FERIE E RIPOSI

PERIODO DI FERIE 2004

FRUIZIONE DELLE FERIE 

CHIUSURE DOMENICALI: OBBLIGATORIE O FACOLTATIVE?

COME LEGGERE L'ACCORDO SULLE FERIE 

CHIUSURA DEL 2 MAGGIO

 

 

 


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FRUIZIONE DELLE FERIE 

Ho già usufruito di 14 giorni di ferie quest’anno, ad aprile. Ne ho chiesti altri 15 a settembre, ma l’ispettore del quotidiano locale mi dice che non ne posso più fare e che comunque le ferie non sono “spezzettabili” in più periodi, ma da svolgere in uno solo dei turni previsti . Mi dicono che il contratto nazionale prevede 15 giorni di ferie al massimo, che diventano 18 se a cavallo di ferragosto. Chiedo allora se sia possibile assoggettare a tali restrizioni un’attività imprenditoriale in proprio, considerando l’orario di apertura di oltre 12 ore e per tutte le domeniche mattina. Vorrei sapere quale ente è preposto al controllo, le eventuali sanzioni e se è vero che chiudendo per malattia si deve presentare il certificato medico sia all’agenzia di distribuzione locale sia all’editore locale.

 

Il SINAGI si rende perfettamente conto del malessere di quei rivenditori che, data la situazione specifica del luogo in cui l’edicola è installata, vorrebbero e potrebbero usufruire di periodi più ampi di ferie e magari suddivisi nell’arco dell’anno. Questo è un problema storico della nostra categoria, riguardo al quale – nella trattativa in corso per il rinnovo contrattuale – abbiamo non a caso rivendicato un secondo livello di contrattazione regionale, oltre quello nazionale, proprio per definire in loco il giusto e sacrosanto diritto alle ferie e ai riposi degli edicolanti. Già sono previste turnazioni diverse per le rivendite stagionali località di interesse turistico, quelle che non possono chiudere data l’affluenza. Il discorso va portato, secondo i fabbisogni di mercato del luogo, anche sulle rivendite fisse, in quelle piazze dove, chiusa la stagione turistica, si riduce notevolmente la domanda dei clienti. Per rispondere ai quesiti qui posti, è vero tutto quello che vi si afferma. Le edicole (come del resto la gran parte degli esercizi aperti al pubblico) rispettano le turnazioni di ferie e riposi previste dall’Accordo nazionale di categoria con la FIEG, nonché (dove previsto) le disposizioni comunali in merito ad orari e chiusure degli esercizi di interesse pubblico, come previsto dalla stessa normativa sul commercio (Decreto Bersani, n.114 del 1998). Per quanto riguarda le edicole, le norme evidenziate nella domanda (un solo turno di ferie fruibile per intero e non parcellizzato, riposo quattordicinale domenicale, commissione nazionale e commissioni locali preposte a stabilire annualmente i periodi di turnazione, obbligo del certificato medico, sanzioni per chiusure non giustificate, ecc.) sono stabilite dal vigente Accordo Nazionale all’articolo 2 (Agibilità della rete di vendita) e al successivo Art. 3 (Commissione…), che invitiamo a consultare sul nostro sito, alla voce “Informazioni – accordi”. Invitiamo comunque tutti i rivenditori, qualora non avessero già provveduto, a collegarsi alla propria struttura sindacale locale affinché il loro inalienabile diritto a godere di ferie e riposi sia assicurato al meglio.

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PERIODO DI FERIE 2004

ho chiesto di usufruire di un periodo di ferie estive dal 1-08-2004 al 24-08-2004, durante l'intero arco dell'anno non ho mai chiesto un giorno di ferie e la mia edicola essendo annessa ad un bar è aperta tutti i giorni (anche la domenica) dalle 07.00 alle 24.00. Mi è stato detto che la mia richiesta non è accettabile, potrei chiudere solo dal 1-08-2004 e riaprire il 17-08-2004.
Ma è possibile che non possa organizzarmi il periodo di vacanza come più mi è utile, considerando il fatto che nello stesso paese esiste un'altra edicola che è aperta nel periodo in cui io resto chiuso (questa edicola fornisce solo il servizio per i quotidiani).
Per tre anni di seguito non mi sono stati posti problemi ( ho sempre chiuso dal 1 al 24).
Vi ringrazio anticipatamente delle vostra risposta.
 


I periodi concordati a livello nazionale sono sempre due, fissati dalla Commissione Nazionale ex art.3 dell?Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. Nella riunione tenutasi a Milano il 28 ottobre 2003 (vedi nostra circolare n. 167 del 10.11.03) sono state fissate le date di svolgimento delle chiusure estive per l?anno 2004 che di seguito riportiamo:

1° periodo
turno A
da sabato 24/7/2004 a lunedì 9/8/2004

turno B
da martedì 10/8/2004 a giovedì 26/8/2004

2° periodo
turno A
da venerdì 30/7/2004 a lunedì 16/8/2004

turno B
da lunedì 16/8/2004 a giovedì 2/9/2004

Casi particolari di chiusura, richieste giustificate di eventuali deroghe, sono questioni che vanno poste alle Commissioni Provinciali ex art. 3 dell'Accordo, rivolgendosi alla propria sede sindacale provinciale. Comunque va tenuto presente che i giorni massimi di ferie fruibili per la rivendita sono 17. Laddove un rivenditore intenda godere di un periodo superiore, deve provvedere alla sua sostituzione rispettando il periodo previsto, come già specificato su questa rubrica di "Linea Diretta", alla voce Fruizione delle ferie, con la posizione del Sindacato riguardo il problema posto dalla domanda.

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CHIUSURE DOMENICALI: 
OBBLIGATORIE O FACOLTATIVE?

In particolare volevo sapere se la chiusura pomeridiana domenicale è facoltativa oppure se è un obbligo. In sostanza, esercitando anche la vendita di generi diversi e dato per scontato che posso rimanere aperto per la vendita di altri articoli, posso vendere anche quotidiani e riviste oppure in tal caso posso essere sanzionato in qualche modo?

 


In ogni caso, esercitando la sua rivendita anche altre attività commerciali, si deve regolare (per restare eventualmente aperto di domenica pomeriggio) in base alle vigenti normative generali e comunali sul commercio.

In linea di principio, essendo la rivendita di giornali un lavoro autonomo, anche se l’Accordo nazionale regolamenta all’art. 2 orari e chiusure delle rivendite, i riposi settimanali e le ferie sono considerati un diritto che il rivenditore ha facoltà di esercitare nei termini prescritti.

Rimane tuttavia il problema di non inficiare, grazie alla possibilità di una propria autonomia di orario, i rapporti di buon vicinato con le edicole che seguono la turnazione.

Pertanto è essenziale concordare con il Sindacato locale qualsiasi deroga all’equilibrio raggiunto sul territorio nell’agibilità della rete di vendita, in base a quanto previsto nell’art. 3 dell’Accordo nazionale.

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COME LEGGERE L’ACCORDO SULLE FERIE

Sull'opuscolo del nuovo contratto non ho individuato il discorso riguardante le ferie,sapreste fornirmi qualche indicazione?

 

 


L ‘argomento ferie, chiusure, riposi è contemplato agli articoli 3 e 4 del nuovo Accordo Nazionale (“agibilità della rete di vendita” e relative commissioni). Per effettuare meglio le ricerche sul testo dell’Accordo consigliamo di consultare lo SPECIALE ACCORDO in prima pagina sul nostro sito www.sinaginazionale.it dove troverà anche un indicatore di parole utili in ordine alfabetico (per esempio: cliccare sulla lettera F e alla parola ferie cliccare di nuovo sugli articoli indicati).

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CHIUSURA DEL 2 MAGGIO

Vorrei sapere se il Primo maggio escono i quotidiani

 

 

I quotidiani escono sempre il Primo Maggio, ma non escono il 2 maggio (perché il primo tipografi, ecc. non lavorano). Quindi il vigente Accordo nazionale prevede, tra l’altro, queste possibilità di chiusura delle rivendite, indicate all’art. 3 (guarda il testo completo dell’Accordo sul nostro sito www.sinaginazionale.it).
La chiusura pomeridiana facoltativa, dopo le ore 13, è attuabile nelle seguenti giornate:

  •          tutte le domeniche;

  •          6 gennaio;

  •          25 aprile;

  •          1 maggio;

  •          2 giugno;

  •          15 agosto;

  •          1 novembre;

  •          8 dicembre.

Infine è prevista la possibilità di posticipare l’apertura dei punti di vendita esclusivi nella giornata del 2 maggio. Tale apertura deve comunque avvenire entro le ore 12.

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