Statuto del SINAGI affiliato SLC-CGIL

Approvato dal IX Congresso Nazionale

Montesilvano 03 - 04 - 05 Ottobre 2008  

Indice degli articoli:

ART. 1 - Definizione e principi
ART. 2 - Unità sindacale
ART. 3 - Democrazia sindacale
ART. 4 - Scopi
ART. 5 - Principali campi di iniziativa e di azione
ART. 6 - Diritti degli iscritti
ART. 7 - Doveri degli iscritti
ART. 8 - Attività amministrativa
ART. 9 - Contribuzione sindacale e quote associative
ART. 10 - Le strutture del Sindacato
ART. 11 - Le strutture di servizio
ART. 12 - Organismi del SI.NA.G.I.
ART. 13 - I Congressi
ART. 14 - Il Congresso Nazionale
ART. 15 - Il Congresso Regionale
ART. 16 - Il Congresso Provinciale
ART. 17 - Il Comitato Direttivo Nazionale
ART. 18 - La Segreteria Nazionale
ART. 19 - Il Comitato Direttivo Regionale
ART. 20 - La Segreteria Regionale
ART. 21 - Il Comitato Direttivo Provinciale
ART. 22 - La Segreteria Provinciale
ART. 23 - Il Collegio dei Sindaci Revisori
ART. 24 - Gli Ispettori Nazionali
ART. 25 - Il Comitato di Garanzia
ART. 26 - Sanzioni disciplinari e commissariamento
ART. 27 - Incompatibilità
ART. 28 - Rinnovamento degli Organismi Dirigenti
ART. 29 - Patrimonio Sindacale
ART. 30 - Modificazioni dello Statuto e scioglimento del SI.NA.G.I.

 

 



 

 

ART. 1 - Definizione e principi

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Il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SI.NA.G.I.) affiliato al Sindacato Lavoratori delle Comunicazioni (SLC) della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) è costituito da titolari di autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici, coadiutori, gestori, da ex rivenditori non impegnati in altre attività lavorative e da coloro che svolgono o hanno svolto attività sindacale.
Il SI.NA.G.I. affiliato SLC-CGIL ha sede in Roma.
Il SI.NA.G.I., nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale Repubblicana, considera la democrazia, la libertà, la pace, la solidarietà e la partecipazione quali fondamento permanente della propria attività sindacale.
Il SI.NA.G.I. organizza i propri iscritti indipendentemente dalla loro opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a qualsiasi gruppo etnico e senza distinzione di genere.
Il SI.NA.G.I. opera, in piena autonomia nei confronti dell’imprenditoria, dei partiti politici e delle istituzioni, per realizzare il miglioramento sociale ed economico della categoria e per la difesa e la parità dei diritti individuali e collettivi, perseguendo l’unità della categoria, rifiutando logiche corporative e/o aziendalistiche.
Il SI.NA.G.I. promuove iniziative a difesa della libertà e della pluralità dell’informazione a mezzo stampa e contro ogni forma di monopolio della stessa anche attraverso rapporti internazionali con sindacati similari.

  

ART. 2 - Unità sindacale

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Il SI.NA.G.I. considera l’unità della categoria l’obiettivo strategico e fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale, legislativo e commerciale.
Tutte le strutture, centrali e periferiche, hanno quale compito primario quello di favorire l’unità della categoria..

  

ART. 3 - Democrazia sindacale

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L’adesione al SINAGI comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente statuto.
I cardini su cui deve poggiare la vita democratica del SI.NA.G.I sono:

  1. la partecipazione di tutti gli iscritti alle decisioni;

  2. lo sviluppo della democrazia sindacale attraverso la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità, delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte.

  3. la ricerca costante di un confronto tra interessi, rivendicazioni e orientamenti diversi all’interno della categoria;

  4. il rispetto e l’applicazione delle decisioni assunte da parte delle assemblee e dagli organismi.

