NORMATIVE
APRIRE UN'EDICOLA

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

CESSAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'

INATTIVITA' DELL'EDICOLA

VORREI VENDERE GIORNALI

TRASFERIMENTI E DELOCALIZZAZIONI

CONSEGNA GIORNALI IN COMUNE DIVERSO DAL PROPRIO

ASSENZA DI PIANO COMUNALE O LEGGE REGIONALE

EDICOLA IN GESTIONE

COS'E' LA SUPERFICIE DI VENDITA?

CONSEGNA GIORNALI IN COMUNE DIVERSO DAL PROPRIO

ASSENZA DI PIANO COMUNALE O LEGGE REGIONALE

EDICOLA IN GESTIONE

COS'E' LA SUPERFICIE DI VENDITA?

INSEGNE: COSA È DOVUTO?

EDICOLA INATTIVA: LE NORME DI LEGGE

NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY

NUOVO DECRETO BERSANI
 

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VORREI VENDERE GIORNALI

Vorrei vendere  giornali e riviste nel mio negozio; quali documenti devo produrre al mio Comune?

La materia è regolata dal Decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, G.U. n. 110 del 14 maggio 2001 così denominato:
"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"

Il testo è reperibile su internet al seguente link:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01170dl.htm
La domanda deve essere rivolta al Comune di pertinenza dell’esercizio di vendita. Lo stesso Comune deve indicare al richiedente i documenti da produrre in base al proprio piano di localizzazione dei punti di vendita dei giornali e ad eventuali bandi per nuove aperture. Il Decreto legislativo n. 170 del 2001 indica infine le caratteristiche delle nuove autorizzazioni, definendo punti esclusivi (solo quotidiani e periodici) e punti non esclusivi (abbinamento ad altre merci) all’articolo 1. Nell’articolo 2 si precisano quali esercizi possono essere autorizzati, sempre in base ai piani comunali. Questi ultimi sono indicati nell’articolo 6 del suddetto Decreto legislativo.

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INATTIVITA' DELL'EDICOLA

AVENDO ACQUISTATO NEL 1999 UN AZIENDA CON ATTIVITA' EDICOLA STAGIONALE CHIEDO :
." IN CASO DI INATTIVITA' DELL'EDICOLA PER
MANCANZA RINNOVO AFFITTO TERRENO PER IL CHIOSCO, DA PARTE DEL COMUNE, L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VENDITA (licenza) RILASCIATA DALLO STESSO COMUNE POTREBBE SCADERE? E DOPO QUANTO TEMPO?."
 
Di norma, un'autorizzazione comunale scade dopo sei mesi di completa inattività (senza giustificato motivo). Invitiamo a contattare il Sindacato locale, con cui si potrà verificare la situazione in base alla legge regionale ed al piano comunale, qualora esistente.

 

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AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Sono la rappresentante della società "L'ARGONAUTA" interessata alla vendita dei quotidiani e periodici come punto non esclusivo in una libreria di prossima apertura. Essendo a conoscenza e quindi in possesso dei requisiti richiesti dal Dlgs nr.170/2001 gradirei sapere se posso vendere entrambe le tipologie:quotidiani e periodici. Vi porgo i miei ringraziamenti per il vostro cortese interessamento .

Essendo la libreria di prossima apertura, e quindi non avendo partecipato alla fase di sperimentazione dettata dalla legge delega 108/1999 cui fa seguito decreto lgs. attuativo 170/2001, la Sua eventuale autorizzazione può prevedere la vendita di quotidiani ovvero periodici. Ciò nel caso in cui l'esercizio di prossima apertura abbia richiesto autorizzazione per la vendita di giornali e non solo di libri.

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APRIRE UN'EDICOLA

Salve mi chiamo Laura ho 29 anni e da quando ero piccola ho un pallino nella testa gestire un'edicola!! Potrei avere informazioni su come si fa quali sono i documenti da presentare.
grazie!
Laura

Per aprire un'edicola occorre attenersi a quanto disposto dal Dlgs n. 170 del 24 aprile 2001, che reca le norme in merito all'art. 2 comma 6. Si deve presentare la richiesta all'Ufficio Comunale competente per territorio, che provvederà ad informare in merito alla modulistica adottata in sede locale. Infatti per nuove aperture occorre rientrare nei piani comunali di localizzazione che ogni Comune deve predisporre in base agli indirizzi emanati dalle rispettive Regioni, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del Dlgs n.170/2001

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CESSASSIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'

Per motivi familiari mi trovo costretto a sospendere la fornitura dei giornali quotidiani e periodici.
Non so
per quanto tempo, e se necessario, chiudere definitivamente con la rivendita.
Cosa
è  necessario fare. 

