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VORREI VENDERE GIORNALI Vorrei vendere giornali e riviste nel mio negozio; quali documenti devo produrre al mio Comune? |
La
materia è regolata dal Decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001,
G.U. n. 110 del 14 maggio 2001 così denominato: |
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INATTIVITA' DELL'EDICOLA AVENDO ACQUISTATO NEL 1999 UN AZIENDA CON ATTIVITA' EDICOLA STAGIONALE CHIEDO : ." IN CASO DI INATTIVITA' DELL'EDICOLA PER MANCANZA RINNOVO AFFITTO TERRENO PER IL CHIOSCO, DA PARTE DEL COMUNE, L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA VENDITA (licenza) RILASCIATA DALLO STESSO COMUNE POTREBBE SCADERE? E DOPO QUANTO TEMPO?." |
Di norma, un'autorizzazione
comunale scade dopo sei mesi di completa inattività (senza giustificato
motivo). Invitiamo a contattare il Sindacato locale, con cui si potrà
verificare la situazione in base alla legge regionale ed al piano comunale,
qualora esistente.
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AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI Sono la rappresentante della società "L'ARGONAUTA" interessata alla vendita dei quotidiani e periodici come punto non esclusivo in una libreria di prossima apertura. Essendo a conoscenza e quindi in possesso dei requisiti richiesti dal Dlgs nr.170/2001 gradirei sapere se posso vendere entrambe le tipologie:quotidiani e periodici. Vi porgo i miei ringraziamenti per il vostro cortese interessamento . |
Essendo la libreria di prossima apertura, e quindi non avendo partecipato alla fase di sperimentazione dettata dalla legge delega 108/1999 cui fa seguito decreto lgs. attuativo 170/2001, la Sua eventuale autorizzazione può prevedere la vendita di quotidiani ovvero periodici. Ciò nel caso in cui l'esercizio di prossima apertura abbia richiesto autorizzazione per la vendita di giornali e non solo di libri. |
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APRIRE UN'EDICOLA
Salve mi chiamo Laura ho 29 anni e da quando
ero piccola ho un pallino nella testa gestire un'edicola!! Potrei avere
informazioni su come si fa quali sono i documenti da presentare. |
Per aprire un'edicola occorre attenersi a quanto disposto dal Dlgs n. 170 del 24 aprile 2001, che reca le norme in merito all'art. 2 comma 6. Si deve presentare la richiesta all'Ufficio Comunale competente per territorio, che provvederà ad informare in merito alla modulistica adottata in sede locale. Infatti per nuove aperture occorre rientrare nei piani comunali di localizzazione che ogni Comune deve predisporre in base agli indirizzi emanati dalle rispettive Regioni, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del Dlgs n.170/2001 |
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CESSASSIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'
Per motivi familiari mi
trovo costretto a sospendere la fornitura dei giornali
quotidiani e periodici. |
Innanzitutto deve comunicare con raccomandata a ricevuta di ritorno la necessità di chiusura dell’edicola per gravi motivi familiari al Comune in cui è dislocata la rivendita e contemporaneamente al proprio distributore locale. Deve sapere che ha sei mesi di tempo prima della decadenza dell’autorizzazione amministrativa per inattività e comunque qualora perdurasse il problema, dietro presentazione di documentazione relativa alle motivazioni dell’impedimento, possono essere date ulteriori proroghe dal Comune. Per il rapporto con l’agenzia di distribuzione, dopo la comunicazione di cui sopra, consigliamo di scrivere una seconda raccomandata nella quale comunicare che tutte le pubblicazioni fornite sono a disposizione della stessa come importo resa per la chiusura dei conti. Occorre pertanto procedere all’inventario del prodotto giacente in edicola, da comunicare al distributore. Raccomandiamo di comunicare per scritto e per raccomandata poiché questa ha valenza legale nelle eventuali controversie legate all’accettazione delle pubblicazioni di resa da parte del distributore. Qualora dovesse addivenire alla decisione di non vendere l’edicola e di chiudere l’attività, deve rimettere l’autorizzazione al Comune. Consigliamo comunque, in questi casi, di chiedere assistenza alla propria sede sindacale competente per territorio (vedi mappa delle sedi sul nostro sito). |
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TRASFERIMENTI E DELOCALIZZAZIONI
Sono forse un futuro edicolante, mi è
stato proposto l'acquisto di una licenza di edicola, ma vorrei sapere,
avendo già io un locale commerciale,
se posso delocalizzare la licenza stessa all'interno sempre dello stesso
comune. |
Trasferimenti
e delocalizzazioni di autorizzazioni amministrative per la vendita di
giornali sono di esclusiva competenza comunale. Nella legislazione
nazionale che regola la rete di vendita (Dlgs 170 del 2001) sul piano
generale non sono più contemplate le distanze stradali, fatte salve
alcune disposizioni di Comuni e/o Regioni che le hanno mantenute. |
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CONSEGNA GIORNALI IN COMUNE DIVERSO DAL PROPRIO Vorrei un chiarimento circa la consegna di giornali a domicilio in Comune diverso da quello in cui è ubicata la rivendita. Secondo alcuni esperti ciò non è possibile, in quanto le rivendite non sono autorizzate ad effettuare tali consegne, anche nel caso in cui sia richiesto dal cliente. I distributori locali danno pareri discordi, ma accade che – se per qualche impedimento temporaneo e giustificato non posso svolgere il servizio – il territorio in cui è la mia edicola sia “invaso” da un rivenditore vicino, ma di altro Comune. C’è una normativa vigente in proposito e qual è la posizione ufficiale del Sindacato?
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Il caso posto dalla domanda è tra quelli
che si prestano a differenti interpretazioni. |
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ASSENZA DI PIANO COMUNALE O LEGGE REGIONALE
Vorrei aprire un'edicola nella Regione
Abruzzo. Ho letto le risposte alle precedenti e-mail inviatevi
sull'argomento, ma avrei bisogno di |
Al
momento (ottobre 2004) risultano non ancora emanate le leggi regionali
di indirizzo sul riordino della rete di vendita, prescritte dal Decreto
legislativo n. 170/2001, in 6 regioni. Si tratta delle regioni: Abruzzo,
Basilicata, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta. |
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Vorrei prendere in gestione un'edicola, sono
già in contatto con delle persone, ma vorrei saperne di più sull'argomento. |
Nel
caso in cui si prende in gestione un’edicola, deve essere notificato al
Comune competente territorialmente, esibendo copia del contratto di
gestione e richiedendo il temporaneo passaggio
di titolarità dell’esercizio. Potrà avere indicazioni sui documenti
occorrenti presso gli Uffici comunali per il commercio. |
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COS’E’ LA SUPERFICIE DI VENDITA? Cosa si intende per superficie di vendita? La superficie totale è la stessa cosa? Come si devono calcolare i metri quadrati? |
C’è
una differenza sostanziale tra superficie di vendita e superficie totale
di un esercizio, nel nostro caso adibito alla vendita dei giornali. |
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Si devono pagare imposte per insegne
pubblicitarie di giornali e periodici sull’edicola? |
A seguito di numerosi e specifici interventi nei confronti delle Amministrazioni locali in varie Regioni (vedi ad esempio nel Lazio), in relazione al presunto pagamento di imposte per insegne pubblicitarie di giornali quotidiani e/o periodici, il Ministero delle Finanze da tempo ha inteso chiarire, in modo inequivocabile, la vicenda. Infatti, con la risoluzione 119/E del 21 luglio 2000 il Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la fiscalità locale, ha affrontato un problema che oltre ad interessare la stampa nazionale quotidiana e periodica coinvolge direttamente la stessa categoria dei rivenditori. La risoluzione ministeriale precisa che “si deve preliminarmente far presente che l’art. 17, comma 1, lett. d)del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce l’esenzione dall’imposta della pubblicità riferita a giornali ed alle pubblicazioni periodiche effettuata sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove avviene la vendita, escludendo espressamente dalla fattispecie esonerativa le insegne. È opportuno precisare che dalla ratio della norma in esame, finalizzata a favorire la diffusione delle notizie a mezzo stampa, si desume che nell’ipotesi in questione le insegne, in base al combinato disposto degli articoli 2564 e 2568 del Codice Civile, devono intendersi unicamente come mezzi pubblicitari che servono a contraddistinguere il locale dove l’imprenditore esercita la propria attività. Alla luce delle su esposte considerazioni consegue che devono essere regolarmente assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità le sole insegne che assolvono la funzione di pubblicizzare il nome o la ragione sociale dell’esercente l’attività di rivendita di giornali, o quelle che individuano il locale dove l’attività viene svolta attraverso, ad esempio, la scritta "edicola", "giornalaio" o "giornali". Al contrario, le insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengano la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, godono dell’esenzione prevista dal citato art. 17, lett. d) del D.Lgs. n. 507 del 1993, siano esse luminose o non, in quanto la norma in esame non effettua in proposito alcuna distinzione.” Pertanto il citato chiarimento ministeriale è attualmente di valido ausilio ai tanti edicolanti interessati da richieste degli Enti locali. |
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EDICOLA INATTIVA: LE NORME DI LEGGE Vorrei sapere se è vero che un privato che abbia richiesto regolare licenza per la vendita di quotidiani e periodici al comune, ma non abbia mai aperto l'attività (tanto che non è neanche iscritto al Registro delle Imprese), perde la licenza dopo 6 mesi di inattività. Se io volessi rilevare quella licenza, può questa persona vendermela regolarmente? Dato che il relativo chiosco è chiuso da più di un anno, può avere un valore o mi conviene aspettare che scadano i 6 mesi per rilevarla poi dal comune stesso? Inoltre vorrei sapere quale potrebbe essere la procedura adottata dal comune per il ritiro della licenza; cioè rischiano di passare dei mesi prima che si renda disponibile? |
Riguardo al caso esposto, valgono le disposizioni del Decreto “Bersani”,
ovvero il testo unico sul commercio, che investe la nostra categoria per
quanto non esplicitamente previsto nel Decreto Legislativo n. 170 del
2001, quello che regola la rivendita di giornali. |
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NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY Stavo cercando sul sito un fac-simile di quella che potrebbe essere l'informativa sulla legge privacy 196/2003. Trattando solo in forma cartacea i documenti con dati comuni, credo che basti specificare come vengono trattati i dati e come vengono adottate le misure minime di sicurezza (e come me credo anche il 99% dei miei colleghi). Come Sinagi, non vi siete addentrati in questa problematica? Ormai la scadenza ultima del 31-12 per adeguarsi è vicina e volevo sapere se vi state muovendo in questo senso oppure devo informarmi in autonomia? |
Il decreto
riguardante il Codice sulla privacy (Decreto legge 196/2003 in vigore dal
01/01/2006) riguarda chi trattiene dati sensibili dei clienti, ma per la
nostra categoria - dato il tipo di contatti con gli acquirenti di tante e
diversissime edicole - risulta di estrema complessità fornire risposte
univoche per tutti. |
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NUOVO DECRETO BERSANI
Vorrei sapere se con il nuovo decreto" Bersani" potrei trovarmi con
un edicola davanti alla mia!
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Nel
nuovo decreto Bersani non c’è nulla che riguardi le edicole; le
liberalizzazioni sono solo quelle contemplate nel decreto stesso
(taxi, panifici, farmacie, professionisti vari ecc.) mentre la rete
di vendita continua ad essere regolata con il Dlgs 170 del 2001. |