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FORNITURE DETERIORATE E INVENDIBILI Come si può far fronte a collezionabili (ad esempio) forniti con i vari oggetti delicati allegati in condizioni disastrose? Se il distributore li consegna sotto cumuli di riviste pesanti, arrivano con i vari pezzi distrutti e di conseguenza il cliente li rifiuta. Spesso, inoltre, il distributore locale non sostituisce il prodotto deteriorato sostenendo di non avere più copie e lo rimanda indietro in quelle condizioni al rivenditore. Diviene così un ulteriore accumulo di merce invendibile, oltre a tutto il bustame, il riciclato, e simili.
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Ricordiamo, innanzitutto, che il rivenditore ha piena facoltà di rendere immediatamente al distributore locale il prodotto editoriale ritenuto invendibile, in quanto palesemente deteriorato o danneggiato, come già stabiliva la decisione assunta dalla Commissione nazionale ex art. 5 Accordo in data 7 maggio 1998. Questo è uno dei problemi che maggiormente affliggono la categoria, sommersa da montagne di prodotti invendibili. La questione è al centro delle trattative sindacali in corso per il rinnovo dell’Accordo, sede in cui sono già state definite le classificazioni delle diverse tipologie di prodotto editoriale cui dovrà corrispondere adeguata percentuale di sconto. Al di là di questo, è essenziale che segnalazioni su questi disservizi siano presentate alla propria struttura sindacale locale (vedi mappa delle sedi sul sito), affinché si possa intervenire nei confronti del distributore locale. L’agenzia di distribuzione, qualora consegni materiale deteriorato, è obbligata a riprenderlo indietro e a farsi sostituire dall’editore le copie danneggiate con altrettante integre da porre in vendita, laddove ciò sia richiesto. Altrimenti il collezionabile o altro prodotto fornito in cattivo stato va posto in resa e come tale accettato dal distributore. Nella fattispecie sopra esposta, si può richiamare per estensione l’osservanza dell’Art. 6 dell’Accordo nazionale (Impegni delle Aziende Editoriali), dove recita: “ad intervenire tempestivamente presso le Aziende di distribuzione locale in caso di forniture che risultassero inadeguate (per difetto e per eccesso) e, comunque ad adoperarsi per il funzionamento del sevizio sulla base dei criteri esposti all’art.4”. (vedi sul sito alla voce “Informazioni – accordi”) |
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COPIE DIMEZZATE DELLE ENCICLOPEDIE Dopo il primo invio mi vedo sempre dimezzare le copie delle enciclopedie. Se telefono al distributore dice che le ha esaurite. Se invece telefono all’editore, questo dice, al contrario, che le hanno in giacenza. Questa situazione crea danno economico all’edicola e mette in discussione la mia professionalità verso i clienti. Chi ha ragione?
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Anche in questo caso, la prima raccomandazione all’edicolante che pone il quesito è: rivolgiti subito al tuo sindacato provinciale. Il distributore non può operare questi tagli sulle forniture. Il problema è al centro delle trattative per il nuovo Accordo Nazionale, ma già vale richiedere il rispetto di quello attualmente vigente, secondo quanto previsto dall’Art. 6 dell’Accordo nazionale (Impegni delle Aziende Editoriali), dove recita: “Le Aziende editoriali si impegnano … ad intervenire tempestivamente presso le Aziende di distribuzione locale in caso di forniture che risultassero inadeguate (per difetto e per eccesso) e, comunque ad adoperarsi per il funzionamento del sevizio sulla base dei criteri esposti all’art.4”. (vedi sul sito alla voce “Informazioni – accordi”). Lo avevamo già detto, ma vale la pena ribadirlo. |
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L’arrivo dei giornali avviene sempre intorno alle ore otto del mattino. Cosa devo fare?
