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Statuto
del SINAGI affiliato SLC-CGIL
Approvato dal IX Congresso
Nazionale
Montesilvano 03 - 04 - 05
Ottobre 2008
Indice degli
articoli:
ART. 1 - Definizione e principi
ART. 2 - Unità sindacale
ART. 3 - Democrazia sindacale
ART. 4 - Scopi
ART. 5 - Principali campi di iniziativa e di azione
ART. 6 - Diritti degli iscritti
ART. 7 - Doveri degli iscritti
ART. 8 - Attività amministrativa
ART. 9 - Contribuzione sindacale e quote associative
ART. 10 - Le strutture del Sindacato
ART. 11 - Le strutture di servizio
ART. 12 - Organismi del SI.NA.G.I.
ART. 13 - I Congressi
ART. 14 - Il Congresso Nazionale
ART. 15 - Il Congresso Regionale
ART. 16 - Il Congresso Provinciale
ART. 17 - Il Comitato Direttivo Nazionale
ART. 18 - La Segreteria Nazionale
ART. 19 - Il Comitato Direttivo Regionale
ART. 20 - La Segreteria Regionale
ART. 21 - Il Comitato Direttivo Provinciale
ART. 22 - La Segreteria Provinciale
ART. 23 - Il Collegio dei Sindaci Revisori
ART. 24 - Gli Ispettori Nazionali
ART. 25 - Il Comitato di Garanzia
ART. 26 - Sanzioni disciplinari e commissariamento
ART. 27 - Incompatibilità
ART. 28 - Rinnovamento degli Organismi Dirigenti
ART. 29 - Patrimonio Sindacale
ART. 30 - Modificazioni dello Statuto e scioglimento del
SI.NA.G.I.
Il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (SI.NA.G.I.) affiliato al
Sindacato Lavoratori delle Comunicazioni (SLC) della Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL) è costituito da titolari di
autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici,
coadiutori, gestori, da ex rivenditori non impegnati in altre attività
lavorative e da coloro che svolgono o hanno svolto attività sindacale.
Il SI.NA.G.I. affiliato SLC-CGIL ha sede in Roma.
Il SI.NA.G.I., nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta
Costituzionale Repubblicana, considera la democrazia, la libertà, la
pace, la solidarietà e la partecipazione quali fondamento permanente
della propria attività sindacale.
Il SI.NA.G.I. organizza i propri iscritti indipendentemente dalla loro
opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza
a qualsiasi gruppo etnico e senza distinzione di genere.
Il SI.NA.G.I. opera, in piena autonomia nei confronti
dell’imprenditoria, dei partiti politici e delle istituzioni, per
realizzare il miglioramento sociale ed economico della categoria e per
la difesa e la parità dei diritti individuali e collettivi, perseguendo
l’unità della categoria, rifiutando logiche corporative e/o
aziendalistiche.
Il SI.NA.G.I. promuove iniziative a difesa della libertà e della
pluralità dell’informazione a mezzo stampa e contro ogni forma di
monopolio della stessa anche attraverso rapporti internazionali con
sindacati similari.
Il SI.NA.G.I. considera l’unità della
categoria l’obiettivo strategico e fattore determinante di rafforzamento
del potere contrattuale, legislativo e commerciale.
Tutte le strutture, centrali e periferiche, hanno quale compito primario
quello di favorire l’unità della categoria..
L’adesione al SINAGI comporta l’accettazione
dei principi e delle norme del presente statuto.
I cardini su cui deve poggiare la vita democratica del SI.NA.G.I sono:
-
la partecipazione di tutti gli iscritti
alle decisioni;
-
lo sviluppo della democrazia sindacale
attraverso la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari
dignità, delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera
circolazione delle idee e delle proposte.
-
la ricerca costante di un confronto tra
interessi, rivendicazioni e orientamenti diversi all’interno della
categoria;
-
il rispetto e l’applicazione delle
decisioni assunte da parte delle assemblee e dagli organismi.
-
il diritto di partecipazione, degli
iscritti, nelle sedi in cui dovranno essere assunte decisioni che li
riguardano.
