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RESE A SEGUITO VENDITA EDICOLA
VORREI CHIEDERE SE UN
DISTRIBUTORE PUO' RIFIUTARSI DI RITARE DELLA RESA DI
GIORNALI VECCHI IN SEGUITO ALLA VENDITA DELL'EDICOLA.
IN BREVE: IO STO VENDENDO LA MIA EDICOLA E VORREI RECUPERARE I SOLDI DEI GIORNALI CHE HO PAGATO DI TASCA MIA, RESTITUENDOLI APPUNTO AL DISTRIBUTORE, QUEST'ULTIMO, MI DICE CHE PIU' DI UN CERTO NUMERO CHE NATURALMENTE NON HA SPECIFICATO NON ME LI PAGA, IO MI CHIEDO SE LO PUO' FARE, HO GUARDATO L'ACCORDO NAZIONALE E NON MI SEMBRA POSSA RIFIUTARE. |
L’Accordo Nazionale,
all’art.10
(punto 15 dei compiti del distributore), le consente la resa totale
del prodotto giacente non scaduto con modalità stabilite dal
distributore locale. Al punto 5 dei compiti del rivenditore, stesso
art.10, è previsto che il distributore possa accettare
eccezionalmente copie dimenticate e non restituite per errore al
momento del loro richiamo in resa. Inoltre, come prevede l’art.13,
deve verificare se sia stato ottemperato a suo tempo, da parte sua
come rivendita, a comunicare al distributore locale la presenza in
edicola di copie giacenti e non richiamate di cui siano decorsi
tutti i termini di richiamo resa previsti. In quel caso il
distributore avrebbe dovuto provvedere entro quattro giorni dal
ricevimento della comunicazione al relativo richiamo in resa. |
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BOLLE DI FORNITURA, DOCUMENTI E INFORMATIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO
Da un paio di giorni con
un fornitore stiamo lavorando con le nuove bolle...previste
dal contratto...
Domanda? come mai non avete previsto una copia che rimanga al rivenditore come controllo...invece di dover provvedere a fare una copia...di un A5! ogni giorno a nostre spese? Non dovrebbe essere di legge avere una copia cartacea "bolla" della merce ricevuta? NB. in futuro aderiremo ad inforiv...e spero serva a risolvere i problemi della cosiddeta "filiera"...con la quale non si riesce a lavorare in un modo...ottimale. Spero che il programma venga utilizzato per migliorare questi problemi...e non solo per agevolare il lavoro in edicola....
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L’art.10
del nuovo Accordo Nazionale prevede il rilascio al rivenditore di
tutti i documenti previsti, da parte del distributore locale,
affermando che l’attività di distribuzione locale dovrà essere
eseguita “… emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei
prodotti editoriali che vengono forniti al singolo Rivenditore
indicando …” (vedi punto 2
art.10, attività di distribuzione locale). Nei
successivi punti dal 9 al 12 sono specificati i documenti che il
distributore locale è tenuto ad emettere, quali documento di
richiamo resa, estratto conto, documentazione contabile distinta. |
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OTTIMIZZAZIONE DELLE FORNITURE
Vorrei
sapere perchè è stato cancellato l'articolo dall'Accordo
Nazionale riguardante l'ottimizzazione della fornitura
per eccesso o difetto, o forse non ho capito bene.
Le edicole sono spesso ingolfate di prodotti fuori logica di vendita. Nel mio caso ho l'edicola così piena di roba che è veramente difficile cercare e vendere qualche pubblicazione quando viene richiesta. Per problemi di spazio pubblico ho un chiosco troppo piccolo rispetto ai prodotti che il distributore mi invia e devo portare a casa ed in auto parte di essi. Che posso fare?