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In primo luogo, rivolgersi al proprio sindacato provinciale, laddove presente nelle proprie vicinanze. Per ottimizzare le consegne nei tempi validi per la vendita del quotidiano in particolare, si deve chiedere il fermo rispetto dell’articolo 6 del vigente Accordo Nazionale, dove è prescritto che gli Editori si impegnano “ad adoperare affinché il quotidiano sia distribuito nei tempi ottimali di vendita e, comunque, contemporaneamente ai rivenditori dislocati nella stessa zona di diffusione. Criteri analoghi debbono essere adottati (anche attraverso un calendario di massima delle uscite) nella distribuzione dei periodici, con il fermo proposito di uniformare i tempi di fornitura nella stessa zona di diffusione”. |
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ECCESSO DI PUBBLICAZIONI PORNO Esiste un modo per difendersi dalle montagne di giornali porno che le distribuzioni scaricano ogni giorno nelle nostre edicole? Noi dobbiamo comunque esporli, per cui se sono 20/30 testate possiamo anche non tenerle in vista; ma con 120/130 è impossibile, quindi forze dell’ordine e genitori hanno sempre qualcosa da dire.
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La
rivendita che non intende ricevere queste pubblicazioni può inviare una
raccomandata al distributore locale, con diffida dalla consegna di materiale
pornografico alla propria edicola. Dopo questo atto, comunque, non può
detenere nessun tipo di questo prodotto. |
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PORTATURA DEI GIORNALI Sono un edicolante di Chivasso - vorrei avere gentilmente copia dell'accordo che permette al distributore di prelevare l'1% per la portatura dei giornali. Ringrazio per l'attenzione. |
L'unico accordo che esiste,
legittimamente riconosciuto dalle parti, è l'Accordo Nazionale presente sul
nostro sito, che potete scaricare dalla voce "Informazioni -accordi". Nell'Accordo vigente il servizio di portatura è franco punto vendita. Per eventuali richieste di costi aggiuntivi non dovuti che fossero state rivolte, consigliamo di richiedere l'intervento della più vicina struttura sindacale. torna alle domande |
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PUNTO VENDITA AUTORIZZATO
MA NON FORNITO
Sono un bar
tabaccheria dell'Emilia Romagna che ha ottenuto dal proprio Comune
l'autorizzazione alla vendita di quotidiani, periodici, ecc.
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SI PUÒ FARE LA RESA IMMEDIATA DELLE PUBBLICAZIONI? Vorrei sapere in caso d'invii superiori alle nostre necessità se posso restituirli immediatamente e come devo comportarmi per restituire le copie in più.
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A parte quanto sopra riportato, l’Accordo nazionale non prevede la resa immediata, ma esistono – in base agli articoli 7 e 10 dell’Accordo – forme di pagamento differenziate a seconda della periodicità. L’Accordo Nazionale prevede comunque all’art. 6 l’attuazione da parte del distributore locale del piano di vendita. Ovvero, la fornitura del prodotto in base alle reali necessità di mercato di ogni singolo punto vendita. Consigliamo pertanto di contattare la Struttura locale del Sindacato per farsi assistere in sede di distribuzione locale per una verifica dei quantitativi inviati e resi. |
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PUBBLICAZIONI NON RICONOSCIBILI Ricevo, in particolare di questi tempi, molte pubblicazioni che secondo me sono una raccolta appena differenziata di immondizia, chiuse in una busta trasparente con un etichetta che gli da il titolo che è libera di accomodarsi in tutti gli spazi della busta. Una confezione nata per fregare l'edicolante, perchè non fa riferimento a nessuna testata ed il titolo è un esproprio al guadagno dovuto del rivenditore, vi chiedo se tali pseudo pubblicazioni continuano a vivere anche con il nuovo accordo perchè se cosi fosse per come lo stesso è concepito al primo tentativo di resa immediata perchè pericolosamente non rintracciabile al richiamo, ci possa essere il ricorso all'organo di conciliazione e garanzia, e, nel qual caso, quali sono le garanzie per l'edicolante?
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Il fenomeno non è certo nuovo,
e purtroppo è frequente in tutto il Paese. Con il nuovo accordo, che entrerà
in vigore il 1° gennaio 2006, sarà possibile individuare la provenienza di
tali pubblicazioni, accertando così la fonte editoriale effettiva o meno
della confezione in questione. Ciò sarà possibile grazie al sito che insieme
agli editori stiamo predisponendo, come prescritto dai nuovi articoli sul
processo distributivo. Se l'editore non dovesse risultare tra le parti
contraenti dell'Accordo, per cui la pubblicazione non compare sul sito di
cui sopra, l'edicolante potrà rifiutarsi di rispettare le condizioni
commerciali pattuite. |
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ANCORA SULLA RESA IMMEDIATA DI PUBBLICAZIONI
Volevo sapere
se ho la facoltà di decidere se rendere subito alcune
pubblicazioni o se devo tenere tutto quello che mi viene
mandato?