Il sindacato in ogni sua struttura applica le seguenti norme
fondamentali:
a) possono iscriversi al SI.NA.G.I. tutti coloro i quali sono
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1; all’atto
dell’iscrizione verrà consegnata la tessera che è valida per l’anno
in corso e costituisce l’attestato di iscrizione al SI.NA.G.I.
b) l’iscrizione è volontaria e si esprime tramite la
sottoscrizione della delega per il pagamento della quota sindacale.
La quota sindacale può essere comprensiva di altre forme di
finanziamento al sindacato, per la quale l’iscritto si impegna fino
al momento della revoca della propria adesione al SI.NA.G.I.
L’iscritto può sempre ritirare la sua adesione dal SI.NA.G.I. a
mezzo comunicazione scritta alla struttura sindacale interessata;
c) ogni iscritto partecipa con uguali diritti alla elezione
degli organismi ed è eleggibile a tutte le cariche sindacali;
partecipa altresì, alle medesime condizioni, alla formazione delle
deliberazioni nelle diverse istanze in cui si articola il SI.NA.G.I.;
d) è garantito il rispetto delle opinioni politiche,
religiose, ideologiche e di appartenenza etnica e di genere di
ciascun iscritto. Inoltre è garantita ad ogni iscritto la piena
libertà di espressione sulla questione in discussione e la
manifestazione di eventuali dissensi sulle decisioni da adottare;
nelle discussioni deve, comunque, prioritariamente ricercarsi la
mediazione tra le diverse rivendicazioni;
e) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni
degli organi dirigenti devono essere rinnovate con le modalità e nei
termini previsti dal presente statuto;
f) per la validità delle riunioni degli organismi deliberanti
è necessaria la presenza degli aventi diritto nella misura stabilita
nei rispettivi articoli;
g) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi
sono prese a maggioranza e, di norma, con voto segreto, salvo
diverse disposizioni previste dal presente statuto;
h) se da un Congresso all’altro si verificassero tre assenze
ingiustificate di membri eletti nelle varie istanze, questi decadono
e devono essere sostituiti, per cooptazione, da parte delle istanze
direttive di appartenenza, fino ad un massimo di un terzo dei suoi
componenti;
i) le riunioni delle assemblee delle istanze di base devono
tenersi regolarmente entro i termini che ogni istanza deve fissare e
comunque almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta siano richieste
dagli organi superiori del SI.NA.G.I. È prevista anche la
possibilità di convocazione straordinaria su richiesta di almeno un
decimo degli iscritti, o di un quarto dei rappresentanti l’Organo
Direttivo del quale si richiede la convocazione. .
Gli scopi del Sindacato sono:
a) la difesa e la salvaguardia degli interessi economici,
sociali, professionali e morali della categoria; il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro della categoria attraverso nuove
conquiste sociali, economiche, sanitarie, pensionistiche e fiscali; il
rispetto dei diritti del rivenditore come cittadino, nelle diverse fasi
del proprio lavoro, e come appartenente ad organismi collettivi; la
protezione della salute e della integrità fisica; la solidarietà alle
categorie in lotta; l’elevazione culturale e professionale attraverso la
formazione e l’informazione ai vari livelli e nei diversi campi di
iniziativa sindacale, nonché attraverso attività culturali e del tempo
libero;
b) la elaborazione di piattaforme rivendicative attraverso la
consultazione obbligatoria e vincolante degli iscritti; la ricerca ed il
confronto con le altre OO.SS. di categoria al fine di realizzare
piattaforme comuni da sottoporre a contrattazione;
c) la ricerca di soluzioni unitarie per la consultazione
dell’intera categoria prima della stipula definitiva di accordi e/o
contratti, anche con percorsi di tipo referendario;
d) sollecitare e appoggiare provvedimenti legislativi in materia
sociale, fiscale, commerciale e amministrativa;
e) potenziare a tutti i livelli un’attività sistematica di
formazione sindacale che renda effettiva e qualifichi la partecipazione
dei rivenditori ai compiti e alle responsabilità del sindacato.
Il SI.NA.G.I., per realizzare i propri scopi,
è impegnato a ricercare attraverso la concertazione i rapporti necessari
con: Unione Europea, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali e Istituzioni in genere, con
particolare riguardo alle iniziative legislative.
E’ altresì impegnato a ricercare e migliorare rapporti con le altre
categorie del settore editoriale e con tutte le associazioni dei
consumatori e quelle affini alla categoria e, più in generale, con i
lavoratori e i cittadini.
