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I GIORNALI LI LEGGONO… GRATIS! DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO |
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I GIORNALI LI LEGGONO… GRATIS! Nonostante quanto si dice, in Italia i giornali sono molto letti: gratis, al bar! Non è un problema simile a quello dei libri, che è vietato fotocopiare? Inoltre, c’è qualche norma che vieta al cliente di sfogliare i giornali in edicola senza comprarli? |
In
effetti, vi sono analogie riscontrabili tra la lettura gratis di giornali al
bar, in edicola, o altrove e la copiatura abusiva dei libri in commercio.
Non parliamo tanto della tradizione secolare del giornale offerto in lettura
al pubblico di bar o parrucchieri, poiché ciò è fuori discussione. Parliamo
di quei bar, ed esercizi analoghi, che hanno ottenuto di vendere giornali a
seguito della sperimentazione. In questi esercizi commerciali, i giornali
sono in vendita, quindi si deve far rispettare la stessa normativa prevista
dall’Accordo Nazionale per le edicole. |
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DIFFUSIONE MATERIALE
PUBBLICITARIO Siamo un'agenzia di pubblicità e comunicazione abruzzese, mi rivolgo Voi per richiedere delle informazioni relative ai servizi aggiuntivi praticati dalle edicole. In altre occasioni si é verificata la necessità di utilizzare le edicole per la diffusione di materiale pubblicitario eventualmente consegnato dall'edicolante all'atto della vendita di periodici/quotidiani a seconda degli accordi. Mi sfugge al momento la procedura da adottare in questi casi per approntare un servizio simile , Vi sarei dunque molto grata se potesse illuminarmi in merito alla questione dandomi le indicazioni necessarie. |
L'attuale Accordo Nazionale
impedisce la diffusione di materiale pubblicitario congiuntamente ai
prodotti editoriali, a meno che non siano gli stessi Editori a richiederlo.
Consigliamo di contattare la sede regionale del Sindacato per verificare
eventuali accordi in merito, tenendo conto di quanto sopra.
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VALUTAZIONE
EDICOLA Salve, sono un'edicolante della provincia di Milano, essendo costretta per motivi di salute a vendere la mia attivita' e non solo di giornali e tenendo conto di aver effettuato nell'anno 2003 un fatturato di 50.000 euro desidererei sapere approssimativamente la somma da poter chiedere ad un eventuale acquirente. premetto di aver incaricato della vendita un'agenzia e la mia richiesta e' stata di 40.000 euro trattabili ringrazio sin d'ora per la delucidazione e la disponibilita'.
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Gentile Signora, volentieri Le
daremmo delucidazioni in merito alla sua richiesta, ma resta il fatto che
ogni edicola è diversa dall'altra. Le valutazioni da fare per calcolarne il
valore sono molteplici e su di esse pesano la collocazione logistica del
punto vendita, il valore del prodotto editoriale e non che vi rimane
giacente al momento del passaggio di titolarità, e così via. Non possiamo
quindi, in mancanza di tutti questi elementi fornire una stima appropriata.
Sicuramente troverà un valido ausilio ed orientamento presso la nostra
struttura sindacale di Milano ed eventualmente richiedere un contatto con i
loro consulenti in materia. torna alle domande |
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FINANZIAMENTI
Vorrei sapere se sono previste particolari
forme di finanziamento per rilevare un'edicola. |
Con la legge n. 62 del 7 marzo
2001 (norme sull'editoria) all'art. 5 viene introdotto il credito agevolato
anche per la rete di vendita dei giornali. Non si fa specifica menzione di
accesso al finanziamento per NUOVE edicole, ma per ristrutturazione,
ampliamento, ammodernamento logistico ed informatico di punti vendita
esistenti. Quindi la richiesta può essere fatta in caso di rilevamento di
esercizio esistente e da ristrutturare. In ogni caso, grazie al Governo in
carica, non è stato ancora emanato il Regolamento previsto dalla legge 62,
per cui il credito agevolato al momento non è stato attivato e le stesse
modalità di accesso con cui è stato presentato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri risultano fin troppo gravose per il rivenditore che
ne farebbe richiesta. E' ovvio che il Sindacato protesta con fermezza di
fronte a questo stato di cose, che annulla una conquista legislativa di
grande rilievo ottenuta nella passata legislatura. Ci stiamo comunque
attivando sotto due altri aspetti: - l'accesso ai fondi europei nelle Regioni; - la ricerca di convenzioni soddisfacenti con Enti assicurativi e finanziari a loro volta già convenzionati con le Confederazioni sindacali. Aggiorneremo notizie in merito sul sito non appena disponibili. |
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VALORE EDICOLA E CALCOLO DELL’AGGIO
Vorrei sapere se, per