  5. il diritto di partecipazione, degli iscritti, nelle sedi in cui dovranno essere assunte decisioni che li riguardano.
    Il sindacato in ogni sua struttura applica le seguenti norme fondamentali:
    a) possono iscriversi al SI.NA.G.I. tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1; all’atto dell’iscrizione verrà consegnata la tessera che è valida per l’anno in corso e costituisce l’attestato di iscrizione al SI.NA.G.I.
    b) l’iscrizione è volontaria e si esprime tramite la sottoscrizione della delega per il pagamento della quota sindacale. La quota sindacale può essere comprensiva di altre forme di finanziamento al sindacato, per la quale l’iscritto si impegna fino al momento della revoca della propria adesione al SI.NA.G.I. L’iscritto può sempre ritirare la sua adesione dal SI.NA.G.I. a mezzo comunicazione scritta alla struttura sindacale interessata;
    c) ogni iscritto partecipa con uguali diritti alla elezione degli organismi ed è eleggibile a tutte le cariche sindacali; partecipa altresì, alle medesime condizioni, alla formazione delle deliberazioni nelle diverse istanze in cui si articola il SI.NA.G.I.;
    d) è garantito il rispetto delle opinioni politiche, religiose, ideologiche e di appartenenza etnica e di genere di ciascun iscritto. Inoltre è garantita ad ogni iscritto la piena libertà di espressione sulla questione in discussione e la manifestazione di eventuali dissensi sulle decisioni da adottare; nelle discussioni deve, comunque, prioritariamente ricercarsi la mediazione tra le diverse rivendicazioni;
    e) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
    f) per la validità delle riunioni degli organismi deliberanti è necessaria la presenza degli aventi diritto nella misura stabilita nei rispettivi articoli;
    g) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza e, di norma, con voto segreto, salvo diverse disposizioni previste dal presente statuto;
    h) se da un Congresso all’altro si verificassero tre assenze ingiustificate di membri eletti nelle varie istanze, questi decadono e devono essere sostituiti, per cooptazione, da parte delle istanze direttive di appartenenza, fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti;
    i) le riunioni delle assemblee delle istanze di base devono tenersi regolarmente entro i termini che ogni istanza deve fissare e comunque almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta siano richieste dagli organi superiori del SI.NA.G.I. È prevista anche la possibilità di convocazione straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli iscritti, o di un quarto dei rappresentanti l’Organo Direttivo del quale si richiede la convocazione. .

 

ART. 4 - Scopi

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Gli scopi del Sindacato sono:
a) la difesa e la salvaguardia degli interessi economici, sociali, professionali e morali della categoria; il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della categoria attraverso nuove conquiste sociali, economiche, sanitarie, pensionistiche e fiscali; il rispetto dei diritti del rivenditore come cittadino, nelle diverse fasi del proprio lavoro, e come appartenente ad organismi collettivi; la protezione della salute e della integrità fisica; la solidarietà alle categorie in lotta; l’elevazione culturale e professionale attraverso la formazione e l’informazione ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa sindacale, nonché attraverso attività culturali e del tempo libero;
b) la elaborazione di piattaforme rivendicative attraverso la consultazione obbligatoria e vincolante degli iscritti; la ricerca ed il confronto con le altre OO.SS. di categoria al fine di realizzare piattaforme comuni da sottoporre a contrattazione;
c) la ricerca di soluzioni unitarie per la consultazione dell’intera categoria prima della stipula definitiva di accordi e/o contratti, anche con percorsi di tipo referendario;
d) sollecitare e appoggiare provvedimenti legislativi in materia sociale, fiscale, commerciale e amministrativa;
e) potenziare a tutti i livelli un’attività sistematica di formazione sindacale che renda effettiva e qualifichi la partecipazione dei rivenditori ai compiti e alle responsabilità del sindacato.

  

ART. 5 - Principali campi di iniziative e di azione

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Il SI.NA.G.I., per realizzare i propri scopi, è impegnato a ricercare attraverso la concertazione i rapporti necessari con: Unione Europea, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali e Istituzioni in genere, con particolare riguardo alle iniziative legislative.
E’ altresì impegnato a ricercare e migliorare rapporti con le altre categorie del settore editoriale e con tutte le associazioni dei consumatori e quelle affini alla categoria e, più in generale, con i lavoratori e i cittadini. 