Ad esempio è possibile rendere subito materiale pornografico, raccolte varie e di enigmistica, ristampe varie, riviste con titoli non chiari o di difficile individuazione, copie in sovrannumero, nuove riviste con argomenti ripetitivi... tutte pubblicazioni non in conto deposito che hanno un mercato, almeno da me, praticamente nullo, occupano posto utile per altre pubblicazioni e fanno solo perdere del tempo nel gestirle?
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Rimandiamo alla risposta già data in questa rubrica (vedi “SI PUÒ FARE LA RESA IMMEDIATA DELLE PUBBLICAZIONI?”),aggiungendo alcune osservazioni. Da sempre non è prevista dagli Accordi tra editori e rivenditori la resa immediata del prodotto editoriale fornito. Questo in ottemperanza all’obbligo di parità di trattamento delle testate previsto dalle leggi vigenti. Il distributore locale è altresì tenuto a fornire le copie secondo le esigenze di mercato del singolo punto di vendita, attraverso l’elaborazione statistica dei dati storici delle singole pubblicazioni poste in vendita. |
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SI POSSONO PORTARE I GIORNALI A DOMICILIO
E'
possibile effettuare la portaura dei giornali a domicilio?
Quali sono i requisiti richiesti e a chi dovrei eventualmente rivolgermi? |
Non esiste nessuna limitazione in tal senso, se non quella di un rispetto delle “aree di competenza” delle edicole vicine. |
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TEMPI DI CONSEGNA E FORNITURE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO NAZIONALE
Vorrei
sapere se c'è un limite
di orario alla fornitura dei quotidiani, cioe' mi possono
arrivare anche alle 8:00 o alle 9:00?, oppure debbono essere
consegnati entro un'ora specifica del mattino?
Altro problema sono le forniture dei periodici, capita spesso di dover chiamare il DL per integrare la quantità di copie dei periodici o di promozioni editoriali e nel 50% dei casi queste mie richieste vengono ignorate o addirittura non possono essere accolte, ma è normale?
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Quanto agli orari di consegna, il distributore locale è tenuto a far arrivare il prodotto editoriale nei tempi ottimali per la vendita (art. 10 del nuovo Accordo nazionale) ed il trasporto deve avvenire franco punto vendita, senza alcun costo aggiuntivo per il rivenditore. Detti tempi ottimali di consegna richiedono attento controllo ed intervento della struttura sindacale locale, che può e deve far rispettare la norma contrattuale. Lo stesso dicasi per le integrazioni richieste sui periodici, nel cui caso la fornitura deve rispettare le esigenze di mercato del singolo punto di vendita, attraverso l’elaborazione statistica (da parte del distributore locale) dei dati storici delle singole pubblicazioni poste in vendita. |
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BOLLE DI FORNITURA, DOCUMENTI E INFORMATIZZAZIONE: COSA DICE IL NUOVO ACCORDO
Da un paio di giorni con
un fornitore stiamo lavorando con le nuove bolle...previste
dal contratto...
Domanda? come mai non avete previsto una copia che rimanga al rivenditore come controllo...invece di dover provvedere a fare una copia...di un A5! ogni giorno a nostre spese? Non dovrebbe essere di legge avere una copia cartacea "bolla" della merce ricevuta? NB. in futuro aderiremo ad inforiv...e spero serva a risolvere i problemi della cosiddeta "filiera"...con la quale non si riesce a lavorare in un modo...ottimale. Spero che il programma venga utilizzato per migliorare questi problemi...e non solo per agevolare il lavoro in edicola....
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L’art. 10 del nuovo
Accordo Nazionale prevede il rilascio al rivenditore di tutti i
documenti previsti, da parte del distributore locale, affermando che
l’attività di distribuzione locale dovrà essere eseguita “…
emettendo la bolla di consegna con il dettaglio dei prodotti
editoriali che vengono forniti al singolo Rivenditore indicando …”
(vedi punto 2 art.10, attività di distribuzione locale). Nei
successivi punti dal 9 al 12 sono specificati i documenti che il
distributore locale è tenuto ad emettere, quali documento di
richiamo resa, estratto conto, documentazione contabile distinta. |