accordo Nazionale, con particolare riferimento ai punti 2 (sezione resa della bolla), 3, 4, 9, 10, 11 e 16 dei doveri della distribuzione locale.

Rivolgendosi alla sede locale del SINAGI, il rivenditore è in grado di esigere il pieno rispetto dei tempi prescritti.

torna alle domande

 

E' da poco che gestisco una rivendita e vi sarei grato se mi potreste indicare i termini per la resa di copie (periodici e conti deposito) dimenticate per errore in edicola.

Il vigente Accordo Nazionale regola la resa di copie dimenticate nell’articolo 10 (processo di distribuzione della stampa) al punto 5 dei compiti del rivenditore come testualmente riportiamo:

5. (il rivenditore) restituisce il prodotto rimasto invenduto – di norma in forma assemblata -, completo di supporti integrativi o altri beni allegati, esclusivamente a seguito del documento di richiamo resa predisposto dal soggetto che esercita l’attività di distribuzione, compilandolo puntualmente e correttamente secondo i criteri contenuti nel presente articolo; residui di copie eventualmente dimenticate e non restituite per errore al momento del loro richiamo in resa saranno accettate eccezionalmente, e nel caso in cui non siano intervenuti più richiami resa, solo con il numero successivo;

Pertanto dovete richiedere al vostro distribuire di poter esercitare la facoltà di cui all’articolo sopra indicato e, nel caso, di accettare in via eccezionale il richiamo resa delle dimenticanze con il numero successivo di tali pubblicazioni.

Vi suggeriamo inoltre di seguire attentamente le disposizioni di cui all’articolo 13 che espone in dettaglio i tempi di permanenza delle pubblicazioni in edicola e relativi richiami in resa, nonché l’art.14 in riferimento ai pagamenti delle forniture.

torna alle domande