 

ART. 6 - Diritti degli iscritti

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Il SI.NA.G.I. tutela gli iscritti nei loro diritti individuali e collettivi.
E’ diritto di ogni iscritto, al fine della difesa dei propri interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruire dei vari servizi che il SI.NA.G.I. promuove.

 

 ART. 7 - Doveri degli iscritti

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Gli iscritti al SI.NA.G.I. sono tenuti a:

  • contribuire al finanziamento del SI.NA.G.I. attraverso le quote sindacali che sono destinate a realizzare le attività e gli scopi del sindacato;

  • attenersi alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti a tutti i livelli operando affinché siano applicate;

  • partecipare alla vita democratica dell’organizzazione sostenendo le decisioni assunte.
    Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione, gli iscritti sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti dei rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti e l’obbligo di difendere l’unità e l’immagine del SI.NA.G.I.

 

ART. 8 - Attività amministrativa

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L’attività amministrativa del SI.NA.G.I. deve fondarsi su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione, in conformità al Decreto legislativo n° 460/97. A tale scopo può essere prevista la figura dell’Amministratore.
L’Amministratore del SI.NA.G.I. viene nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario Generale. Condivide la responsabilità amministrativa con il Segretario Generale e con gli altri organismi collegiali per gli atti da questi deliberati, assumendo il potere di firma per gli atti di propria competenza. Esercita il potere di controllo su tutti gli atti attinenti le proprie competenze, esprimendo, ove necessario, il proprio dissenso. Partecipa alle riunioni della Segreteria quando la Segreteria stessa lo richiede.
Ogni struttura del SI.NA.G.I. è giuridicamente e amministrativamente autonoma e, pertanto, risponde direttamente e in proprio delle obbligazioni assunte.
Ogni istanza del SI.NA.G.I. deve osservare le seguenti norme:
a) l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
b) il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario relativo allo stato consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e quello preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio e/o il rendiconto consuntivo dovrà essere corredato da una relazione del Collegio dei Sindaci Revisori. I bilanci e/o rendiconti economici e finanziari saranno messi a disposizione degli iscritti che ne faranno richiesta;
c) è fatto obbligo da parte delle strutture Regionali e Provinciali, di inviare entro 30 giorni dalla loro approvazione, i propri bilanci e/o rendiconti annuali consuntivi alla Segreteria Nazionale. In mancanza di tale adempimento la struttura nazionale invierà gli Ispettori per le opportune verifiche.

  

ART. 9 - Contribuzione sindacale e quote associative

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Le contribuzioni versate dagli iscritti, a qualsiasi titolo, sono patrimonio collettivo del SI.NA.G.I.; in caso di utilizzo abusivo e/o non conforme di tutte o parti di tali somme, il SI.NA.G.I. e le sue Strutture potranno rivalersi sui responsabili nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
Quote e contributi sindacali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La quota sindacale da ripartire alla struttura nazionale e regionale è stabilita attraverso la canalizzazione periodica secondo le modalità decise, rispettivamente, dal Comitato Direttivo Nazionale e dal Comitato Direttivo Regionale del SI.NA.G.I..
Il prelievo della contribuzione sindacale può essere individuato nelle più varie forme dalle strutture Regionali e/o Provinciali.
Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
Il mancato rispetto degli adempimenti indicati comporterà l’intervento degli Ispettori della Struttura Nazionale, fino al commissariamento nei casi più gravi.
Le strutture, ai vari livelli, possono assumere iniziative di autofinanziamento integrative finalizzate alla copertura di attività sindacali in favore della categoria; le forme integrative non sono elemento sostitutivo della quota sindacale.
E’ possibile prevedere iniziative di solidarietà finanziaria e di contribuzione straordinaria tra le varie strutture.
Tutti gli atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni immobili, concessioni e rinnovi di garanzie, accensione di mutui, alienazione di beni immobili, costituzione di società di servizi partecipate dal SI.NA.G.I., ecc.) che le strutture intendono compiere dovranno essere preventivamente sottoposti agli organismi direttivi preposti e dovranno essere approvati con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

  

ART. 10 - Le strutture del Sindacato

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Il SI.NA.G.I. si articola nelle seguenti strutture:

  • - Struttura Nazionale;

  • - Struttura Regionale;

  • - Struttura Provinciale.

