Processo di distribuzione della stampa

PORTATURA DEI GIORNALI

FORNITURE DETERIORATE E INVENDIBILI 

SI PUÒ FARE LA RESA IMMEDIATA DELLE PUBBLICAZIONI?

COPIE DIMEZZATE DELLE ENCICLOPEDIE

RITARDI DI CONSEGNA

ECCESSO DI PUBBLICAZIONI PORNO

PUNTO VENDITA AUTORIZZATO MA NON FORNITO


PUBBLICAZIONI NON RICONOSCIBILI

ANCORA SULLA RESA IMMEDIATA DI PUBBLICAZIONI

SI POSSONO PORTARE I GIORNALI A DOMICILIO

TEMPI DI CONSEGNA E FORNITURE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO NAZIONALE

BOLLE DI FORNITURA, DOCUMENTI E INFORMATIZZAZIONE:
COSA DICE IL NUOVO ACCORDO

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FORNITURE DETERIORATE E INVENDIBILI 

Come si può far fronte a collezionabili (ad esempio) forniti con i vari oggetti delicati allegati in condizioni disastrose? Se il distributore li consegna sotto cumuli di riviste pesanti, arrivano con i vari pezzi distrutti e di conseguenza il cliente li rifiuta. Spesso, inoltre, il distributore locale non sostituisce il prodotto deteriorato sostenendo di non avere più copie e lo rimanda indietro in quelle condizioni al rivenditore. Diviene così un ulteriore accumulo di merce invendibile, oltre a tutto il bustame, il riciclato, e simili.

 

Ricordiamo, innanzitutto, che il rivenditore ha piena facoltà di rendere immediatamente al distributore locale il prodotto editoriale ritenuto invendibile, in quanto palesemente deteriorato o danneggiato, come già stabiliva la decisione assunta dalla Commissione nazionale ex art. 5 Accordo in data 7 maggio 1998.

Questo è uno dei problemi che maggiormente affliggono la categoria, sommersa da montagne di prodotti invendibili. La questione è al centro delle trattative sindacali in corso per il rinnovo dell’Accordo, sede in cui sono già state definite le classificazioni delle diverse tipologie di prodotto editoriale cui dovrà corrispondere adeguata percentuale di sconto. Al di là di questo, è essenziale che segnalazioni su questi disservizi siano presentate alla propria struttura sindacale locale (vedi mappa delle sedi sul sito), affinché si possa intervenire nei confronti del distributore locale. L’agenzia di distribuzione, qualora consegni materiale deteriorato, è obbligata a riprenderlo indietro e a farsi sostituire dall’editore le copie danneggiate con altrettante integre da porre in vendita, laddove ciò sia richiesto. Altrimenti il collezionabile o altro prodotto fornito in cattivo stato va posto in resa e come tale accettato dal distributore. Nella fattispecie sopra esposta, si può richiamare per estensione l’osservanza dell’Art. 6 dell’Accordo nazionale (Impegni delle Aziende Editoriali), dove recita: ad intervenire tempestivamente presso le Aziende di distribuzione locale in caso di forniture che risultassero inadeguate (per difetto e per eccesso) e, comunque ad adoperarsi per il funzionamento del sevizio sulla base dei criteri esposti all’art.4”. (vedi sul sito alla voce “Informazioni – accordi”)

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COPIE DIMEZZATE DELLE ENCICLOPEDIE 

Dopo il primo invio mi vedo sempre dimezzare le copie delle enciclopedie. Se telefono al distributore dice che le ha esaurite. Se invece telefono all’editore, questo dice, al contrario, che le hanno in giacenza. Questa situazione crea danno economico all’edicola e mette in discussione la mia professionalità verso i clienti. Chi ha ragione?