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Sui problemi di
ottimizzazione esposti nel quesito, la cosa migliore è essere
sostenuti dal Sindacato, contattando la sede SINAGI più vicina,
reperibile sul nostro sito www.sinaginazionale.it cliccando
sulla cartina d’Italia la
Regione e poi su sedi. |
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Possiedo
vari clienti che seguono dei periodici, per esempio uno in
particolare: "I Meridiani" della DE AGOSTINI; dal primo fino
all'ottavo numero è andato tutto bene poi all'improvviso
niente più, telefono al mio fornitore per conoscere il
motivo e mi risponde dicendo che dal prossimo sarà di nuovo
fornito intanto però il mio cliente sta continuando ma senza
alcuni numeri.
Ora vorrei sapere come faccio a richiedere gli arretrati senza pagarli il doppio? perché così mi è stato risposto. |
Dal 25 febbraio 2006
la De Agostini prevede un servizio di copia garantita. Ne diamo
notizia all’interno del num.7 del nostro giornale "NUOVE DALL’
EDICOLA" distribuito a tutte le edicole. |
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RESTITUZIONE GADGET DETERIORATI
Faccio
questo mestiere da 15 anni e cerco, con fatica, di seguire
le trasformazioni continue di esso nel corso del tempo.
Tra queste, una delle più eclatanti, è il convivere con tutti oggetti non editoriali che ormai quasi quotidianamente le riviste allegano. Oggetti sovente di natura elettronica: supporti dvd-radio-radiosveglie-orologi-vivavoce-adattatori per cellulari ecc... La domanda è: quando il cliente mi ritorna in negozio dicendo che il gadget in questione non funziona (e purtroppo non capita di rado) come mi devo comportare? Chi ne risponde? Tenendo anche conto del fatto che: 1) spesso non ho altre copie disponibili per una eventuale sostituzione. 2) altrettanto spesso non sono in condizione di provare l'oggetto. Sarei tentato di rispondere che io in origine avevo aperto un edicola e non un bazar di elettrocianfrusaglie. PS mi hanno pure riportato indietro una T-Shirt perché leggermente scucita in una manica... ci vuole molta pazienza.. |
L’art.10
del nuovo
Accordo Nazionale prescrive al punto 2. dei compiti del rivenditore,
che questi “comunica al soggetto che svolge l’attività di
distribuzione locale, subito dopo il ricevimento, le copie
danneggiate o prive di supporti integrativi o altri beni allegati,
che restituirà con comunicazione nel documento di richiamo resa del
giorno successivo, tenendo separato tale prodotto dalla resa del
numero precedente”.
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TUTELA DEL RIVENDITORE SULLE FORNITURE NON OTTIMIZZATE
Sono
un'edicolante di Cetona (SI). La settimana scorsa tre dei
miei clienti si sono lamentati con me poiche' non avevo in
edicola delle pubblicazioni che a loro interessavano. Io ho
risposto loro che se non le avevo era perche' non erano
uscite (da notare che la mia e' l'unica edicola del paese),
costoro si sono recati nei paesi limitrofi e lì hanno
trovato in giacenza cio' che a me non era stato consegnato.
Ho chiamato il distributore e mi ha risposto un dipendente dandomi delle spiegazioni per niente convincenti, ma piene di arroganza e minacce che si sono concretizzate nell'inviarmi nei giorni seguenti una miriade di titoli che io non avevo mai avuto in edicola (e di cui non so che fare), mentre le pubblicazioni di cui io reclamavo l'invio erano titoli che avevo precedentemente avuti e su cui non avevo mai effettuato la resa. Vorrei sapere cosa posso fare per tutelarmi da atteggiamenti cosi' arroganti e quali siano i miei diritti poiche' ho intenzione di andare a lamentarmi con il titolare della distribuzione locale. |
Abbiamo già dato
indicazioni sul problema in questa stessa rubrica (vedi
“Ottimizzazione delle forniture”), per cui lo ribadiamo e
aggiungiamo ulteriori indicazioni derivate dalle prime riunioni di
Commissione Nazionale ex art. 15. |
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MI DEVO ANDARE A PRENDERE LE COPIE: QUANTO MI SPETTA?