Strutture di coordinamento Regionale e/o Interregionale e/o Interprovinciale potranno essere costituite, previo accordo con la Struttura Nazionale, al fine di migliorare la presenza del SI.NA.G.I. sul territorio.
La Struttura Nazionale delinea la linea politica e strategica, cui le strutture periferiche debbono attenersi.

  

ART. 11 - Le strutture di servizio

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Il sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato.
I diversi organismi del SI.NA.G.I., nei rispettivi livelli, possono, al fine di realizzare un’efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti, promuovere la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, società, etc.) per l’erogazione di servizi e attività commerciali in favore della categoria, partecipandole nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.
In ogni caso, l’utilizzo del nome e del logo SI.NA.G.I. deve essere preventivamente autorizzato dalla Struttura Nazionale.

  

ART. 12 - Organismi del SI.NA.G.I.

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Sono organi deliberanti a tutti i livelli:

  • il Congresso;
  • il Comitato Direttivo.

E’ organo esecutivo a tutti i livelli:

  • la Segreteria.

E’ organo di controllo amministrativo a tutti i livelli:

  • il Collegio dei Sindaci Revisori.

E’ organo nazionale di controllo:

  • gli Ispettori Nazionali.

E’ organo di garanzia statutaria:

  • il Comitato di garanzia..

 

ART. 13 - I Congressi

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Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna istanza organizzativa del Sindacato. Viene convocato dal Comitato Direttivo Nazionale ogni 4 anni. Discute i documenti congressuali, nella più ampia democrazia, in tutte le istanze.
Le deliberazioni del Congresso vengono prese dalla maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente previsto da altre norme del presente statuto.
Il Congresso straordinario di ogni istanza può essere convocato con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto del Comitato Direttivo dell’istanza di riferimento.
In apertura di ogni Congresso si dovrà procedere alla elezione della Presidenza che ne gestirà i lavori.
Su proposta della presidenza il Congresso è chiamato ad eleggere:
a) la Commissione per la verifica dei poteri;
b) la Commissione elettorale;
c) la Commissione politica;
d) il Comitato di garanzia, nel Congresso Nazionale;
e) la Commissione per le modifiche allo Statuto, nel Congresso Nazionale.

  

ART. 14 - Il Congresso Nazionale

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Il Congresso Nazionale è valido con la presenza del 51% dei delegati.
Il Congresso Nazionale fissa la linea della politica del Sindacato, giudica sull’attività di direzione svolta dagli organi nazionali, elegge il Comitato Direttivo Nazionale - determinandone il numero dei componenti, il Comitato di Garanzia.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali nel rapporto definito secondo le modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale uscente a maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti.
Ogni Struttura Regionale ha diritto di essere rappresentata nel Congresso e nel Comitato Direttivo Nazionale.

  

ART. 15 - Il  Congresso Regionale

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Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dalle strutture provinciali nel rapporto definito secondo le modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale uscente. Il Congresso Regionale è valido con la presenza del 51% dei delegati.
Esso è convocato, in ottemperanza alle direttive del Comitato Direttivo Nazionale, dal Comitato Direttivo Regionale uscente.
Il Congresso Regionale:
a) discute la relazione di attività del Comitato Direttivo Regionale uscente, del Collegio dei Sindaci Revisori e delibera in merito;
b) elegge il Comitato Direttivo Regionale, determinandone il numero dei componenti, secondo le norme previste dal presente statuto. Ogni struttura Provinciale deve essere rappresentata nel Congresso Regionale da almeno un membro;
c) elegge i delegati al Congresso Nazionale e i supplenti. In caso di indisponibilità di un delegato, questi sarà sostituito dal primo dei supplenti eletti nelle istanze di riferimento.