Il SI.NA.G.I. tutela gli iscritti nei loro
diritti individuali e collettivi.
E’ diritto di ogni iscritto, al fine della difesa dei propri interessi
economici, sociali, professionali e morali, usufruire dei vari servizi
che il SI.NA.G.I. promuove.
Gli iscritti al SI.NA.G.I. sono tenuti a:
-
contribuire al finanziamento del SI.NA.G.I. attraverso le quote
sindacali che sono destinate a realizzare le attività e gli scopi
del sindacato;
-
attenersi alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate
dagli organismi dirigenti a tutti i livelli operando affinché siano
applicate;
-
partecipare alla vita democratica dell’organizzazione sostenendo le
decisioni assunte.
Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti
degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel
presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione, gli
iscritti sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza
delle responsabilità che ne derivano nei confronti dei
rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza
dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti e
l’obbligo di difendere l’unità e l’immagine del SI.NA.G.I.
L’attività amministrativa del SI.NA.G.I. deve
fondarsi su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su
criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione, in conformità al
Decreto legislativo n° 460/97. A tale scopo può essere prevista la
figura dell’Amministratore.
L’Amministratore del SI.NA.G.I. viene nominato dal Comitato Direttivo su
proposta del Segretario Generale. Condivide la responsabilità
amministrativa con il Segretario Generale e con gli altri organismi
collegiali per gli atti da questi deliberati, assumendo il potere di
firma per gli atti di propria competenza. Esercita il potere di
controllo su tutti gli atti attinenti le proprie competenze, esprimendo,
ove necessario, il proprio dissenso. Partecipa alle riunioni della
Segreteria quando la Segreteria stessa lo richiede.
Ogni struttura del SI.NA.G.I. è giuridicamente e amministrativamente
autonoma e, pertanto, risponde direttamente e in proprio delle
obbligazioni assunte.
Ogni istanza del SI.NA.G.I. deve osservare le seguenti norme:
a) l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
b) il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad
approvare il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario relativo
allo stato consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento e quello preventivo entro il mese di dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio e/o il
rendiconto consuntivo dovrà essere corredato da una relazione del
Collegio dei Sindaci Revisori. I bilanci e/o rendiconti economici e
finanziari saranno messi a disposizione degli iscritti che ne faranno
richiesta;
c) è fatto obbligo da parte delle strutture Regionali e
Provinciali, di inviare entro 30 giorni dalla loro approvazione, i
propri bilanci e/o rendiconti annuali consuntivi alla Segreteria
Nazionale. In mancanza di tale adempimento la struttura nazionale
invierà gli Ispettori per le opportune verifiche.
Le contribuzioni versate dagli iscritti, a
qualsiasi titolo, sono patrimonio collettivo del SI.NA.G.I.; in caso di
utilizzo abusivo e/o non conforme di tutte o parti di tali somme, il
SI.NA.G.I. e le sue Strutture potranno rivalersi sui responsabili nelle
forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
Quote e contributi sindacali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La quota sindacale da ripartire alla struttura nazionale e regionale è
stabilita attraverso la canalizzazione periodica secondo le modalità
decise, rispettivamente, dal Comitato Direttivo Nazionale e dal Comitato
Direttivo Regionale del SI.NA.G.I..
Il prelievo della contribuzione sindacale può essere individuato nelle
più varie forme dalle strutture Regionali e/o Provinciali.
Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare
percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
Il mancato rispetto degli adempimenti indicati comporterà l’intervento
degli Ispettori della Struttura Nazionale, fino al commissariamento nei
casi più gravi.
Le strutture, ai vari livelli, possono assumere iniziative di
autofinanziamento integrative finalizzate alla copertura di attività
sindacali in favore della categoria; le forme integrative non sono
elemento sostitutivo della quota sindacale.
E’ possibile prevedere iniziative di solidarietà finanziaria e di
contribuzione straordinaria tra le varie strutture.
Tutti gli atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni
immobili, concessioni e rinnovi di garanzie, accensione di mutui,
alienazione di beni immobili, costituzione di società di servizi
partecipate dal SI.NA.G.I., ecc.) che le strutture intendono compiere
dovranno essere preventivamente sottoposti agli organismi direttivi
preposti e dovranno essere approvati con la maggioranza dei 4/5 degli
aventi diritto al voto.