Innanzitutto deve comunicare con raccomandata a ricevuta di ritorno la necessità di chiusura dell’edicola per gravi motivi familiari al Comune in cui è dislocata la rivendita e contemporaneamente al proprio distributore locale. Deve sapere che ha sei mesi di tempo prima della decadenza dell’autorizzazione amministrativa per inattività e comunque qualora perdurasse il problema, dietro presentazione di documentazione relativa alle motivazioni dell’impedimento, possono essere date ulteriori proroghe dal Comune. Per il rapporto con l’agenzia di distribuzione, dopo la comunicazione di cui sopra, consigliamo di scrivere una seconda raccomandata nella quale comunicare che tutte le pubblicazioni fornite sono a disposizione della stessa come importo resa per la chiusura dei conti. Occorre pertanto procedere all’inventario del prodotto giacente in edicola, da comunicare al distributore. Raccomandiamo di comunicare per scritto e per raccomandata poiché questa ha valenza legale nelle eventuali controversie legate all’accettazione delle pubblicazioni di resa da parte del distributore.

Qualora dovesse addivenire alla decisione di non vendere l’edicola e di chiudere l’attività, deve rimettere l’autorizzazione al Comune.

Consigliamo comunque, in questi casi, di chiedere assistenza alla propria sede sindacale competente per territorio (vedi mappa delle sedi sul nostro sito).

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TRASFERIMENTI  E  DELOCALIZZAZIONI

Sono forse un futuro edicolante, mi è stato proposto l'acquisto di una licenza di edicola, ma vorrei sapere, avendo già io un locale commerciale, se posso delocalizzare la licenza stessa all'interno sempre dello stesso comune.
La distanza tra il mio locale e la prima edicola disponibile è di circa 400mt, mentre la licenza da acquistare si trova a circa 600mt dal mio locale. 

Trasferimenti e delocalizzazioni di autorizzazioni amministrative per la vendita di giornali sono di esclusiva competenza comunale. Nella legislazione nazionale che regola la rete di vendita (Dlgs 170 del 2001) sul piano generale non sono più contemplate le distanze stradali, fatte salve alcune disposizioni di Comuni e/o Regioni che le hanno mantenute.
In ogni caso deve recarsi presso il Comune di competenza per richiedere la ricollocazione dell'autorizzazione a vendere giornali nel locale già in suo possesso.
Il Comune deciderà in base al proprio piano comunale.

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CONSEGNA GIORNALI IN COMUNE DIVERSO DAL PROPRIO

Vorrei un chiarimento circa la consegna di giornali a domicilio in Comune diverso da quello in cui è ubicata la rivendita. Secondo alcuni esperti ciò non è possibile, in quanto le rivendite non sono autorizzate ad effettuare tali consegne, anche nel caso in cui sia richiesto dal cliente. I distributori locali danno pareri discordi, ma accade che – se per qualche impedimento temporaneo e giustificato non posso svolgere il servizio – il territorio in cui è la mia edicola sia “invaso” da un rivenditore vicino, ma di altro Comune. C’è una normativa vigente in proposito e qual è la posizione ufficiale del Sindacato?

 

Il caso posto dalla domanda è tra quelli che si prestano a differenti interpretazioni.
Da un lato, l’art. 3 del Decreto legislativo n. 170 del 2001 afferma testualmente al punto 1 che
“non è necessaria alcuna autorizzazione” in diversi casi, e tra questi, al punto e) indica: “per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti”. Per quanto giustificata, ad una chiusura temporanea dovrebbe corrispondere (se non è possibile avere una sostituzione in edicola) un punto di appoggio presso l’esercizio più vicino. Così si eviterebbero interventi “esterni”. Infatti non esiste una normativa specifica che vieti a un punto vendita di vendere nel comune limitrofo e, se la vendita di vicinato è effettuata da un punto ubicato in altro Comune laddove la rivendita di pertinenza sia chiusa, non si può far richiamo ad una concorrenza sleale. In casi del genere, si può ricorrere all’articolo 3 dell’Accordo Nazionale (vedi sul nostro sito), in particolare dove afferma: “In merito alle casistiche di chiusure temporanee e ricorrenti, sempre nei limiti sopra indicati, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulle forme di vendita sostitutiva la cui realizzazione è a cura dei giornali interessati. Rimane fermo che, nel caso di impossibilità ad operare in tal senso, gli editori valuteranno come procedere autonomamente alla creazione del punto sostitutivo di vendita, come espressamente previsto dalla Legge 416/81.”
Quanto sopra renderebbe quindi possibile l’intervento da un comune limitrofo.
Di diverso avviso, invece, è in un parere (datato 5 marzo 2004, prot. N. 548420) della Direzione generale per il commercio, Ufficio D2, del Ministero delle Attività produttive, in risposta ad un quesito sulla presunta illegittimità dell’esercizio di consegna porta a porta/vendita ambulante da parte di altro soggetto titolare di autorizzazione in un comune limitrofo. Riportiamo di seguito quanto risponde il Ministero, per completezza di informazione e con l’avvertenza che occorre sempre far riferimento, in questi casi, alle normative comunali e regionali vigenti in loco.