  

ART. 16 - Il  Congresso Provinciale

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Il Congresso Provinciale è costituito dall’Assemblea generale degli iscritti ed è valido quando è stato regolarmente convocato. Qualora nelle aree metropolitane, per motivi organizzativi, la Struttura Provinciale risultasse suddivisa in aree comunali e/o circoscrizionali, il Congresso Provinciale potrà essere costituito dai delegati eletti nelle assemblee generali degli iscritti, a livello comunale e/o circoscrizionale nel rapporto definito secondo le modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale uscente.
Il Congresso Provinciale:
a) discute la relazione di attività del Comitato Direttivo Provinciale uscente, del Collegio dei Sindaci Revisori e delibera in merito;
b) elegge il Comitato Direttivo Provinciale determinandone il numero dei componenti;
c) elegge i delegati al Congresso Regionale nel rapporto definito secondo le modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale uscente.

  

ART. 17 - Il Comitato Direttivo Nazionale

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Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l’altro. Ad esso è affidato il compito di direzione del sindacato nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso.
Esso ha altresì il compito di:

  • impostare le iniziative di portata generale;

  • verificare l’attività sindacale nel suo complesso;

  • assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il SI.NA.G.I. si articola.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge il Presidente e due supplenti che ne garantiscono il funzionamento sulla base delle modalità stabilite con apposito Regolamento che l’organismo dovrà adottare con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente su richiesta della Segreteria o di un quarto dei componenti dello stesso Comitato Direttivo Nazionale.
il Comitato Direttivo Nazionale elegge il Segretario Generale e – su proposta di quest’ultimo - gli altri membri della Segreteria Nazionale. Inoltre elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e nomina l’Amministratore. Stabilisce e determina i compensi e i rimborsi ai membri di Segreteria, nonché i criteri per gli eventuali rimborsi ai componenti dello stesso Comitato Direttivo Nazionale.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; coopta i membri dimissionari e/o decaduti; qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, può essere effettuata - con la maggioranza dei 3/4 dei presenti - l’integrazione del numero dei componenti dell’organismo fino a un massimo di un decimo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Nazionale definisce l’iter della fase congressuale, elabora i documenti congressuali che dovranno essere dibattuti, nella più ampia democrazia, in tutte le istanze; approva il regolamento per le elezioni congressuali nazionali, regionali e provinciali.
Il Comitato Direttivo Nazionale, tra un Congresso e l’altro, può indire la Conferenza di Organizzazione, l’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti e degli iscritti definendone modalità e criteri.
Il Comitato Direttivo Nazionale, con deliberazione della maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, può indire il Congresso straordinario.
Il Comitato Direttivo Nazionale delinea la politica editoriale degli organi di comunicazione e di informazione del SI.NA.G.I. e ne nomina il Direttore.
I componenti del Comitato Direttivo Nazionale sono tenuti ad impegnarsi in ogni istanza per la realizzazione delle decisioni assunte; possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle istanze direttive regionali e provinciali.

  

ART. 18 - La Segreteria Nazionale

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 La Segreteria Nazionale attua le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale, interviene sulle questioni sindacali correnti, delibera solo sulle questioni che rivestono carattere di urgenza. Si può riunire su richiesta dei 2/3 dei membri della Segreteria. Risponde delle proprie decisioni al Comitato Direttivo Nazionale. Assicura il collegamento con i Comitati Direttivi Regionali e Provinciali; definisce i Dipartimenti e gestisce l’apparato tecnico; propone al Comitato Direttivo Nazionale i nominativi degli Ispettori.
La Segreteria Nazionale deve inviare alle istanze regionali e provinciali le delibere adottate dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Segretario Generale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di impedimento o di assenza, delega tale rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Generale affida incarichi di Segreteria e di coordinamento dei Dipartimenti ai Segretari Nazionali.