Il SI.NA.G.I. si articola nelle seguenti
strutture:
-
- Struttura Nazionale;
-
- Struttura Regionale;
-
- Struttura Provinciale.
Strutture di coordinamento Regionale e/o
Interregionale e/o Interprovinciale potranno essere costituite, previo
accordo con la Struttura Nazionale, al fine di migliorare la presenza
del SI.NA.G.I. sul territorio.
La Struttura Nazionale delinea la linea politica e strategica, cui le
strutture periferiche debbono attenersi.
Il
sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato.
I diversi organismi del SI.NA.G.I., nei rispettivi livelli, possono, al
fine di realizzare un’efficace tutela dei diritti individuali degli
iscritti, promuovere la costituzione di specifiche strutture (istituti,
enti, società, etc.) per l’erogazione di servizi e attività commerciali
in favore della categoria, partecipandole nel pieno rispetto delle
normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.
In ogni caso, l’utilizzo del nome e del logo SI.NA.G.I. deve essere
preventivamente autorizzato dalla Struttura Nazionale.
Sono organi
deliberanti a tutti i livelli:
- il
Congresso;
- il
Comitato Direttivo.
E’ organo
esecutivo a tutti i livelli:
E’ organo
di controllo amministrativo a tutti i livelli:
- il
Collegio dei Sindaci Revisori.
E’ organo
nazionale di controllo:
E’ organo
di garanzia statutaria:
- il
Comitato di garanzia..
Il Congresso è il massimo organo deliberante
di ciascuna istanza organizzativa del Sindacato. Viene convocato dal
Comitato Direttivo Nazionale ogni 4 anni. Discute i documenti
congressuali, nella più ampia democrazia, in tutte le istanze.
Le deliberazioni del Congresso vengono prese dalla maggioranza dei
presenti, salvo che sia diversamente previsto da altre norme del
presente statuto.
Il Congresso straordinario di ogni istanza può essere convocato con la
maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto del Comitato Direttivo
dell’istanza di riferimento.
In apertura di ogni Congresso si dovrà procedere alla elezione della
Presidenza che ne gestirà i lavori.
Su proposta della presidenza il Congresso è chiamato ad eleggere:
a) la Commissione per la verifica dei poteri;
b) la Commissione elettorale;
c) la Commissione politica;
d) il Comitato di garanzia, nel Congresso Nazionale;
e) la Commissione per le modifiche allo Statuto, nel Congresso
Nazionale.
Il Congresso Nazionale è valido con la
presenza del 51% dei delegati.
Il Congresso Nazionale fissa la linea della politica del Sindacato,
giudica sull’attività di direzione svolta dagli organi nazionali, elegge
il Comitato Direttivo Nazionale - determinandone il numero dei
componenti, il Comitato di Garanzia.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi
Regionali nel rapporto definito secondo le modalità e i criteri del
Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale
uscente a maggioranza qualificata di 3/4 dei presenti.
Ogni Struttura Regionale ha diritto di essere rappresentata nel
Congresso e nel Comitato Direttivo Nazionale.
Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dalle strutture
provinciali nel rapporto definito secondo le modalità e i criteri del
Regolamento Congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale
uscente. Il Congresso Regionale è valido con la presenza del 51% dei
delegati.
Esso è convocato, in ottemperanza alle direttive del Comitato Direttivo
Nazionale, dal Comitato Direttivo Regionale uscente.
Il Congresso Regionale:
a) discute la relazione di attività del Comitato Direttivo
Regionale uscente, del Collegio dei Sindaci Revisori e delibera in
merito;
b) elegge il Comitato Direttivo Regionale, determinandone il
numero dei componenti, secondo le norme previste dal presente statuto.
Ogni struttura Provinciale deve essere rappresentata nel Congresso
Regionale da almeno un membro;
c) elegge i delegati al Congresso Nazionale e i supplenti. In
caso di indisponibilità di un delegato, questi sarà sostituito dal primo
dei supplenti eletti nelle istanze di riferimento.