calcolare il valore di una edicola, è corretto
moltiplicare l'aggio annuale per 3 anni? |
È noto
che le valutazioni da fare per calcolare il valore di un’edicola sono
molteplici e su di esse pesano la
collocazione logistica del punto vendita, il valore del prodotto
editoriale e non che vi rimane giacente al momento del passaggio di
titolarità, e così via. |
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REGOLE PER ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI
Carissimo SINAGI sono un
giornalaio perchè così è bello e giusto chiamarsi, la mia famiglia lo fa da
3 generazioni, sempre iscritto al SINAGI. |
Prima
di tutto chiariamo che il Decreto Legislativo 170/2001 crea una
distinzione tra rivenditori esclusivi (i rivenditori tradizionali) ed i
rivenditori non esclusivi. |
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Nei supermercati della nostra provincia i quotidiani e i periodici sono pagati dal consumatore con lo scontrino della spesa totale fatta nel supermercato. Gradiremmo sapere se tale procedura è legale e quale norma lo vieti o lo consente. |
Con il passaggio dalla sperimentazione ex legge 108 del 1999 al Dlgs 170 del 2001 (che ne attua le deleghe in modo definitivo), decade l’obbligo di separazione contabile per i giornali negli esercizi non esclusivi. Tale obbligo vigeva solo in ragione di una semplificazione di calcolo delle copie vendute nella GDO, nei passati 18 mesi di sperimentazione del 1999. |
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Sono
un futuro edicolante, vorrei sapere come avviene la presa in carico delle
riviste giacenti in edicola al momento del passaggio di proprietà
dell'azienda. |
E’ d’obbligo fare
l’inventario; così come c’è l’obbligo del distributore locale di
riepilogare le riviste in conto deposito.
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Vorrei
acquistare un'edicola già esistente e per far ciò sto chiedendo un mutuo, ho
portato in garanzia il mio appartamento e le mie tre ultime buste paga. E' possibile questa cosa? |
E' prassi che venga fatta una proposta d'acquisto (in quanto non registrata è sempre una "scrittura privata", si dice atto pubblico la scrittura regolarmente registrata) corredata di caparra confirmatoria, spesso di importo modesto e per un periodo non lungo (circa un mese, lasso di tempo necessario per avere notizie certe circa il mutuo) per impegnare le parti. Questo vuol dire che, nel caso non Le fosse erogato il finanziamento Lei perderebbe la caparra, viceversa se la promittente venditrice trovasse un altro acquirente Le verrebbe restituita la caparra doppia. Altre volte l'assegno a garanzia viene lasciato presso una parte estranea alla promessa di vendita (Agenzia immobiliare, Commercialista, ecc.), indicando che "in caso di mancata erogazione del mutuo la proposta di acquisto non si perfeziona".Naturalmente la parte promittente la vendita firmando una proposta del genere sa benissimo di impegnarsi per un certo periodo, che verrà indicato nella suddetta proposta, e non potrà vendere ad altri possibili acquirenti. Tutto ciò è bene che venga scritto e controfirmato dalle parti. |
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Il comune dove svolgo la mia attività, con delibera, ci impone di depositare i cartoni vuoti soltanto nei giorni di lunedì e sabato entro le ore 9,00 nei pressi dei cassonetti. La mia domanda è questa: 1) è vero che i cartoni sono rifiuti speciali? 2) esiste qualche legge o regolamento in materia per il deposito dei cartoni nella spazzatura? In considerazione che paghiamo di TARSU oltre € 3,00 al metro quadrato, ci impongono di tenere i cartoni per una settimana nel negozio. |
I cartoni sono considerati generalmente rifiuti urbani destinati al riciclaggio, quindi non sono rifiuti speciali. Fanno parte, nel nostro caso, dei rifiuti urbani così definiti dalla legge: rifiuti domestici anche ingombranti rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche. La materia è regolata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 noto anche come “Decreto Ronchi” e dalle successive modificazioni, reperibile sul sito del Ministero dell’Ambiente www.minambiente.it alla voce “Ordinamento”. Da tale decreto di normativa nazionale discendono le leggi regionali in materia di smaltimento rifiuti e i conseguenti provvedimenti dei Comuni. Nel suo caso, il Comune si è attenuto a quanto previsto dal Dlgs 22/97 circa la gestione degli imballaggi, evidentemente trovando consone alle risorse comunali le due giornate indicate. In tale frangente non si può fare molto, a meno che non si richieda al Comune, magari raccogliendo le firme di tutti gli interessati nella stessa strada, un servizio suppletivo, con l’implementazione di giornate ed orari dedicati alla raccolta differenziata del cartone, oppure chiedendo se sia possibile installare un apposito cassonetto di raccolta carta e cartoni. |