  

ART. 19 - Il Comitato Direttivo Regionale

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Il Comitato Direttivo Regionale ha compiti di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa, di coordinamento e di controllo della politica delle strutture del Sindacato sul territorio Regionale, nel quadro della politica generale del Sindacato decisa dal Congresso Nazionale e dalle deliberazioni del Comitato Direttivo Nazionale.
I Comitati Direttivi Regionali hanno responsabilità sindacale e di iniziativa politica al fine di promuovere e gestire un rapporto più continuativo ed incisivo con riguardo a:

  • Leggi Regionali di interesse per la categoria;

  • piani di localizzazione dei punti di vendita;

  • rapporti con le agenzie di distribuzione;

  • diritti sociali e sindacali della categoria.

I Comitati Direttivi Regionali promuovono altresì iniziative per la politica, lo sviluppo e la crescita professionale e culturale dei Quadri e della categoria.
Si riunisce periodicamente e comunque non oltre i tre mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/4 dei suoi componenti; coopta i membri dimissionari e/o decaduti; qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, può essere effettuata - con la maggioranza dei 3/4 dei presenti - l’integrazione del numero dei componenti dell’organismo fino a un massimo di un decimo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Regionale elegge, al suo interno, il Segretario Regionale e, su proposta di questo, la Segreteria, elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e nomina l’Amministratore Regionale.
Inoltre il Comitato Direttivo Regionale può eleggere il Presidente e due supplenti che ne garantiscono il funzionamento sulla base del Regolamento Nazionale. Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal Presidente, se eletto, su richiesta della Segreteria o di 1/4 dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Regionale può stabilire e determinare gli eventuali compensi e rimborsi ai membri di Segreteria, nonché i criteri per gli eventuali rimborsi ai componenti dello stesso Comitato Direttivo Regionale.
Il Comitato Direttivo Regionale delinea la politica editoriale degli eventuali organi di comunicazione e di informazione del SI.NA.G.I. Regionale e ne nomina il Direttore.
Le forme di lotta sindacale vanno concertate con la Segreteria Nazionale; le modalità di attuazione di esse devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale.
Le sedi regionali di norma dovranno essere insediate nel capoluogo di regione, salvo le eccezioni stabilite con deliberazione dell’organismo regionale a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

  

ART. 20 - La Segreteria Regionale

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 La Segreteria Regionale attua le decisioni del Comitato Direttivo Regionale; interviene sulle questioni sindacali correnti; delibera solo sulle questioni che rivestono carattere di urgenza. Si può riunire su richiesta dei 2/3 dei membri della Segreteria. Risponde delle proprie decisioni al Comitato Direttivo Regionale e, in mancanza del Presidente, convoca le riunioni dello stesso Comitato Direttivo Regionale.
Il Segretario Regionale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, delega tale rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Regionale convoca la Segreteria Regionale e ne coordina il lavoro; cura i rapporti con la struttura Nazionale e con quelle Provinciali.

  

ART. 21 - Il Comitato Direttivo Provinciale

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 Il Comitato Direttivo Provinciale, eletto dal Congresso, è l’organo che dirige la Struttura da un Congresso all’altro e ha il compito di:

  • elaborazione e direzione politica, decisione e organizzazione del Sindacato nella provincia;

  • attuare l’applicazione delle linee del Sindacato emanate dal Comitato Direttivo Regionale e dal Comitato Direttivo Nazionale;

  • assicurare il regolare svolgimento del tesseramento e della ricerca di nuove iscrizioni al Sindacato e il pagamento della quota sindacale, nel rispetto e applicazione del presente Statuto;

  • promuovere periodiche assemblee di iscritti — almeno due all’anno — informandone la Segreteria Regionale, per sottoporre alla discussione e alla decisione i problemi più importanti delle questioni nazionali, regionali e provinciali.

Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce periodicamente e comunque non oltre i tre mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/4 dei suoi componenti; coopta i membri dimissionari e/o decaduti; qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, può essere effettuata - con la maggioranza dei 3/4 dei presenti - l’integrazione del numero dei componenti dell’organismo fino a un massimo di un decimo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Provinciale elegge, al suo interno, il Segretario Provinciale e, su proposta di questo, la Segreteria, elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e nomina l’Amministratore Provinciale.
Inoltre il Comitato Direttivo Provinciale può eleggere il Presidente e due supplenti che ne garantiscono il funzionamento sulla base del Regolamento Nazionale. Il Comitato Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente, se eletto, su richiesta della Segreteria o di 1/4 dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Provinciale può stabilire e determinare gli eventuali compensi e rimborsi ai membri di Segreteria, nonché i criteri per gli eventuali rimborsi ai componenti dello stesso Comitato Direttivo Provinciale.
Il Comitato Direttivo Provinciale delinea la politica editoriale degli eventuali organi di comunicazione e di informazione del SI.NA.G.I. Provinciale e ne nomina il Direttore.

  

ART. 22 - La Segreteria Provinciale

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La Segreteria Provinciale attua le decisioni del Comitato Direttivo Provinciale; interviene sulle questioni sindacali correnti; delibera solo sulle questioni che rivestono carattere di urgenza. Risponde delle proprie decisioni al Comitato Direttivo Provinciale e, in mancanza del Presidente, convoca le riunioni dello stesso Comitato Direttivo Provinciale.
Il Segretario Provinciale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, delega tale rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Provinciale convoca la Segreteria Provinciale e ne coordina il lavoro; cura i rapporti con la struttura Regionale.  

 

ART. 23 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

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Il Collegio dei Sindaci Revisori, ai vari livelli, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Viene eletto dal Comitato Direttivo attraverso il voto palese a maggioranza qualificata di almeno dei 2/3 dei presenti; elegge al proprio interno il Presidente; effettua controlli sull’andamento gestionale e redige la relazione accompagnatoria in occasione dell’approvazione del bilancio e/o del rendiconto economico e/o finanziario.
Il Collegio dei Sindaci Revisori procederà alle verifiche trimestrali, come previsto dalle vigenti norme.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori partecipa di diritto alle riunioni dei Comitati Direttivi delle strutture dalle quali è stato eletto, senza diritto di voto.

  

ART. 24 - Gli Ispettori Nazionali

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Il SI.NA.G.I. Nazionale avvalendosi di Ispettori - nominati dal Comitato Direttivo Nazionale al proprio interno nel numero di 3 elementi - esercita controlli amministrativi a livello regionale e provinciale, su indicazione della Segreteria Nazionale, ogni qualvolta si renda necessario.
Gli Ispettori garantiscono che i bilanci e/o i rendiconti economici e/o finanziari siano improntati sulla base delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale e rispondenti alle esigenze dell’impegno sindacale delle diverse strutture.
Gli Ispettori riferiscono l’esito dell’indagine e/o del controllo effettuati alla Segreteria Nazionale la quale ha l’obbligo di informarne il Direttivo Nazionale ai fini dell’eventuale attivazione del Comitato di Garanzia.

 

ART. 25 - Il Comitato di Garanzia

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Il Comitato di Garanzia è l’organo di garanzia dello Statuto, dei diritti e dei doveri degli iscritti e delle strutture del SI.NA.G.I.; attua la giurisdizione disciplinare interna e indica al Comitato Direttivo Nazionale i procedimenti, di cui art. 26, da adottare.
Esso è composto da 5 componenti effettivi più 2 supplenti. Il Congresso Nazionale provvede alla loro elezione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno il 2/3 dei presenti.
I componenti eletti dal Congresso Nazionale vanno scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Il Comitato elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato stesso; I componenti della Presidenza del Comitato di Garanzia partecipano di diritto alle sedute del Comitato Direttivo di riferimento con diritto di parola ma senza diritto di voto.