Il Congresso Provinciale è costituito
dall’Assemblea generale degli iscritti ed è valido quando è stato
regolarmente convocato. Qualora nelle aree metropolitane, per motivi
organizzativi, la Struttura Provinciale risultasse suddivisa in aree
comunali e/o circoscrizionali, il Congresso Provinciale potrà essere
costituito dai delegati eletti nelle assemblee generali degli iscritti,
a livello comunale e/o circoscrizionale nel rapporto definito secondo le
modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato dal
Comitato Direttivo Nazionale uscente.
Il Congresso Provinciale:
a) discute la relazione di attività del Comitato Direttivo
Provinciale uscente, del Collegio dei Sindaci Revisori e delibera in
merito;
b) elegge il Comitato Direttivo Provinciale determinandone il
numero dei componenti;
c) elegge i delegati al Congresso Regionale nel rapporto definito
secondo le modalità e i criteri del Regolamento Congressuale deliberato
dal Comitato Direttivo Nazionale uscente.
Il
Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un
Congresso e l’altro. Ad esso è affidato il compito di direzione del
sindacato nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso.
Esso ha altresì il compito di:
-
impostare le iniziative
di portata generale;
-
verificare l’attività
sindacale nel suo complesso;
-
assicurare il necessario
coordinamento delle strutture in cui il SI.NA.G.I. si articola.
Il
Comitato Direttivo Nazionale elegge il Presidente e due supplenti che ne
garantiscono il funzionamento sulla base delle modalità stabilite con
apposito Regolamento che l’organismo dovrà adottare con la maggioranza
qualificata dei 2/3 dei presenti. Il Comitato Direttivo Nazionale è
convocato dal Presidente su richiesta della Segreteria o di un quarto
dei componenti dello stesso Comitato Direttivo Nazionale.
il Comitato Direttivo Nazionale elegge il Segretario Generale e – su
proposta di quest’ultimo - gli altri membri della Segreteria Nazionale.
Inoltre elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e nomina
l’Amministratore. Stabilisce e determina i compensi e i rimborsi ai
membri di Segreteria, nonché i criteri per gli eventuali rimborsi ai
componenti dello stesso Comitato Direttivo Nazionale.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi; coopta i membri dimissionari e/o decaduti; qualora ricorra una
motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, può
essere effettuata - con la maggioranza dei 3/4 dei presenti -
l’integrazione del numero dei componenti dell’organismo fino a un
massimo di un decimo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Nazionale definisce l’iter della fase
congressuale, elabora i documenti congressuali che dovranno essere
dibattuti, nella più ampia democrazia, in tutte le istanze; approva il
regolamento per le elezioni congressuali nazionali, regionali e
provinciali.
Il Comitato Direttivo Nazionale, tra un Congresso e l’altro, può indire
la Conferenza di Organizzazione, l’Assemblea Nazionale dei Quadri
Dirigenti e degli iscritti definendone modalità e criteri.
Il Comitato Direttivo Nazionale, con deliberazione della maggioranza dei
3/4 degli aventi diritto, può indire il Congresso straordinario.
Il Comitato Direttivo Nazionale delinea la politica editoriale degli
organi di comunicazione e di informazione del SI.NA.G.I. e ne nomina il
Direttore.
I componenti del Comitato Direttivo Nazionale sono tenuti ad impegnarsi
in ogni istanza per la realizzazione delle decisioni assunte; possono
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle istanze
direttive regionali e provinciali.
La
Segreteria Nazionale attua le decisioni del Comitato Direttivo
Nazionale, interviene sulle questioni sindacali correnti, delibera solo
sulle questioni che rivestono carattere di urgenza. Si può riunire su
richiesta dei 2/3 dei membri della Segreteria. Risponde delle proprie
decisioni al Comitato Direttivo Nazionale. Assicura il collegamento con
i Comitati Direttivi Regionali e Provinciali; definisce i Dipartimenti e
gestisce l’apparato tecnico; propone al Comitato Direttivo Nazionale i
nominativi degli Ispettori.
La Segreteria Nazionale deve inviare alle istanze regionali e
provinciali le delibere adottate dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il Segretario Generale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte ai
terzi e in giudizio; in caso di impedimento o di assenza, delega tale
rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Generale affida incarichi di Segreteria e di coordinamento
dei Dipartimenti ai Segretari Nazionali.