 

Anche in questo caso, la prima raccomandazione all’edicolante che pone il quesito è: rivolgiti subito al tuo sindacato provinciale. Il distributore non può operare questi tagli sulle forniture. Il problema è al centro delle trattative per il nuovo Accordo Nazionale, ma già vale richiedere il rispetto di quello attualmente vigente, secondo quanto previsto dall’Art. 6 dell’Accordo nazionale (Impegni delle Aziende Editoriali), dove recita: “Le Aziende editoriali si impegnano … ad intervenire tempestivamente presso le Aziende di distribuzione locale in caso di forniture che risultassero inadeguate (per difetto e per eccesso) e, comunque ad adoperarsi per il funzionamento del sevizio sulla base dei criteri esposti all’art.4”. (vedi sul sito alla voce “Informazioni – accordi”). Lo avevamo già detto, ma vale la pena ribadirlo.

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RITARDI DI CONSEGNA 

L’arrivo dei giornali avviene sempre intorno alle ore otto del mattino. Cosa devo fare?

 

In primo luogo, rivolgersi al proprio sindacato provinciale, laddove presente nelle proprie vicinanze. Per ottimizzare le consegne nei tempi validi per la vendita del quotidiano in particolare, si deve chiedere il fermo rispetto dell’articolo 6 del vigente Accordo Nazionale, dove è prescritto che gli Editori si impegnano  ad adoperare affinché il quotidiano sia distribuito nei tempi ottimali di vendita e, comunque, contemporaneamente ai rivenditori dislocati nella stessa zona di diffusione. Criteri analoghi debbono essere adottati (anche attraverso un calendario di massima delle uscite) nella distribuzione dei periodici, con il fermo proposito di uniformare i tempi di fornitura nella stessa zona di diffusione”.

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ECCESSO DI PUBBLICAZIONI PORNO 

Esiste un modo per difendersi dalle montagne di giornali porno che le distribuzioni scaricano ogni giorno nelle nostre edicole? Noi dobbiamo comunque esporli, per cui se sono 20/30 testate possiamo anche non tenerle in vista; ma con 120/130 è impossibile, quindi forze dell’ordine e genitori hanno sempre qualcosa da dire.

 

La rivendita che non intende ricevere queste pubblicazioni può inviare una raccomandata al distributore locale, con diffida dalla consegna di materiale pornografico alla propria edicola. Dopo questo atto, comunque, non può detenere nessun tipo di questo prodotto.
Il decreto legislativo n. 170 del 2001 contiene un divieto esplicito di esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico. Noi raccomandiamo vivamente di non esporre a vista le pubblicazioni in oggetto, che debbono essere collocate in un settore non facilmente accessibile ai clienti, specie se minorenni, non interessati alle stesse.
Al fine di rendere chiara a tutti la normativa vigente, riportiamo anche il testo della legge 17 Luglio 1975 n. 355:
“Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.
Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell’esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni [... omissis ...] Le disposizioni di esonero di responsabilità di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni 16, in tale caso la pena è della reclusione sino ad un anno.”
Il SINAGI, infine, ritiene necessario portare nel rinnovo dell’Accordo nazionale, alla luce delle nuove leggi (tra cui la legge 62/2000), la possibilità per il rivenditore di richiamare subito in resa i prodotti pornografici, o preventivamente dichiararsi indisponibile a venderli.

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PORTATURA DEI GIORNALI

Sono un edicolante di Chivasso - vorrei avere gentilmente copia dell'accordo che permette al distributore di prelevare l'1% per la portatura dei giornali. Ringrazio per l'attenzione.
L'unico accordo che esiste, legittimamente riconosciuto dalle parti, è l'Accordo Nazionale presente sul nostro sito, che potete scaricare dalla voce "Informazioni -accordi".
Nell'Accordo vigente il servizio di portatura è franco punto vendita. Per eventuali richieste di costi aggiuntivi non dovuti che fossero state rivolte, consigliamo di richiedere l'intervento della più vicina struttura sindacale.

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PUNTO VENDITA AUTORIZZATO MA NON FORNITO

Sono un bar tabaccheria dell'Emilia Romagna che ha ottenuto dal proprio Comune l'autorizzazione alla vendita di quotidiani, periodici, ecc.

Il distributore della mia provincia oppone resistenza e non vuole fornirmi il servizio di consegna.