L’art. 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, stabilisce che l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio dell’autorizzazione da parte del comune nel quale è ubicato l’esercizio.
L’art. 3, comma 1, lettera e), del predetto decreto stabilisce, altresì, che “Non è necessaria alcuna autorizzazione (…) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante (…)”.
Premesso quanto sopra, si precisa che l’attività di vendita esercitata da un punto esclusivo o un punto non esclusivo, ossia quella effettuata previo pagamento di un corrispettivo da parte dei soggetti acquirenti i prodotti editoriali che si rivolgono ai predetti esercizi commerciali, non può che esplicarsi nell’ambito del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Quanto sopra, ovviamente, considerato che l’autorizzazione rilasciata dal comune non può che avere una validità territoriale correlata al comune stesso.
Va rilevato, altresì, che il predetto art. 3, comma 1, lettera e), sancisce l’esclusione del possesso dell’autorizzazione solo nel caso in cui la consegna porta a porta e la vendita ambulante sia effettuata “da parte degli editori, distributori ed edicolanti”.
Nella fattispecie oggetto del quesito, l’attività sarebbe effettuata da un “edicolante” titolare di autorizzazione rilasciata da altro comune e si sostanzierebbe nella “consegna porta a porta/vendita ambulante”.
Nella sostanza, pertanto, si tratterebbe di una vera e propria attività di vendita esercitata al di fuori dell’ambito comunale di validità dell’autorizzazione in possesso del soggetto che la effettua.
Ad avviso della scrivente, ciò non è consentito in quanto la disposizione, di cui al citato art. 3, comma 1, lettera e),  non può che fare riferimento, nel caso in cui l’attività sia esercitata da un “edicolante”, alla non necessità di un ulteriore titolo oltre quello posseduto dal soggetto in questione.
Purché, ovviamente, l’ulteriore attività sia esercitata nell’ambito territoriale di validità, dall’autorizzazione.
Ciò significa che, anche se nella predetta disposizione, relativamente alla consegna porta a porta ed alla vendita ambulante dei prodotti editoriali, non viene esplicitamente delimitato l’ambito territoriale, nel caso dell’ “edicolante”, tale attività non può che intendersi limitata, come del resto per l’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, solo all’ambito territoriale di validità della medesima, ossia quello comunale.

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ASSENZA  DI  PIANO COMUNALE O LEGGE REGIONALE

Vorrei aprire un'edicola nella Regione Abruzzo. Ho letto le risposte alle precedenti e-mail inviatevi sull'argomento, ma avrei bisogno di
ulteriori chiarimenti. Ho chiesto al Comune della mia città informazioni sull'apertura di un'edicola, l'unica risposta che ho avuto è stata che non c'è un piano Comunale, nè uno Regionale. E' possibile?
Questo vuol dire che non si possono aprire edicole nella Regione fino a quando non ci sarà questo piano?

Al momento (ottobre 2004) risultano non ancora emanate le leggi regionali di indirizzo sul riordino della rete di vendita, prescritte dal Decreto legislativo n. 170/2001, in 6 regioni. Si tratta delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta.
Assieme a questo dato, si consideri che ancora molti Comuni non hanno provveduto ad attuare i piani di localizzazione dei punti vendita, anche dove si è in presenza di legge regionale.
In questi casi vale quanto disposto, in merito all'apertura di nuove edicole, dal Dlgs 170/01 suddetto. Il Comune, se la richiesta di nuova autorizzazione è compatibile con il disposto della legge statale, è tenuto a procedere in merito, anche nelle more di piano comunale o di legge regionale.

 

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EDICOLA IN GESTIONE

Vorrei prendere in gestione un'edicola, sono già in contatto con delle persone, ma vorrei saperne di più sull'argomento.
Necessito di una partita iva?
Quali sono i documenti da presentare per la gestione?
 