Il Comitato Direttivo Regionale ha compiti di
elaborazione e di direzione politica ed organizzativa, di coordinamento
e di controllo della politica delle strutture del Sindacato sul
territorio Regionale, nel quadro della politica generale del Sindacato
decisa dal Congresso Nazionale e dalle deliberazioni del Comitato
Direttivo Nazionale.
I Comitati Direttivi Regionali hanno responsabilità sindacale e di
iniziativa politica al fine di promuovere e gestire un rapporto più
continuativo ed incisivo con riguardo a:
-
Leggi Regionali di interesse per la
categoria;
-
piani di localizzazione dei punti di
vendita;
-
rapporti con le agenzie di distribuzione;
-
diritti sociali e sindacali della
categoria.
I Comitati Direttivi Regionali promuovono
altresì iniziative per la politica, lo sviluppo e la crescita
professionale e culturale dei Quadri e della categoria.
Si riunisce periodicamente e comunque non oltre i tre mesi ed ogni
qualvolta sia richiesto da almeno 1/4 dei suoi componenti; coopta i
membri dimissionari e/o decaduti; qualora ricorra una motivata necessità
politica di allargamento del gruppo dirigente, può essere effettuata -
con la maggioranza dei 3/4 dei presenti - l’integrazione del numero dei
componenti dell’organismo fino a un massimo di un decimo dei suoi
componenti.
Il Comitato Direttivo Regionale elegge, al suo interno, il Segretario
Regionale e, su proposta di questo, la Segreteria, elegge il Collegio
dei Sindaci Revisori e nomina l’Amministratore Regionale.
Inoltre il Comitato Direttivo Regionale può eleggere il Presidente e due
supplenti che ne garantiscono il funzionamento sulla base del
Regolamento Nazionale. Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dal
Presidente, se eletto, su richiesta della Segreteria o di 1/4 dei suoi
componenti.
Il Comitato Direttivo Regionale può stabilire e determinare gli
eventuali compensi e rimborsi ai membri di Segreteria, nonché i criteri
per gli eventuali rimborsi ai componenti dello stesso Comitato Direttivo
Regionale.
Il Comitato Direttivo Regionale delinea la politica editoriale degli
eventuali organi di comunicazione e di informazione del SI.NA.G.I.
Regionale e ne nomina il Direttore.
Le forme di lotta sindacale vanno concertate con la Segreteria
Nazionale; le modalità di attuazione di esse devono essere comunicate
alla Segreteria Nazionale.
Le sedi regionali di norma dovranno essere insediate nel capoluogo di
regione, salvo le eccezioni stabilite con deliberazione dell’organismo
regionale a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
La
Segreteria Regionale attua le decisioni del Comitato Direttivo
Regionale; interviene sulle questioni sindacali correnti; delibera solo
sulle questioni che rivestono carattere di urgenza. Si può riunire su
richiesta dei 2/3 dei membri della Segreteria. Risponde delle proprie
decisioni al Comitato Direttivo Regionale e, in mancanza del Presidente,
convoca le riunioni dello stesso Comitato Direttivo Regionale.
Il Segretario Regionale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte
ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, delega tale
rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Regionale convoca la Segreteria Regionale e ne coordina il
lavoro; cura i rapporti con la struttura Nazionale e con quelle
Provinciali.
Il
Comitato Direttivo Provinciale, eletto dal Congresso, è l’organo che
dirige la Struttura da un Congresso all’altro e ha il compito di:
-
elaborazione e direzione politica, decisione e organizzazione del
Sindacato nella provincia;
-
attuare l’applicazione delle linee del Sindacato emanate dal
Comitato Direttivo Regionale e dal Comitato Direttivo Nazionale;
-
assicurare il regolare svolgimento del tesseramento e della ricerca
di nuove iscrizioni al Sindacato e il pagamento della quota
sindacale, nel rispetto e applicazione del presente Statuto;
-
promuovere periodiche assemblee di iscritti — almeno due all’anno —
informandone la Segreteria Regionale, per sottoporre alla
discussione e alla decisione i problemi più importanti delle
questioni nazionali, regionali e provinciali.
Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce periodicamente e comunque
non oltre i tre mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/4 dei
suoi componenti; coopta i membri dimissionari e/o decaduti; qualora
ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo
dirigente, può essere effettuata - con la maggioranza dei 3/4 dei
presenti - l’integrazione del numero dei componenti dell’organismo fino
a un massimo di un decimo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo Provinciale elegge, al suo interno, il Segretario
Provinciale e, su proposta di questo, la Segreteria, elegge il Collegio
dei Sindaci Revisori e nomina l’Amministratore Provinciale.
Inoltre il Comitato Direttivo Provinciale può eleggere il Presidente e
due supplenti che ne garantiscono il funzionamento sulla base del
Regolamento Nazionale. Il Comitato Direttivo Provinciale è convocato dal
Presidente, se eletto, su richiesta della Segreteria o di 1/4 dei suoi
componenti.
Il Comitato Direttivo Provinciale può stabilire e determinare gli
eventuali compensi e rimborsi ai membri di Segreteria, nonché i criteri
per gli eventuali rimborsi ai componenti dello stesso Comitato Direttivo
Provinciale.
Il Comitato Direttivo Provinciale delinea la politica editoriale degli
eventuali organi di comunicazione e di informazione del SI.NA.G.I.
Provinciale e ne nomina il Direttore.
La Segreteria Provinciale attua le decisioni del
Comitato Direttivo Provinciale; interviene sulle questioni sindacali
correnti; delibera solo sulle questioni che rivestono carattere di
urgenza. Risponde delle proprie decisioni al Comitato Direttivo
Provinciale e, in mancanza del Presidente, convoca le riunioni dello
stesso Comitato Direttivo Provinciale.
Il Segretario Provinciale rappresenta legalmente il SI.NA.G.I. di fronte
ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, delega tale
rappresentanza ad altro componente della Segreteria.
Il Segretario Provinciale convoca la Segreteria Provinciale e ne
coordina il lavoro; cura i rapporti con la struttura Regionale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori, ai vari
livelli, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Viene eletto dal Comitato Direttivo attraverso il voto palese a
maggioranza qualificata di almeno dei 2/3 dei presenti; elegge al
proprio interno il Presidente; effettua controlli sull’andamento
gestionale e redige la relazione accompagnatoria in occasione
dell’approvazione del bilancio e/o del rendiconto economico e/o
finanziario.
Il Collegio dei Sindaci Revisori procederà alle verifiche trimestrali,
come previsto dalle vigenti norme.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori partecipa di diritto
alle riunioni dei Comitati Direttivi delle strutture dalle quali è stato
eletto, senza diritto di voto.
Il SI.NA.G.I. Nazionale avvalendosi di
Ispettori - nominati dal Comitato Direttivo Nazionale al proprio interno
nel numero di 3 elementi - esercita controlli amministrativi a livello
regionale e provinciale, su indicazione della Segreteria Nazionale, ogni
qualvolta si renda necessario.
Gli Ispettori garantiscono che i bilanci e/o i rendiconti economici e/o
finanziari siano improntati sulla base delle decisioni del Comitato
Direttivo Nazionale e rispondenti alle esigenze dell’impegno sindacale
delle diverse strutture.
Gli Ispettori riferiscono l’esito dell’indagine e/o del controllo
effettuati alla Segreteria Nazionale la quale ha l’obbligo di informarne
il Direttivo Nazionale ai fini dell’eventuale attivazione del Comitato
di Garanzia.
Il Comitato di Garanzia è
l’organo di garanzia dello Statuto, dei diritti e dei doveri degli
iscritti e delle strutture del SI.NA.G.I.; attua la giurisdizione
disciplinare interna e indica al Comitato Direttivo Nazionale i
procedimenti, di cui art. 26, da adottare.
Esso è composto da 5 componenti effettivi più 2 supplenti. Il Congresso
Nazionale provvede alla loro elezione con voto palese a maggioranza
qualificata di almeno il 2/3 dei presenti.
I componenti eletti dal Congresso Nazionale vanno scelti tra gli
iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Il Comitato elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la
responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato
stesso; I componenti della Presidenza del Comitato di Garanzia
partecipano di diritto alle sedute del Comitato Direttivo di riferimento
con diritto di parola ma senza diritto di voto.
È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al SI.NA.G.I. il cui
comportamento risulti lesivo per l’organizzazione sindacale e/o
configuri violazione di principi e norme del presente Statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:
a) biasimo scritto;
b) destituzione dalla carica sindacale;
c) sospensione, da uno a sei mesi, dall’esercizio delle facoltà
di iscritto;
d) espulsione dall’organizzazione.
Le sanzioni accertate dal Comitato di Garanzia saranno comminate
all’iscritto dalla struttura di riferimento, sulla base della decisione
del Direttivo Nazionale.
Inoltre, in caso di gravi violazioni statutarie da parte delle Strutture
Regionali e/o Provinciali, accertate dal Comitato di Garanzia, il
Comitato Direttivo Nazionale può deliberare la nomina di un Commissario
che dovrà ristabilire le garanzie di gestione della Struttura, secondo
le norme dello Statuto, e organizzarne il Congresso Straordinario.
L’autonomia del SI.NA.G.I., si realizza anche fissando le seguenti
incompatibilità con cariche elettive nell’organizzazione ai vari
livelli.
L’adesione al SI.NA.G.I. è incompatibile con:
-
l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che
svolgono ruoli e/o funzioni sindacali nella stessa categoria, e/o
ruoli e funzioni sindacali similari;
-
titolari, dirigenti, dipendenti o collaboratori di agenzie di
distribuzione;
-
editori, dipendenti o collaboratori di case editrici, di
imprenditori o società che abbiano interessi ritenuti in conflitto
con lo Statuto del SI.NA.G.I.;
-
l’appartenenza ad organi esecutivi di partiti, di altre formazioni
politiche e istituzionali.
Le candidature ad Assemblee Elettive della Comunità Europea e di quelle
dello Stato Italiano a tutti i livelli istituzionali l’appartenenza a
Consigli di amministrazione di enti pubblici, associazioni
imprenditoriali, società e/o cooperative che non siano di formazione
categoriale comportano l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo
e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale.
Trascorsi 6 mesi dal cessare della condizione di incompatibilità,
l’iscritto rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui
faceva parte.
Sono incompatibili tra loro le seguenti cariche:
-
ogni carica dirigenziale SI.NA.G.I. con quella di consigliere di
amministrazione di società non di emanazione sindacale;
-
quella di Segretario Generale e/o di membro di Segreteria – ad ogni
livello - con quella di Presidente e/o di amministratore delegato di
società e/o cooperative, anche di emanazione sindacale.
Il Segretario Generale Nazionale non può essere membro delle Segreterie
Regionali e/o Provinciali.
Le Segreterie a tutti i livelli sono responsabili della concreta
attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Al fine di favorire una politica di
rinnovamento e un miglior utilizzo delle esperienze, per la crescita dei
quadri e per la loro valorizzazione nelle strutture del SI.NA.G.I. si
applicano le seguenti disposizioni:
a) nei Comitati Direttivi eletti ai Congressi dovrà esserci un
rinnovamento della loro composizione, garantendo una presenza del 20% di
donne e del 20% di giovani e/o nuovi iscritti, in attività;
b) l’incarico di Segretario Generale e di membro di Segreteria, a
tutti i livelli, non può essere ricoperto per più di 2 mandati
congressuali ordinari;
c) la composizione delle Segreterie, a tutti i livelli, dovrà
prevedere un rinnovamento di almeno 1/4 della loro composizione,
garantendo la rappresentanza femminile.
Eventuali deroghe a quanto stabilito ai punti b) e c) devono essere
deliberate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti
dell’organo al quale compete l’elezione.
Il
patrimonio sindacale è costituito da:
a) quote degli iscritti e delle strutture;
b) elargizioni, donazioni, lasciti, successioni, contributi,
proventi vari;
c) eventuali avanzi di esercizio, accantonati nei relativi fondi
patrimoniali;
d) beni mobili e immobili.
Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non
possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita
dell’ organizzazione.
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ART. 30
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Modificazioni dello Statuto e scioglimento del
SI.NA.G.I. |
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Le modifiche del presente statuto sono di competenza del Congresso
Nazionale.
La Conferenza di Organizzazione possono approvare modifiche allo Statuto
con la maggioranza.
Lo scioglimento del SI.NA.G.I. è di competenza del Congresso Nazionale
con il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto.
In caso di scioglimento del SI.NA.G.I., per qualsiasi causa, il
patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione sindacale con
finalità analoghe su delibera del Congresso Nazionale con il voto
favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto.
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