Ho
un'edicola nella provincia di Firenze, il mio problema è
quello dell'orario d'arrivo dei giornali.
La mattina apro alle 7 ma i giornali di entrambe le agenzie di distribuzione mi arrivano tutti i giorni dopo le 8 spesso anche alle 9. Per sopperire in parte a questo disagio sono costretta ad andare a prendere una parte dei quotidiani da un collega che essendo il primo scarico della gita, i giornali li riceve alle 6. Il disagio non è solo mio ma anche delle altre 2 edicole della zona. Abbiamo contattato il SINAGI e anche l'ispettore della Repubblica però fino ad oggi non si è risolto niente. Vorrei sapere se posso detrarre dall'E.C. le spese che ho andando a prendermi i quotidiani (km e perdita di tempo 7 gg su 7) dal collega e anche i mancati guadagni per le mancate vendite non avendo all'ora di apertura i quotidiani. |
In casi del genere,
bisogna richiamare gli articoli 8 e 10 del nuovo Accordo Nazionale
vigente. Laddove il distributore locale non ottemperi (per qualsiasi
ragione) al suo obbligo di consegna e ritiro rese, per cui un
rivenditore deve recarsi in agenzia o presso altri punti a prendere
le copie necessarie, valgono le stesse condizioni previste per il
ritiro al banco, con conseguente maggiorazione della percentuale di
sconto dovuta alla portatura non effettuata. |
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CODICE A BARRE INCOMPLETO E IDENTIFICAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
SONO UN
EDICOLANTE CHE UTILIZZA I CODICI A BARRE ORAMAI PRESENTI SU
TUTTE LE PUBBLICAZIONI A LIVELLO NAZIONALE
PERO' RISCONTRO QUALCHE PROBLEMA SULLE FIGURINE E SULLE PUBBLICAZIONI DI MANI DI FATA IN QUANTO NON HANNO L'ADD-ON CIOE' LA PARTE AGGIUNTIVA CHE IDENTIFICA IL NUMERO DELLA PUBBLICAZIONE L'ACCORDO NAZIONALE NON PREVEDE LO STANDAND EAN 13 + ADD-ON 5 CIFRE? |
Lo standard prescelto
dalla filiera è la struttura EAN 13 con aggiunta di un Add On di
cinque cifre, così dispone l’art. 2 (definizioni) del nuovo Accordo
nazionale in vigore. Le definizioni sono importanti, per questo sono
poste in capo all’Accordo, poiché da esse discendono il trattamento
delle pubblicazioni e la relativa remunerazione alla rete di
vendita. |
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COME VISUALIZZARE LE TIPOLOGIE DEI PRODOTTI CLASSIFICATI
Dall'art.
7 del Nuovo Accordo Nazionale:
"Il
prodotto editoriale viene così classificato: |
La visualizzazione dei
prodotti e delle loro tipologie è possibile accedendo al servizio
telematico INFORIV previsto dall’art. 11 dell’Accordo Nazionale
vigente.
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RESE DI NUMERI UNICI O ALTRI PERIODICI IN CONTO DEPOSITO
Sono
un’edicolante che gestisce la sua attività con carta e
penna.
Alcune volte mi ritrovo con delle bolle così lunghe e di difficile interpretazione, per le così ricche testate, prezzi diversi e i vari abbinamenti, che alcuni richiami mi sfuggono. Quale deve essere il mio comportamento per poter rendere quei giornali in giacenza nella mia edicola e già richiamati in reso? Non parlo tanto dei mensili o settimanali che vanno resi con l'uscita successiva, ma di quelle pubblicazioni uniche o conti deposito scaduti. Distinti saluti. |
I numeri unici delle
pubblicazioni o quelle in conto deposito di periodicità superiore al
bimestrale, come pure supplementi con prezzo di vendita autonomo,
sono indicati all’art.13
(permanenza dei prodotti presso i punti vendita) del vigente Accordo
Nazionale. Tutti questi prodotti devono essere richiamati in resa
entro sessanta giorni dalla loro data di distribuzione.