Nel caso in cui si prende in gestione un’edicola, deve essere notificato al Comune competente territorialmente, esibendo copia del contratto di gestione e richiedendo il temporaneo passaggio di titolarità dell’esercizio. Potrà avere indicazioni sui documenti occorrenti presso gli Uffici comunali per il commercio.
La partita IVA è necessaria solo per la vendita di prodotti non editoriali.
Se l’edicola vende esclusivamente giornali quotidiani e periodici non occorre.

 

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COS’E’ LA SUPERFICIE DI VENDITA?

Cosa si intende per superficie di vendita? La superficie totale è la stessa cosa? Come si devono calcolare i metri quadrati?

C’è una differenza sostanziale tra superficie di vendita e superficie totale di un esercizio, nel nostro caso adibito alla vendita dei giornali.

La superficie di vendita di un esercizio è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte le merci e praticabile dal pubblico).

La superficie totale è invece l’area complessiva dell’esercizio e comprende la superficie di vendita come sopra descritta e tutti gli altri spazi di cui si compone il locale (magazzini, depositi, servizi, uffici...).

L’art. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio, detta “Bersani”, Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1998), al comma 1, lettera c) fornisce la definizione giuridica vigente di superficie di vendita. Ai fini del decreto si intende “per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.;

Pertanto valgono queste definizioni per accertare la reale superficie di vendita prescritta dalle normative esistenti; ad esempio, dall’art. 2 del Dlgs 170 del 2001 per le varie tipologie di esercizi commerciali che intendono effettuare la vendita di giornali.

 

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INSEGNE: COSA È DOVUTO?

Si devono pagare imposte per insegne pubblicitarie di giornali e periodici sull’edicola?

Esistono normative nazionali al riguardo e cosa possono pretendere i Comuni?

A seguito di numerosi e specifici interventi nei confronti delle Amministrazioni locali in varie Regioni (vedi ad esempio nel Lazio), in relazione al presunto pagamento di imposte per insegne pubblicitarie di giornali quotidiani e/o periodici, il Ministero delle Finanze da tempo ha inteso chiarire, in modo inequivocabile, la vicenda.

Infatti, con la risoluzione 119/E del 21 luglio 2000 il Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la fiscalità locale, ha affrontato un problema che oltre ad interessare la stampa nazionale quotidiana e periodica coinvolge direttamente la stessa categoria dei rivenditori.

La risoluzione ministeriale precisa che “si deve preliminarmente far presente che l’art. 17, comma 1, lett. d)del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce l’esenzione dall’imposta della pubblicità riferita a giornali ed alle pubblicazioni periodiche effettuata sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove avviene la vendita, escludendo espressamente dalla fattispecie esonerativa le insegne. È opportuno precisare che dalla ratio della norma in esame, finalizzata a favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa, si desume che nell’ipotesi in questione le insegne, in base al combinato disposto degli articoli 2564 e 2568 del Codice Civile, devono intendersi unicamente come mezzi pubblicitari che servono a contraddistinguere il locale dove l’imprenditore esercita la propria attività. Alla luce delle su esposte considerazioni consegue che devono essere regolarmente assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità le sole insegne che assolvono la funzione di pubblicizzare il nome o la ragione sociale dell’esercente l’attività di rivendita di giornali, o quelle che individuano il locale dove l’attività viene svolta attraverso, ad esempio, la scritta "edicola", "giornalaio" o "giornali".

Al contrario, le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengano la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, godono dell’esenzione prevista dal citato art. 17, lett. d) del D.Lgs. n. 507 del 1993, siano esse luminose o non, in quanto la norma in esame non effettua in proposito alcuna distinzione.”

Pertanto il citato chiarimento ministeriale è attualmente di valido ausilio ai tanti edicolanti interessati da richieste degli Enti locali.

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EDICOLA INATTIVA: LE NORME DI LEGGE

Vorrei sapere se è vero che un privato che abbia richiesto regolare licenza per la vendita di quotidiani e periodici al comune, ma non abbia mai aperto l'attività (tanto che non è neanche iscritto al Registro delle Imprese), perde la licenza dopo 6 mesi di inattività.

Se io volessi rilevare quella licenza, può questa persona vendermela regolarmente?

Dato che il relativo chiosco è chiuso da più di un anno, può avere un valore o mi conviene aspettare che scadano i 6 mesi per rilevarla poi dal comune stesso?

Inoltre vorrei sapere quale potrebbe essere la procedura adottata dal comune per il ritiro della licenza; cioè rischiano di passare dei mesi prima che si renda disponibile?

Riguardo al caso esposto, valgono le disposizioni del Decreto “Bersani”, ovvero il testo unico sul commercio, che investe la nostra categoria per quanto non esplicitamente previsto nel Decreto Legislativo n. 170 del 2001, quello che regola la rivendita di giornali.

Le norme sull’inattività dell’esercizio sono contenute nel vigente Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (detto “Bersani” dal nome del suo estensore), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.

Ci sono due tipi di disposizioni: una vale per l’esercizio dell’attività di vendita su aree private in sede fissa e prevede la revoca dell’autorizzazione nel caso in cui non si inizi o si sospenda l’attività nel termine di un anno (art. 22 del Titolo VII).

Ma nel caso in questione, parlandosi di chiosco, dovrebbe valere l’altra disposizione, riguardante il Titolo X del decreto Bersani, ovvero il commercio al dettaglio su aree pubbliche. L’art. 29 stabilisce quanto segue al comma 4:

“L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita'”.
Pertanto per rilevare una rivendita inattiva, occorre accertarsi che non sia stata avviata la procedura di revoca dell’autorizzazione da parte del Comune, informandosi presso i relativi uffici sui termini di scadenza effettivi. Qualora dovesse risultare ancora realizzabile, si dovrà effettuare il passaggio di titolarità dell’autorizzazione, ovviamente sempre presso il Comune territorialmente competente. Circa il valore di un chiosco attivo, le valutazioni sono diverse, come può leggere in questa rubrica, alle voci riguardanti il valore dell’edicola, nella sezione “Varie”. In questo caso, in assenza di riferimenti minimi reddituali (dato il lungo periodo di inattività) non è possibile rispondere più precisamente.

Circa le procedure amministrative, si fa sempre riferimento al Decreto 114 e a quanto esso rimanda ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche (novanta giorni per il “silenzio/assenso” dall’inizio della procedura).

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NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Stavo cercando sul sito un fac-simile di quella che potrebbe essere l'informativa sulla legge privacy 196/2003.

Trattando solo in forma cartacea i documenti con dati comuni, credo che basti specificare come vengono trattati i dati e come vengono adottate le misure minime di sicurezza (e come me credo anche il 99% dei miei colleghi).

Come Sinagi, non vi siete addentrati in questa problematica?
Ormai la scadenza ultima del 31-12 per adeguarsi è vicina e volevo sapere se vi state muovendo in questo senso oppure devo informarmi in autonomia?

Il decreto riguardante il Codice sulla privacy (Decreto legge 196/2003 in vigore dal 01/01/2006) riguarda chi trattiene dati sensibili dei clienti, ma per la nostra categoria - dato il tipo di contatti con gli acquirenti di tante e diversissime edicole - risulta di estrema complessità fornire risposte univoche per tutti.
Si consideri anche che l'attuazione del previsto DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI, compresa la nomina degli incaricati al trattamento, può comportare costi non indifferenti e pertanto gli eventuali adempimenti devono essere rapportati alla specificità di ogni singola rivendita e alla sua tipologia merceologica.
Il decreto e i correlati applicativi, di notevole mole, sono consultabili sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it  in cui è presente anche la guida per redigere il suddetto "Documento programmatico".
Consigliamo in ogni caso di attivare il proprio consulente commercialista o i consulenti collegati alle nostre sedi sindacali periferiche per avere chiarimenti dagli esperti del settore attagliati alla propria realtà imprenditoriale.
Altro consiglio, valido per tutti, è di agire in base alle disposizioni di normativa semplificata presenti sullo stesso decreto, inserendo sui documenti inerenti il trattamento di dati sensibili del cliente la liberatoria da sottoscrivere per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. Tale liberatoria è l'informativa di prassi ormai consolidata presente sulla generalità delle comunicazioni al proprio pubblico.

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NUOVO DECRETO BERSANI
 
Vorrei sapere se con il nuovo decreto" Bersani" potrei trovarmi con un edicola davanti alla mia!

Nel nuovo decreto Bersani non c’è nulla che riguardi le edicole; le liberalizzazioni sono solo quelle contemplate nel decreto stesso (taxi, panifici, farmacie, professionisti vari ecc.) mentre la rete di vendita continua ad essere regolata con il Dlgs 170 del 2001.
Lo stesso dicasi per altri provvedimenti del Decreto “Bersani” dello scorso 30 giugno (ad esempio quelli di natura fiscale compresi nel titolo terzo delle misure, tutte riguardanti commercio, intermediazione e altro, ma non il rapporto di rivendita dei giornali).

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