Vorrei sapere se può rifiutarsi o se la legge lo obbliga a consegnare i giornali a coloro che hanno ottenuto la licenza di vendita. 

 

 


Il Comune rilascia l'autorizzazione per la vendita di giornali, sia per rivendite esclusive sia non esclusive, in base al Dlgs 170/2001, alla legge regionale che da esso deriva e al conseguente piano comunale di localizzazione dei punti di vendita.

Una volta in possesso dell'autorizzazione, si instaura il rapporto commerciale tra il distributore locale e il punto vendita, che dovrà svilupparsi secondo le regole generali dell'Accordo Nazionale per la vendita dei giornali.

A questo punto, il fornitore (in questo caso il distributore locale per conto degli editori) fa una valutazione commerciale rispetto alla convenienza della fornitura e, nella sua autonomia di imprenditore, può stabilire se attivare o meno il nuovo punto vendita. A rafforzare questa posizione ci sono sentenze di Cassazione che legittimano questo tipo di scelta commerciale, sia essa riservata ad una rivendita esclusiva sia non esclusiva.

In qualche caso, per superare il problema, il nuovo punto vendita si rendeva disponibile a ritirare direttamente le copie necessarie presso l'agenzia locale di distribuzione, instaurando il rapporto commerciale. Anche questa possibilità, da quanto Lei dice, viene considerata inapplicabile dal distributore di zona, che evidentemente ha dato una valutazione di non redditività al rapporto costi/ricavi per fornire la sua rivendita.

Tenga tuttavia presente che in questo campo valgono tanto le regole commerciali generali (quelle classiche di domanda ed offerta), quanto le norme di legge, poiché il Dlgs 170 per la vendita della stampa rimanda alla situazione esistente in loco per stabilire l'attivazione di nuovi punti vendita.

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SI PUÒ FARE LA RESA IMMEDIATA DELLE PUBBLICAZIONI?

Vorrei sapere in caso d'invii superiori alle nostre necessità se posso restituirli immediatamente e come devo comportarmi per restituire le copie in più. 

 

 


La Commissione Nazionale ex art. 5 dell’Accordo, il 10 dicembre 2003 ha stabilito, alla luce dell’art. 7 Accordo Nazionale  e dell’interpretazione della stessa Commissione in data 13-14 giugno 2000, che “nel caso di cessazione di una pubblicazione, l’Azienda editoriale, o per essa l’impresa di distribuzione, dovrà effettuare il richiamo resa entro e non oltre 10 giorni dal termine della periodicità. Decorso tale termine la rete di rivendita è facoltizzata ad inviare immediatamente in resa le copie giacenti della pubblicazione che ha cessato l’uscita.”  

A parte quanto sopra riportato, l’Accordo nazionale non prevede la resa immediata, ma esistono – in base agli articoli 7 e 10 dell’Accordo – forme di pagamento differenziate a seconda della periodicità. L’Accordo Nazionale prevede comunque all’art. 6 l’attuazione da parte del distributore locale del piano di vendita. Ovvero, la fornitura del prodotto in base alle reali necessità di mercato di ogni singolo punto vendita.

Consigliamo pertanto di contattare la Struttura locale del Sindacato per farsi assistere in sede di distribuzione locale  per una verifica dei quantitativi inviati e resi.

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PUBBLICAZIONI NON RICONOSCIBILI

Ricevo, in particolare di questi tempi, molte pubblicazioni che secondo me sono una raccolta appena differenziata di immondizia, chiuse in una busta trasparente con un etichetta che gli da il titolo che è libera di accomodarsi in tutti gli spazi della busta. Una confezione nata per fregare l'edicolante, perchè non fa riferimento a nessuna testata ed il titolo è un esproprio al guadagno dovuto del rivenditore, vi chiedo se tali pseudo pubblicazioni continuano a vivere anche con il nuovo accordo perchè se cosi fosse per come lo stesso è concepito al primo tentativo di resa immediata perchè pericolosamente non rintracciabile al richiamo, ci possa essere il ricorso all'organo di conciliazione e garanzia, e, nel qual caso, quali sono le garanzie per l'edicolante?

 

Il fenomeno non è certo nuovo, e purtroppo è frequente in tutto il Paese. Con il nuovo accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006, sarà possibile individuare la provenienza di tali pubblicazioni, accertando così la fonte editoriale effettiva o meno della confezione in questione. Ciò sarà possibile grazie al sito che insieme agli editori stiamo predisponendo, come prescritto dai nuovi articoli sul processo distributivo. Se l'editore non dovesse risultare tra le parti contraenti dell'Accordo, per cui la pubblicazione non compare sul sito di cui sopra, l'edicolante potrà rifiutarsi di rispettare le condizioni commerciali pattuite.


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ANCORA SULLA RESA IMMEDIATA DI PUBBLICAZIONI

Volevo sapere se ho la facoltà di decidere se rendere subito alcune pubblicazioni o se devo tenere tutto quello che mi viene mandato?
Ad esempio è possibile rendere subito materiale pornografico, raccolte varie e di enigmistica, ristampe varie, riviste con titoli non chiari o di difficile individuazione, copie in sovrannumero, nuove riviste con argomenti ripetitivi... tutte pubblicazioni non in conto deposito che hanno un mercato, almeno da me, praticamente nullo, occupano posto utile per altre pubblicazioni e fanno solo perdere del tempo nel gestirle?

 

Rimandiamo alla risposta già data in questa rubrica (vedi “SI PUÒ FARE LA RESA IMMEDIATA DELLE PUBBLICAZIONI?”),aggiungendo alcune osservazioni.

Da sempre non è prevista dagli Accordi tra editori e rivenditori la resa immediata del prodotto editoriale fornito. Questo in ottemperanza all’obbligo di parità di trattamento delle testate previsto dalle leggi vigenti. Il distributore locale è altresì tenuto a fornire le copie secondo le esigenze di mercato del singolo punto di vendita, attraverso l’elaborazione statistica dei dati storici delle singole pubblicazioni poste in vendita.


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SI POSSONO PORTARE I GIORNALI A DOMICILIO

E' possibile effettuare la portaura dei giornali a domicilio?
Quali sono i requisiti richiesti e a chi dovrei eventualmente rivolgermi?

Non esiste nessuna limitazione in tal senso, se non quella di un rispetto delle “aree di competenza” delle edicole vicine.


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TEMPI DI CONSEGNA E FORNITURE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO NAZIONALE

Vorrei sapere se c'è un limite di orario alla fornitura dei quotidiani, cioe' mi possono arrivare anche alle 8:00 o alle 9:00?, oppure debbono essere consegnati entro un'ora specifica del mattino?

Altro problema sono le forniture dei periodici, capita spesso di dover chiamare il DL per integrare la quantità di copie dei periodici o di promozioni editoriali e nel 50% dei casi queste mie richieste vengono ignorate o addirittura non possono essere accolte, ma è normale?

 

Quanto agli orari di consegna, il distributore locale è tenuto a far arrivare il prodotto editoriale nei tempi ottimali per la vendita (art. 10 del nuovo Accordo nazionale) ed il trasporto deve avvenire franco punto vendita, senza alcun costo aggiuntivo per il rivenditore. Detti tempi ottimali di consegna richiedono attento controllo ed intervento della struttura sindacale locale, che può e deve far rispettare la norma contrattuale.

Lo stesso dicasi per le integrazioni richieste sui periodici, nel cui caso la fornitura deve rispettare le esigenze di mercato del singolo punto di vendita, attraverso l’elaborazione statistica (da parte del distributore locale) dei dati storici delle singole pubblicazioni poste in vendita.

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BOLLE DI FORNITURA, DOCUMENTI E INFORMATIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO

Da un paio di giorni con un fornitore stiamo lavorando con le nuove bolle...previste dal contratto...

Domanda?

come mai non avete previsto una copia che rimanga al rivenditore come controllo...invece di dover provvedere a fare una copia...di un A5! ogni giorno a nostre spese?

Non dovrebbe essere di legge avere una copia cartacea "bolla" della merce ricevuta?

NB. in futuro aderiremo ad inforiv...e spero serva a risolvere i problemi della cosiddeta "filiera"...con la quale non si riesce a lavorare in un modo...ottimale.

Spero che il programma venga utilizzato per migliorare questi problemi...e non solo per agevolare il lavoro in edicola....
 

 

L’art. 10 del nuovo Accordo Nazionale prevede il rilascio al rivenditore di tutti i documenti previsti, da parte del distributore locale, affermando che l’attività di distribuzione locale dovrà essere eseguita “… emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti editoriali che vengono forniti al singolo Rivenditore indicando …” (vedi punto 2 art.10, attività di distribuzione locale). Nei successivi punti dal 9 al 12 sono specificati i documenti che il distributore locale è tenuto ad emettere, quali documento di richiamo resa, estratto conto, documentazione contabile distinta.

Al punto 16, l’art. 10 dell’Accordo specifica tra i compiti del distributore quello “di fornire mensilmente, se richiesto dalla singola Rivendita di volta in volta per giustificati motivi, documentazione contabile che consenta un adeguato riscontro delle pubblicazioni in pagamento differito giacenti presso il punto vendita.”

Inoltre, sul nostro sito www.sinaginazionale.it  , abbiamo pubblicato la circolare n. 58, con la visualizzazione integrale del verbale del 14 ottobre 2004 del Gruppo di Lavoro tra le Parti contraenti sulla trasparenza delle informazioni riguardanti il rapporto di fornitura delle pubblicazioni. Si tratta di un documento importante e che vi invitiamo vivamente di consultare.

Nella suddetta circolare specifichiamo quanto segue: “Il “test-bolla”, come potrete notare, risulta regolarmente controfirmato per approvazione dagli attori dell’Accordo e rappresenta la riprova della reale fattibilità della bolla stessa. Raccomandiamo pertanto di attivarsi nei confronti della distribuzione locale affinché provveda rapidamente al rispetto della norma contrattuale. Per ulteriore informazione, raccomandiamo di esigere la separazione dei quotidiani e dei loro inserti nelle due bolle di fornitura, che debbono essere consegnate distinte ai rivenditori.”

Pertanto il verbale del 14 ottobre sancisce i modi corretti di applicazione dell’Accordo riguardo ai documenti, stabilendo che “un corretto rapporto commerciale prevede, da un lato, che il distributore locale fornisca sempre la stampa dello sviluppo analitico delle rese nel caso di contestazione di valori e, giornalmente, qualora non vi siano impedimenti tecnici e, dall’altro, che il rivenditore valorizzi il totale della resa in termini di importo netto e di copie e che non effettui rese di copie non richiamate in bolla.”

E, a maggior ragione, il gruppo di Lavoro ritiene appropriato “che venga creata un’apposita modulistica per le comunicazioni tra rivenditore e distributore”. Così come afferma che “la struttura definitiva della bolla verrà poi proposta alla rete di vendita dalla singola impresa di distribuzione locale, eventualmente affinata sulla base delle intese con i Sindacati locali”. Il verbale prosegue poi indicando la trasmissione di tutti i dati dell’anagrafica delle pubblicazioni da parte del distributore locale al rivenditore, riportandoli in bolla. Specifica quindi che la parte della resa, se stampata su supporto separato, sia integrata degli elementi previsti nel verbale per la corretta identificazione del prodotto.

Come si vede, è ben prevista l’emissione da parte del distributore locale di tutti i documenti necessari al rivenditore.

Infine, considerato che il nuovo sistema di comunicazione in filiera ne è base essenziale, il nuovo accordo parla chiaro all’art. 11, riguardo al programma e al processo di informatizzazione: “Le Parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le Parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.”

Non resta che attivare al massimo l’intervento delle strutture sindacali e la partecipazione dei rivenditori per esigere la piena applicazione dell’Accordo.

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