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Sono un rivenditore
stagionale di giornali in una località turistica. |
Nell'Accordo vigente il servizio di portatura è franco punto vendita. Per eventuali richieste di costi aggiuntivi non dovuti che fossero state rivolte, consigliamo di richiedere l'intervento della più vicina struttura sindacale. L’art.10 dell’Accordo Nazionale, al punto 3 dei doveri della distribuzione locale così prescrive: “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l’attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo legate allo svolgimento del servizio di trasporto delle pubblicazioni o qualora il soggetto che svolge l’attività di distribuzione non presti servizi non specificatamente previsti come a suo carico nel presente Accordo”. Pertanto il distributore locale in questione deve essere richiamato all’assoluto rispetto del dettato contrattuale sopra esposto, a maggior ragione in assenza di specifiche nel contratto di fornitura locale in merito a compensi non previsti dall’Accordo nazionale e, soprattutto, mancando la fatturazione d’obbligo a norma di legge. In casi come questi è indispensabile rivolgere denuncia alla sede sindacale provinciale (vedere i recapiti sul nostro sito www.sinaginazionale.it sulla mappa delle regioni d’Italia, voce sedi). La struttura sindacale trasmetterà la denuncia ai competenti organismi istituiti in sede di Accordo Nazionale, con le modalità previste dai verbali di Commissione Nazionale ex art. 15 e come esposto sulle nostre circolari (documenti consultabili sempre sul nostro sito). Sottolineiamo che per le rivendite stagionali valgono espressamente le medesime disposizioni di tutte le altre rivendite, tanto più nel caso in specie dove viene svolto lo stesso servizio con gli stessi mezzi per tutte le rivendite della località interessata anche nel periodo di apertura di stagione. |
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Quali sono i tempi non oltre i quali il mio DL deve riconoscermi la merce dallo stesso chiesta in resa? E' possibile che avanzo ancora l'accredito di molte rese da me inviate a Dicembre 2005? Questo
mi lascia perplesso, inoltre chiedo se nel nuovo contratto vengano specificati i
tempi nei quali i DL hanno degli obblighi rispetto a noi venditori. Se non esiste una legge specifica che preveda queste cose, come mi devo comportare? |
I tempi dei richiami in resa sono stabiliti dall’art.13 del vigente Accordo nazionale. Variano secondo la periodicità del prodotto, come si può vedere – caso per caso – nel testo in questione (sul volumetto a stampa inviato alle edicole oppure sul nostro sito, nello speciale Accordo nazionale visibile in prima pagina). Come dice l’art.13, decorsi tutti i termini di richiamo resa…il punto vendita comunicherà alla distribuzione locale la presenza in edicola delle copie giacenti e non richiamate. Il distributore locale deve provvedere al richiamo in resa entro quattro giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del rivenditore. Si veda anche l’art.14, secondo paragrafo relativo all’estratto conto comprendente più giorni di fornitura e lo scomputo equivalente tra fornito e reso. Così come, sempre all’art.14, le modalità per prodotti che richiedono tempi superiori di permanenza. Soprattutto, riguardo alla tempistica, il distributore locale è tenuto a rispettare l’art.10 del nuovo Accordo Nazionale, con particolare riferimento ai punti 2 (sezione resa della bolla), 3, 4, 9, 10, 11 e 16 dei doveri della distribuzione locale. Rivolgendosi alla sede locale del SINAGI, il rivenditore è in grado di esigere il pieno rispetto dei tempi prescritti. |
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E' da poco che gestisco una rivendita e vi sarei grato se mi potreste indicare i termini per la resa di copie (periodici e conti deposito) dimenticate per errore in edicola. |
Il vigente
Accordo Nazionale regola la resa di copie dimenticate nell’articolo
10 (processo di distribuzione della stampa) al punto 5
dei compiti del rivenditore come testualmente riportiamo: |