  

ART. 26 - Sanzioni disciplinari e commissariamento

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È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al SI.NA.G.I. il cui comportamento risulti lesivo per l’organizzazione sindacale e/o configuri violazione di principi e norme del presente Statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:
a) biasimo scritto;
b) destituzione dalla carica sindacale;
c) sospensione, da uno a sei mesi, dall’esercizio delle facoltà di iscritto;
d) espulsione dall’organizzazione.
Le sanzioni accertate dal Comitato di Garanzia saranno comminate all’iscritto dalla struttura di riferimento, sulla base della decisione del Direttivo Nazionale.
Inoltre, in caso di gravi violazioni statutarie da parte delle Strutture Regionali e/o Provinciali, accertate dal Comitato di Garanzia, il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare la nomina di un Commissario che dovrà ristabilire le garanzie di gestione della Struttura, secondo le norme dello Statuto, e organizzarne il Congresso Straordinario.

 

ART. 27 - Incompatibilità

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L’autonomia del SI.NA.G.I., si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive nell’organizzazione ai vari livelli.
L’adesione al SI.NA.G.I. è incompatibile con:

  • l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che svolgono ruoli e/o funzioni sindacali nella stessa categoria, e/o ruoli e funzioni sindacali similari;

  • titolari, dirigenti, dipendenti o collaboratori di agenzie di distribuzione;

  • editori, dipendenti o collaboratori di case editrici, di imprenditori o società che abbiano interessi ritenuti in conflitto con lo Statuto del SI.NA.G.I.;

  • l’appartenenza ad organi esecutivi di partiti, di altre formazioni politiche e istituzionali.

Le candidature ad Assemblee Elettive della Comunità Europea e di quelle dello Stato Italiano a tutti i livelli istituzionali l’appartenenza a Consigli di amministrazione di enti pubblici, associazioni imprenditoriali, società e/o cooperative che non siano di formazione categoriale comportano l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale.
Trascorsi 6 mesi dal cessare della condizione di incompatibilità, l’iscritto rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Sono incompatibili tra loro le seguenti cariche:

  • ogni carica dirigenziale SI.NA.G.I. con quella di consigliere di amministrazione di società non di emanazione sindacale;

  • quella di Segretario Generale e/o di membro di Segreteria – ad ogni livello - con quella di Presidente e/o di amministratore delegato di società e/o cooperative, anche di emanazione sindacale.

Il Segretario Generale Nazionale non può essere membro delle Segreterie Regionali e/o Provinciali.
Le Segreterie a tutti i livelli sono responsabili della concreta attuazione delle norme di cui al presente articolo.

  

ART. 28 - Rinnovamento degli organismi dirigenti

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Al fine di favorire una politica di rinnovamento e un miglior utilizzo delle esperienze, per la crescita dei quadri e per la loro valorizzazione nelle strutture del SI.NA.G.I. si applicano le seguenti disposizioni:
a) nei Comitati Direttivi eletti ai Congressi dovrà esserci un rinnovamento della loro composizione, garantendo una presenza del 20% di donne e del 20% di giovani e/o nuovi iscritti, in attività;
b) l’incarico di Segretario Generale e di membro di Segreteria, a tutti i livelli, non può essere ricoperto per più di 2 mandati congressuali ordinari;
c) la composizione delle Segreterie, a tutti i livelli, dovrà prevedere un rinnovamento di almeno 1/4 della loro composizione, garantendo la rappresentanza femminile.
Eventuali deroghe a quanto stabilito ai punti b) e c) devono essere deliberate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti dell’organo al quale compete l’elezione.

  

ART. 29 - Patrimonio sindacale

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Il patrimonio sindacale è costituito da:
a) quote degli iscritti e delle strutture;
b) elargizioni, donazioni, lasciti, successioni, contributi, proventi vari;
c) eventuali avanzi di esercizio, accantonati nei relativi fondi patrimoniali;
d) beni mobili e immobili.
Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’ organizzazione.

  

ART. 30 - Modificazioni dello Statuto e scioglimento del SI.NA.G.I.

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Le modifiche del presente statuto sono di competenza del Congresso Nazionale.
La Conferenza di Organizzazione possono approvare modifiche allo Statuto con la maggioranza.
Lo scioglimento del SI.NA.G.I. è di competenza del Congresso Nazionale con il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto.
In caso di scioglimento del SI.NA.G.I., per qualsiasi causa, il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione sindacale con finalità analoghe su delibera del Congresso Nazionale con il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto.